di Leda Rita Corrado
di Leda Rita CorradoLa fattispecie. A seguito di una procedura di esecuzione immobiliare illegittima, gli eredi del debitore esecutato convenivano in giudizio l'Agente per la riscossione, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito dal de cuius.Gli attori chiedevano - la restituzione della somma corrisposta alla società aggiudicataria per ottenere la rinunzia all'aggiudicazione, notevolmente superiore rispetto al prezzo dell'immobile - il danno morale patito dal de cuius, il quale, durante un periodo di grave e documentata malattia, era stato obbligato a difendere in giudizio la proprietà della casa di abitazione, una dimora di famiglia nella quale egli risiedeva.Nella pronuncia in rassegna, il Tribunale di Genova accoglie tali richieste, condannando altresì il convenuto al pagamento delle spese legali.Ribadita la responsabilità del creditore procedente per abuso nell'attività esecutiva. La sentenza che qui si commenta presenta alcuni profili di interesse.In primo luogo, si ribadisce il consolidato orientamento relativo alla responsabilità del creditore procedente per abuso nell'attività esecutiva Cass., sez. III civ., 7 maggio 2007, numero 10299, in bancadati DeJure Cass., sez. III civ., 3 settembre 2007, numero 18533, ibidem .Il Tribunale di Genova osserva che, nel caso di specie, tale figura si presenta ancora più nitida, trattandosi di violazione posta in essere da parte del concessionario di servizio pubblico, stante la limitazione nel libero perseguimento del proprio interesse derivante dalla funzione pubblica .Agente della riscossione condannato non solo alla restituzione del sovrapprezzo, In secondo luogo, l'Agente della riscossione è condannato alla restituzione del sovrapprezzo percepito. Il Tribunale di Genova osserva che in linea teorica la procedura esecutiva non avrebbe dovuto produrre altro danno all'esecutato che la somma recuperata dal creditore e le spese vive derivanti dalla perdita dell'immobile ricerche per nuovo acquisto, trasloco etc. a conferma di ciò si osserva che il prezzo di vendita costituisce un valore equo e l'eventuale compenso in eccesso spetta al debitore, rappresentando il controvalore del cespite perduto.Nel caso di specie, il recupero dell'immobile è stato realizzato versamento una somma ulteriore rispetto al prezzo di aggiudicazione. Secondo il Tribunale di Genova, ciò integra danno non imputabile al debitore esecutato, giacché la sua azione recuperatoria era volta a riguadagnare la proprietà dell'abitazione, nella quale egli risiedeva in costanza di grave e documentata malattia e alla quale era profondamente legata la storia del suo nucleo familiare.Il valore del riscatto, pari al doppio di quello di assegnazione in sede di asta giudiziaria, non è considerato un aggravamento ingiustificato, come invece accadrebbe se il parametro di riferimento fosse il prezzo di mercato . ma anche al risarcimento del danno morale. Last but not least il Tribunale di Genova condanna l'Agente della riscossione al ristoro del danno morale, azionabile dagli eredi.Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità Cass., sez. unite civ., pres. Carbone, rel. Segreto , 11 gennaio 2008, numero 581, in bancadati DeJure , si osserva che la condotta illecita [ ] si presenta nella duplice veste di aggressione ai beni dell'abitazione di proprietà e del domicilio che appaiono dotati di tutela costituzionale, e di abuso della facoltà di agire in giudizio .Parte soccombente condannata anche per abuso del processo. Per quanto riguarda il secondo profilo, si richiama l'articolo 96 c.p.c., il quale dispone la condanna della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con male fede o colpa grave , oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che, nella specie, sono di natura non patrimoniale.
