Prove scritte: via libera alla carta intestata, tolleranza zero alle copiature

Le sentenze in esame confermano la linea dura contro i «compiti seriali» e legittimano la sottoscrizione degli stessi con nomi fittizi, introducendo nuove scriminanti in materia.

Recenti sentenze hanno posto rigidi paletti all’impugnazione dell’esclusione dagli orali dell’esame di abilitazione forense. Conforme a questa linea dura è la sentenza emessa dal Consiglio di Stato sez. IV numero 6113 dello scorso 18 novembre che ha confermato l’annullamento delle prove del concorrente perché copiate. Evidenzia alcuni elementi in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria e costante. Nella stessa data è stata emessa anche la sentenza del Tar Toscana sez. II numero 1789 che, invece, ha accolto il ricorso dell’aspirante avvocato che aveva redatto i compiti su carta intestata e, per tale motivo, annullati poiché ritenuti riconoscibili. Introduce una nuova esimente, ribadendo una tesi garantista sul punto. Le vicende affrontate. Nel primo caso un candidato svolgeva elaborati identici a quelli di altri concorrenti. Sia in prime cure che in appello, la Corte ha stabilito che, nella fattispecie, le scriminanti, ravvisate dalla giurisprudenza relativa al plagio di manuali o di altre pubblicazioni, non sono applicabili alla collaborazione tra i partecipanti che compilano «compiti in serie». Nell’altro, l’aspirante legale usava «in occasione prova consistente nella redazione dell’atto giudiziario», l’intestazione all’“Avv. Marco Polo del foro di Venezia”», corte cui era stata assegnata la correzione degli elaborati. Era considerata un «segno di riconoscimento, tale da giustificare l’invalidazione della prova stessa». Il Tar non ha riscontrato l’esistenza di quel professionista nel distretto ed ha annullato la bocciatura. Senza prova del plagio il candidato deve essere ammesso agli orali. La giurisprudenza e la dottrina costanti e maggioritarie hanno sempre stigmatizzato questa pratica. Negli ultimi anni, però, si è teso a mitigare il rigore con cui venivano annullati introducendo la scriminante della prova rigorosa dell’avvenuto plagio. Infatti, l’ottima esposizione del parere o la complessa struttura dell’atto ben potevano essere riconducibili all’effettiva preparazione ed alla conoscenza delle argomentazioni in oggetto da parte del candidato. La commissione, perciò, deve motivare la bocciatura ed individuare le parti del compito che si ritengono copiate da testi diversi da quelli autorizzati dal Ministero di Giustizia. Tale limite, però, diversamente da quanto sostenuto dal Consiglio, si applica anche nel caso in cui due o più concorrenti abbiano scritto prove sovrapponibili in tutto od in parte. Irrilevanza della dislocazione dei concorrenti in plessi diversi. Il CDS chiarisce che non ha alcuna rilevanza la circostanza che «i candidati autori degli altri elaborati si trovavano in edifici diversi , poiché l’operazione di copiatura può avvenire con altri mezzi di comunicazione che la vigilanza del concorso non è stata in grado di escludere». È una delle innovazioni di questa decisione. Firmare l’atto od i pareri con nomi di fantasia è un segno di riconoscimento? Svariati sono gli stili adottati per la loro stesura alcuni li impostano come se fossero lettere indirizzate al cliente indicato nel testo dei pareri od atti effettivamente depositati in cancelleria. È dubbio se ciò sia una deroga agli articolo 22 e 23 R.D. 37/34 che sanciscono il divieto di apporre segni che, anche potenzialmente, possano far identificare l’aspirante legale es. non chiudere la busta piccola con i suoi dati personali, inserire fogli non vidimati è lecito, invece, scrivere in stampatello . Sinora questa tematica era stata affrontata solo dal Tar Milano numero 4651/09, in cui il ricorrente aveva firmato l’atto come «avvocato Alfa» senza aggiungere niente altro. In questo caso il GA ha ritenuto rispettato l’anonimato prescritto dalle suddette disposizioni CDS sez. IV numero 5511/06 . L’identificabilità deve essere concreta o valutata in astratto? Sul punto le opinioni non sono univoche. Inizialmente si era affermato che, per l’annullamento, era sufficiente la potenziale individuazione del suo autore, in quanto bastava che il segno avesse un’astratta idoneità a fungere da elemento riconoscitivo CDS sez VI numero 8418/09, sez. IV numero 4119/10 e Tar Roma sez. I. numero 10622/09 . Secondo un altro orientamento, più garantista, però, deve essere concretamente accertata la volontà di farsi individuare tramite questa «anomalia rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell'elaborato», altrimenti inspiegabile CDS sez V numero 5508/05, sez. VI numero 5017/04, Tar Salerno sez. II numero 378/05 e Roma sez. II ter numero 5980/07 . Una nuova scriminate la suggestione dell’abbinamento. La pronuncia annotata ha il merito di introdurre una nuova esimente. Il candidato non solo aveva usato un nome asseritamente fittizio, ma ne aveva indicato il foro di appartenenza, che coincideva con quello della sede di correzione. Da questo elemento erano stati dedotti il desiderio di