Anche la polizia locale dovrà procedere alle ricerche

Chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento sospetto di una persona può presentare denuncia ad un qualsiasi ufficio di polizia, compresa quella municipale.

Spetterà quindi all’organo investigativo promuovere l’immediato avvio delle ricerche con il necessario coinvolgimento della prefettura. Sono queste in sintesi le principali indicazioni che emergono nell’unico articolo della legge 14 novembre 2012, numero 203 «Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse», pubblicata sulla GU numero 278 del 28 novembre 2012 , in vigore da giovedì 29 novembre. Dopo la lunga esperienza televisiva del programma «Chi l’ha visto». È emersa la necessità di formalizzare meglio la procedura per la segnalazione delle persone scomparse. In particolare, si è evidenziato che la scomparsa di una persona non sempre sottende ad un reato e pertanto formalmente ci si poteva arenare nelle pieghe dell’articolo 333 c.p.p Secondo la nuova disciplina, fermo restando l’obbligo di denuncia previsto dal codice e dalla restante normativa «chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale». Sancito un dovere civile. In buona sostanza la novella introduce un dovere civile di attivare i percorsi istituzionali di ricerca ogni qual volta nasca un sospetto sull’allontanamento di una persona. Questo senza rischiare di doversi confrontare con la polizia sull’opportunità di presentare o meno una denuncia formale. Ora tutti i cittadini possono presentarsi presso un comando per segnalare un episodio sospetto, che non richiede necessariamente il coinvolgimento di terzi. Basterà anche l’allontanamento discutibile di un anziano ammalato per attivare le ricerche. Prefettura coinvolta nell’avvio delle ricerche. E se a ricevere la segnalazione sarà un comando di polizia locale lo stesso attiverà il presidio più vicino delle forze dell’ordine che procederanno ad aggiornare il centro elaborazione dati e a darne successiva comunicazione alla prefettura. Spetterà infatti al rappresentante governativo coordinare le iniziative di ricerca, con il diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse. La prefettura potrà intraprendere anche iniziative straordinarie, prosegue l’articolato, come l’informazione degli organi di stampa, sentita l’autorità giudiziaria ed i familiari.

Legge 14 novembre 2012, numero 203 G.U. 28 novembre 2012, numero 278 Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. 12G0225 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge articolo 1 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonche' gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui e' avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumita' personale della stessa, puo' denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale. 2. Quando la denuncia di cui al comma 1 e' raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al piu' prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attivita' di ricerca di cui al comma 4, nonche' per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, numero 121, e successive modificazioni. 3. Copia della denuncia e' immediatamente rilasciata ai presentatori. 4. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne da' contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, numero 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresi', sentiti l'autorita' giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse. 5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne da' immediata comunicazione alle forze di polizia. 6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme gia' vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.