La mera consegna non equivale ad accettazione

La mera consegna non equivale ad accettazione, dovendo verificarsi, volta per volta, se la condotta posta in essere sia espressione della volontà di accettare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21111, depositata il 16 settembre 2013. Merce accettata senza riserve o no? Una società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto di pagare alla società fornitrice quanto dovuto per la fornitura e la lavorazione di merce, eccependo vizi e difetti di quest’ultima. In sede di merito, l’opposizione era stata rigettata. Ciò in quanto, per i giudici, la merce risultava presa in consegna senza riserve inoltre, poiché – in base a quanto statuito dall’organo giudicante - gli asseriti vizi denunciati erano riconoscibili, la garanzia non era dovuta, con presunzione di tacita accettazione. L’opponente ha presentato ricorso contro tale decisione, lamentandosi per l’erroneo riferimento alla presa in consegna della merce senza riserve, posto che parte della merce era stata riconsegnata. Il ricorrente ha posto il quesito se il giudice possa limitarsi ad affermare che la merce risulta presa in consegna senza riserve omettendo di indagare se nel comportamento delle parti non fossero ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare . Opportune valutazioni sul comportamento del committente. Per la Suprema Corte il motivo di ricorso merita accoglimento. Gli Ermellini hanno riscontrato che, siccome la mera consegna non equivale ad accettazione, la sentenza impugnata non ha motivato sul comportamento successivo tenuto dal ricorrente. Infatti, secondo Piazza Cavour, la mera ricezione della merce, soprattutto per qualità o quantità elevata, comporta la necessità di un controllo non immediato, tanto che è stata ritenuta tempestiva la denuncia di vizi successivi a un accertamento tecnico, e nella specie erano stati effettuati dei test dopo la consegna. Infine, il S.C. ha ricordato i principi in tema di onere della prova quando il committente sollevi eccezione di inadempimento, è onere dell’appaltatore provare l’esatto adempimento.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 giugno - 16 settembre 2013, n. 21111 Presidente Migliucci – Relatore Correnti Svolgimento del processo Con atto del 28.12.2001 Euroridel International spa proponeva opposizione al d.i. del Tribunale di Milano, sezione di Rho, con cui le era stato ingiunto di pagare alla Kemica spa lire 14.951.382 oltre accessori per fornitura e lavorazione di merce, eccependo vizi e difetti. La convenuta eccepiva la nullità della procura, la tardività della denunzia dei vizi e la decadenza dal diritto alla garanzia. Concessa l'esecutorietà, con sentenza 17.3.2004 il Tribunale rigettava l'opposizione, decisione confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza 1065/2007, che evidenziava risultare la merce presa in consegna senza riserve e, poiché gli asseriti vizi denunciati erano riconoscibili, la garanzia non era dovuta, con presunzione di tacita accettazione. Ricorre Euroridel International spa con quattro motivi, illustrati dea memoria, resiste Kemica spa proponendo ricorso incidentale. Motivi della decisione Col ricorso principale si lamentano 1 violazione degli artt. 1665 e 1667 cc essendo erroneo il riferimento alla presa in consegna della merce senza riserve posto che parte della merce è stata riconsegnata, col quesito se il giudice possa limitarsi ad affermare che la merce risulta presa in consegna senza riserve omettendo di indagare se nel comportamento delle parti non fossero ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare. 2 vizi di motivazione in ordine alla riconoscibilità dei vizi ed all'affermazione che, ai sensi dell'art. 1667, I c., cc, la garanzia non e dovuta in mancanza di prova che i vizi sono stati taciuti in malafede, con indicazione del fatto controverso nella riconoscibilità immediata o meno. 3 vizi di motivazione in ordine al dichiarato assorbimento del secondo motivo ed al riferimento alle logiche deduzioni del primo giudice. con indicazione del fatto controverso nel comportamento dell'appaltatore dopo la denunzia dei vizi e le contrapposte valutazioni sul riconoscimento o meno dei vizi. 4 violazione degli artt. 91 e 92 cpc e delle norme del DM 127/2004 col quesito se la liquidazione degli onorari per metà in Euro 9200 ha violato i limiti minimi e massimi della tariffa. Col ricorso incidentale, riconoscendo l’errore materiale della liquidazione di Euro 9200, posto che la richiesta era di 920 Euro, si censura la sentenza ex art. 360 nn. 3 e 5 per la compensazione parziale. Il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità posto che il quesito è idoneo e pertinente. La mera consegna non equivale ad accettazione, dovendo verificarsi volta per volta se la condotta posta in essere sia espressione della volontà di accettare Cass. 6.3.2007 n. 5131, 30.6.2005 n. 13966 . La sentenza non ha motivato sul comportamento successivo. La mera ricezione della merce, soprattutto per qualità o quantità elevata, comporta la necessità di un controllo non immediato, tanto che è stata ritenuta tempestiva la denunzia di vizi successivi ad un accertamento tecnico, e nella specie sono stati effettuati dei test dopo la consegna. Resta assorbito il secondo motivo. Va rigettato il terzo motivo. La censura confonde il riconoscimentoo che rende superflua la denunzia col riconoscimento inteso come ammissione deila responsabilità dell'appaltatore quale prova dell'effettiva esistenza del vizio intrinseco del prodotto riconducibile all'attività dell'appaltatore. Appare, poi, opportuno richiamare i principi in tema di onere della prova affermati da Cass. 20.1.2010 n. 936 nel senso che, quando il committente sollevi eccezione di inadempimento, è onere dell’appaltatore provare l’esatto adempimento. Restano assorbiti il quarto motivo ed il ricorso incidentale. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo, dichiara assorbiti il quarto ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, altra sezione.