farsi identificare e la violazione dell’anonimato con conseguenti annullamento dell’atto e bocciatura. Il Tar, però, ha considerato tale dicitura una mera suggestione derivante dalla comunicazione dell’abbinamento delle corti. Irrilevanza della sottoscrizione senza prova certa dell’esistenza dell’avvocato citato in atti. «Ed è proprio tale circostanza che, nel mentre fornisce una ragionevole spiegazione alternativa alla condotta del ricorrente, allo stesso tempo ne svilisce la singolarità, che in ben altri termini avrebbe potuto essere apprezzata ove il riferimento all’illustre veneziano fosse risultato privo di qualsiasi riscontro con il contesto della prova». In breve, senza la prova certa dell’iscrizione all’albo di un omonimo del celebre navigatore, non si può desumere che la suddetta sottoscrizione sia un inequivocabile segno distintivo. L’onere della prova spetta alla commissione esaminatrice. Nelle fattispecie non è stata fornita, perciò la condotta del ricorrente era in buona fede e si deve ritenere fittizia la sottoscrizione dell’atto. Ergo la commissione lo dovrà correggere e rivedere il suo giudizio sulla non ammissione agli orali.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 5 luglio – 18 novembre 2011, numero 6113 Presidente Giaccardi – Relatore Potenza Fatto Con ricorso al TAR della Calabria il dott. G. G. ha impugnato il provvedimento, comunicato con atto 9/8/2010, della Commissione Esami per l’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Catanzaro, con cui gli è stato significato il non superamento delle prove scritte degli esami di avvocato sessione 2009, sostenute nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2009. Il ricorso era altresì proposto avverso il verbale 12 giugno 2010 di correzione degli elaborati scritti della 5^ Sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Catania, unitamente alla indicazione del punteggio assegnato analitico e complessivo dalla stessa Sottocommissione. Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto, argomentando in sintesi sulle corrispondenti censure proposte che - la commissione esaminatrice, avendo specificamente indicato nella motivazione dell’atto di esclusione gli elaborati ritenuti copiati, ha assolto l’onere motivazionale del giudizio negativo, a differenza del ricorrente, sul quale incombeva l’onere non assolto , in ossequio al principio di ripartizione dell’onere della prova, di dimostrare, almeno tramite l’allegazione di un principio di prova, l’erroneità del giudizio di fatto che ha comportato l’annullamento della prova scritta - quanto alla sostenuta esiguità del tempo di correzione, si tratta di elementi normalmente insindacabili, salvo palesi illogicità, dato che un tempo medio di correzione “basso” può ben essere giustificato dal fatto che la correzione di una parte — anche notevole — degli elaborati esaminati nel corso della seduta non ponga particolari problematiche. Il dott. G. ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione. Si è costituita nel giudizio l’amministrazione resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive Con ordinanza numero 404/2011 la Sezione ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dall’appellante. Parte appellante ha riepilogato in memoria le proprie tesi e alla pubblica udienza del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto La controversia sottoposta alla Sezione con il ricorso all’esame verte sulla legittimità della esclusione dell’appellante dagli esami da avvocato sessione 2009 conseguente ad annullamento della prova scritta, motivato con l’ampia copiatura da altri elaborati. L’appello è infondato. 1.- Riproducendo in questa sede il motivo dedotto in prime cure, parte ricorrente sostiene l’errore del TAR nel confermare l’ampia copiatura, accertamento che si ritiene contrastare rilevando che i candidati autori degli altri elaborati si trovavano in edifici diversi. La censura non è accoglibile. La circostanza invocata, che erroneamente si ritiene assorbente, non è infatti sufficiente a smentire quanto accertato dalla Commissione sulla base di un raffronto tra gli elaborati, poiché l’operazione di copiatura può avvenire con altri mezzi di comunicazione che la vigilanza del concorso non è stata in grado di escludere. Del tutto estranea al caso in esame è poi la doglianza formulata nel prosieguo delle censure in esame che si richiama alla giurisprudenza sulla insufficienza della copiatura da manuale a determinare l’annullamento della prova la copiatura è stata infatti contestata con riferimento non a testi giuridici ma ad elaborati di altri concorrenti e non può quindi beneficiare dell’orientamento invocato, che si fonda sulla diversa ipotesi di copiatura da testi ammessi in consultazione durante la prova. 2.