Tribunale di Genova, sez. II Civile, sentenza 3 dicembre 2010Giudice GibelliOsservaGli attori agiscono quali eredi del padre, e per F. E. del coniuge, per ottenere il risarcimento dal danno patito a seguito di una esecuzione immobiliare promossa dalla convenuta avverso il loro dante causa.In particolare gli stessi lamentano che la concessionaria della riscossione abbia agito in via esecutiva per la soddisfazione di crediti tributari vantati corrispondenti alle seguenti intimazioni di pagamento.1. Intimazione dell'importo di euro 72,532. Intimazione dell'importo di euro 1461,913. Intimazione dell'importo di euro 425,644. Intimazione dell'importo di euro 32,01In relazione alla prima cartella l'esecuzione principiata con pignoramento del 26.8.05 notificato il 30.5 risulterebbe illegittima per violazione del articolo 76 comma 1 del d.p.r. 602/73 per essere l'importo posto in esecuzione inferiore al limite per il quale è ammesso il ricorso del concessionario all'espropriazione immobiliare.In relazione a tutti gli altri titoli, invece, il vizio consisterebbe nella violazione dell'articolo 77 comma 2 del testo già detto in quanto l'esecuzione non sarebbe stata preceduta dalla iscrizione necessaria ratione valoris di garanzia ipotecaria sull'immobile la cui capitalizzazione della redita catastale era notevolmente superiore al rapporto minimo con il credito azionato legittimante la vendita forzata.1. Essendosi in ogni caso conclusa la procedura esecutiva con l'aggiudicazione dell'immobile in data 63.2.06, ancora contestavano che, al momento del pignoramento, risultavano notificate le prime due intimazioni sebbene fosse decorso oltre un anno dalla notifica della cartella articolo 50 comma 2 del d.p.r. 603/73 .Inoltre denunciavano ulteriori vizi del corso della procedura come il fatto che il primo incanto si fosse tenuto in data non correttamente comunicata né oggetto di regolare pubblicità.Infine risulterebbe che al momento della vendita fosse già scaduto il termine di validità del pignoramento.Quanto a profili di danno gli attori lamentano il versamento di euro 200.000,00 agli aggiudicatari al fine di ottenere la loro rinunzia alla aggiudicazione, somma ulteriore rispetto alla restituzione di quanti dagli stessi versato alla procedure, oltre alle spese legali ed al danno morale patito dal de cuius costretto ad una strenua difesa non necessaria della propria abitazione.Le circostanze di cui sopra risultano documentalmente provate e sostanzialmente fondate, risultando il contrasto diretto colle norme di legge menzionate della condotta del concessionario resa palese dagli atti della procedura esecutiva.La figura della responsabilità del creditore procedente per abuso nell'attività esecutiva è ormai consolidata da ultimo Cassazione civile sez. III 03 settembre 2007 numero 18533 Cassazione civile sez. III 07 maggio 2007 numero 10299 e, nel caso, la violazione da parte del concessionario di servizio pubblico pare ancor più chiara stante la limitazione nel libero perseguimento del proprio interesse derivante dalla funzione pubblica.Quanto al danno lamentato risulta sicuramente dovuto l'onorario dell'avv. M. interamente sborsato per l'esistenza di una procedure esecutiva immobiliare che non avrebbe dovuto venir ad esistenza.Circa il consistente esborso effettuato per il recupero dell'immobile si deve osservare quanto segue.In linea teorica la procedura esecutiva non avrebbe dovuto produrre altro danno all'esecutato che la somma recuperata dal creditore e le spese vive derivanti dalla perdita dell'immobile ricerche per nuovo acquisto, trasloco etc. Infatti il prezzo di vendita deve esser stimato per equo ed il compenso in eccesso spetterebbe al debitore rappresentando il controvalore del cespite perduto.Nel caso invece il riacquisto è stato effettuato non solo colla restituzione agli acquirenti di quanto versato alla procedura, ma col versamento di 200.000 euro ulteriori.Può dirsi che con quanto sopra il creditore del risarcimento ha volontariamente ed ingiustificatamente aggravato il danno?A giudizio dello scrivente, nel caso, no. L'azione recuperatoria del de cuius risulta infatti intesa a riguadagnare la proprietà della casa di abitazione, casa nella quale egli risiedeva in costanza di grave e documentata malattia, casa sicuramente collegata alla storia famigliare.2 - 3. Nel contesto suddetto, parrebbe forse eccessivo un riscatto a prezzo doppio di quello di marcato pieno, ma il riscatto a prezzo quasi doppio di un valore di assegnazione in sede di asta giudiziaria non pare un aggravamento ingiustificato.Inoltre, in via extracontrattuale, il debitore risponde anche per le conseguenze imprevedibili dell'illecito.Non appare dovuto il valore del credito incassato dalla concessionaria.Per rivendicare lo stesso come danno è necessario dimostrare non solo che la procedura fu illegittima, ma anche che la somma non era dovuta del tutto.La suddetta prova è mancata.E' invece dovuto un danno morale azionabile iure ereditario dagli odierni attori.Alla luce dei principi di cui a Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008 la condotta illecita infatti si presenta nella duplice veste di aggressione ai beni dell'abitazione di proprietà e del domicilio che appaiono dotati di tutela costituzionale, e di abuso della facoltà di agire in giudizio. Per detto abuso l'articolo 96 c.p.c. consente un risarcimento ulteriore rispetto alla vittoria del capitale ed accessori di lite ed al recupero delle spese. Sia pure in via non esplicita si tratta quindi di norma speciale che autorizza espressamente anche la liquidazione di un danno non patrimoniale.Il timore e l'ansia indotta in persona malata riguardo alla perdita della propria abitazione paiono di consistente entità ed il risarcimento equo si stima nella somma di euro 30.000,00.Alla condanna nel merito della contumace segue la condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio che si liquidano in euro 808,00 per esborsi, euro 1.801,00 per diritti ed euro 5.000,00 per onorar, oltre a rimborso forfetario, iva e cpa.P.Q.M.Il tribunale, visto l'articolo 281 sexies del c.p.c., ogni contraria istanza disattesa,Condanna parte convenuta a versare agli attori, creditori in solido, la somma di euro 239.600,00 duecentotrentanovemilaseicento oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dai singoli esborsi al saldo per i danni patrimoniali e dalla vendita al saldo per i danni morali Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite liquidate come in parte motiva ed in misura integrale.