Dopo i dubbi sull’entrata in vigore ... la mediazione debutta affidando il suo successo ai mediatori

Dopo le diverse interpretazioni su quale fosse la data di entrata in vigore della nuova disciplina della mediazione civile e commerciale, essa è ormai e senz’altro entrata nel suo regime di piena operatività.

Ciò nonostante restano irrisolti alcuni dubbi come, ad esempio, l’obbligatorietà dell’assistenza dell’avvocato soltanto per le mediazioni obbligatorie rispetto ai quali gli operatori attendono dal Ministero qualche chiarimento ma quel che è certo è che, come vedremo, per il successo della mediazione i mediatori saranno chiamati - ancor più di prima - a dare il massimo della loro professionalità. 20 settembre 2013 . In primo luogo, ricordiamo che, dopo un’incertezza iniziale, il Ministero ha giustamente corretto l’indicazione della data di entrata in vigore della nuova disciplina sul proprio sito istituzionale 20 settembre 2013 e non già il 21 settembre 2013. La nuova indicazione è quella che appare corretta in base all’ultimo comma dell’art. 84 del decreto legge 69/2013 che ha fissato una disciplina diversa da quella solitamente utilizzata per stabilire l’entrata in vigore delle leggi. Ed infatti, normalmente, la formula utilizzata è quella di cui all’art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale secondo cui le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto . Nel caso della mediazione il legislatore ha altrimenti disposto prevedendo che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto . Orbene, la legge di conversione del decreto legge e, cioè, la l. 98/2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20 agosto ed è entrata in vigore il giorno successivo e, quindi, il 21 agosto 2013 primo giorno di vigore della legge . Ciò premesso, se riprendiamo la formula dell’art. 84 possiamo notare che essa subordina l’entrata in vigore della disciplina della mediazione a ciò che siano decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione ciò significa, a me pare, che devono essere previamente trascorsi trenta giorni di calendario di efficacia della legge di conversione. E poiché il 21 agosto la legge di conversione era in vigore quel giorno deve essere computato” insieme a tutti quelli successivi il trentesimo giorno di vigore della legge di conversione, contando sul calendario, è il 19 settembre 2013 ovviamente compreso . Ecco allora che il giorno 20 settembre 2013 è il primo giorno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista dalla legge e, cioè, nel quale sono già decorsi i trenta giorni in cui la legge era già in vigore. Il primo incontro. In secondo luogo, è bene richiamare la novità procedimentale di maggiore impatto introdotta dalla legge di conversione e, cioè, il primo incontro di mediazione. Il contenuto di quel primo incontro è chiarito dall’art. 8, d.lgs. 28/2010 secondo cui durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento . Innanzitutto, è da dire che quel primo incontro si colloca nell’ambito del procedimento di mediazione non rappresenta, quindi, un qualcosa di preliminare al tentativo di mediazione. Ma soprattutto è una fase del procedimento di mediazione che è già iniziato con la presentazione della domanda e con la nomina del mediatore e con la fissazione della data del primo incontro che deve essere presieduta come del resto l’incontro di conciliazione vero e proprio dal mediatore designato per la trattazione di quell’affare. Inoltre, il legislatore ha previsto la sostanziale gratuità di quel primo incontro laddove all’esito di quell’incontro le parti non abbiano raggiunto un accordo. E’ questa una disposizione che ha determinato incertezza tra gli operatori in ordine alle conseguenze economiche e non solo di quella gratuità. Quella gratuità significa, però, soltanto che le parti non saranno tenute a corrispondere all’organismo le indennità previste per la mediazione in base alle tariffe in vigore, ma saranno obbligate sia la parte attivante che quella invitata che abbia aderito all’incontro a versare le spese di avvio del procedimento ed eventualmente a rimborsare le spese vive documentate dall’organismo. E ciò a meno che l’organismo non decida, magari per finalità promozionali, di rinunciare anche a quelle somme. Ed infatti, il legislatore ha già previsto che gli organismi di mediazione sopportino il costo del servizio da loro erogato quando la parte allega di aver diritto al gratuito patrocinio con riferimento ad una materia soggetto all’obbligo del tentativo di mediazione. Far gravare sugli organismi anche il costo relativo alla gestione del primo incontro francamente mi sembrerebbe eccessivo anche perché rappresenterebbe, a mio avviso, un ostacolo al pieno esercizio della concorrenza tra organismi pubblici e privati. Appello ai mediatori . Infine, vorrei fare una sorta di appello ai mediatori. Ed infatti, la sostanziale gratuità del primo incontro di mediazione si tradurrà, molto probabilmente, nella riduzione dei compensi per quel mediatore che abbia presieduto una mediazione dove le parti non hanno raggiunto un accordo né hanno inteso proseguire oltre il primo incontro. Senonché, il timore di quella conseguenza - che giustamente spaventa coloro i quali vorrebbero vedere nella professione di mediatore una professione non soltanto complementare a quella svolta in via principale - non deve allontanare chi crede veramente nella mediazione. Ed infatti, durante il primo incontro sarà molto importante, anzi fondamentale, avere un mediatore veramente abile in quanto avrà il compito di rappresentare alle parti e ai loro consulenti i vantaggi di una soluzione amichevole al conflitto superando anche le eventuali loro resistenze culturali” e operative”. Quel primo incontro sebbene gratuito è il prezzo da pagare, nell’interesse della diffusione della cultura della mediazione, per far sì che ci sia un flusso di persone che si siedono ad un tavolo dove c’è anche un mediatore esperto che possa informarle di cosa sia la mediazione e di che cosa ci si può aspettare. Senza quel primo incontro, probabilmente, il legislatore non avrebbe vinto alcune resistenze e il numero di mediazioni richieste non sarebbe stato di molto superiore a quello che si è registrato dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale. Il che significa anche che i responsabili degli organismi dovrebbero continuare a nominare i mediatori come prima e, cioè, designando il miglior mediatore possibile per quella specifica controversia. Dovrebbero, quindi, fuggire dalla tentazione di nominare, sempre e comunque, una sorta di mediatore di appoggio” che gestisca il primo incontro riservandosi magari di sostituirlo con un altro mediatore nel caso in cui le parti decidano di proseguire oltre il primo incontro.