- Si duole inoltre il dott. G. che il TAR abbia rigettato anche la censura che evidenziava l’esiguità del tempo di correzione, con riguardo alla quale il primo giudice ha ricordato che tale elemento è sostanzialmente insindacabile da parte del giudice amministrativo, sulla scorta di ampia giurisprudenza espréssasi sul punto il motivo è da respingere, precisando, sul piano logico, che l’ampia copiatura tra elaborati, soprattutto quando assume carattere seriale, non sembra richiedere tempi di accertamento particolarmente ampi. Anche sotto questo aspetto, pertanto, la motivazione resa dal TAR merita di essere condivisa. I profili sopra trattati esauriscono la problematica sollevata dall’appello, che deve pertanto essere respinto, con conferma della sentenza impugnata. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione IV , definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo respinge. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR Toscana, sez. II, sentenza 3 – 18 novembre 2011, numero 1789 Presidente NiC. – Relatore Grauso Fatto e diritto - rilevato che, con il provvedimento impugnato, è stato disposto l’annullamento delle prove scritte sostenute dal ricorrente C. nell’ambito della sessione 2010 degli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato a giudizio della sottocommissione esaminatrice, l’aver il C. utilizzato, in occasione prova consistente nella redazione dell’atto giudiziario, l’intestazione all’”Avv. Marco Polo del foro di Venezia” rappresenterebbe evidente segno di riconoscimento, tale da giustificare l’invalidazione della prova stessa - rilevato che, con i due motivi di gravame, il ricorrente per un verso denuncia la violazione degli articolo 22 e 23 del R.D. numero 37/34, affermando di aver utilizzato un nome di fantasia di per sé inidoneo a consentire la sua identificazione e, comunque, non rivelatore dell’effettiva intenzione di rendersi riconoscibile per l’altro, sostiene che, a fronte della propria condotta connotata da perfetta buona fede, l’amministrazione procedente avrebbe reagito con modalità del tutto sproporzionate - considerato che per costante giurisprudenza, in tema di prove d’esame o di concorso costituiscono indebiti segni di riconoscimento delle prove scritte non soltanto quelli che rivestono oggettivamente tale funzione, ma anche quelli che presentano carattere di anomalia rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell'elaborato e non sono altrimenti spiegabili se non con riferimento all'intendimento di rendere quest'ultimo riconoscibile cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 2 novembre 2009, numero 10622 . La legittimità dell’esclusione a causa della presenza di segni di riconoscimento implica, del resto, che sia adeguatamente provata la volontà del candidato di farsi riconoscere, attraverso la presenza di elementi atti in modo inequivoco a lasciar emergere l’intenzionalità dell’azione fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2005, numero 5508 id., sez. IV, 6 luglio 2004, numero 5017 - considerato che, nella specie, il ricorso al nome di fantasia “Marco Polo”, benché non consueto nel mondo del diritto, trova una giustificazione non implausibile nella suggestione provocata dall’abbinamento della Corte d’Appello di Firenze, presso la cui sede il C. ha sostenuto le prove scritte, con quella di Venezia, sede della correzione. Ed è proprio tale circostanza che, nel mentre fornisce una ragionevole spiegazione alternativa alla condotta del ricorrente, allo stesso tempo ne svilisce la singolarità, che in ben altri termini avrebbe potuto essere apprezzata ove il riferimento all’illustre veneziano fosse risultato privo di qualsiasi riscontro con il contesto della prova - ritenuto che i rilievi svolti, non permettendo di attribuire con sufficiente certezza al ricorrente l’intento di rendersi riconoscibile, evidenziano il vizio di legittimità nel quale la sottocommissione è incorsa con la decisione di annullare le prove del C Ne discende, in accoglimento della domanda, l’annullamento dell’atto impugnato con l’obbligo per l’amministrazione resistente di adottare le misure idonee alla tutela della situazione soggettiva dedotta in giudizio ed, in particolare, di disporre che si provveda alla correzione degli elaborati scritti del ricorrente. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto delle ragioni della decisione P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato per gli effetti di cui in parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. il TAR abbia rigettato anche la censura che evidenziava l’esiguità del tempo di correzione, con riguardo alla quale il primo giudice ha ricordato che tale elemento è sostanzialmente insindacabile da parte del giudice amministrativo, sulla scorta di ampia giurisprudenza espréssasi sul punto il motivo è da respingere, precisando, sul piano logico, che l’ampia copiatura tra elaborati, soprattutto quando assume carattere seriale, non sembra richiedere tempi di accertamento particolarmente ampi. Anche sotto questo aspetto, pertanto, la motivazione resa dal TAR merita di essere condivisa. I profili sopra trattati esauriscono la problematica sollevata dall’appello, che deve pertanto essere respinto, con conferma della sentenza impugnata. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione IV , definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo respinge. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.