Da verificare l’attendibilità della vittima. E se si fosse confusa con esperienze pregresse?

Non è escluso che la vittima si sia confusa con esperienze passate serve una verifica.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 40572/2012 depositata il 16 ottobre, ha accolto il ricorso di un professore di greco accusato di violenza sessuale da una sua alunna. La fattispecie. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup, concessa la diminuente articolo 609 bis, comma 3, c.p. , rideterminava la pena nei confronti di un insegnante di greco di un liceo milanese, in relazione al reato di violenza sessuale. Infatti, mediante abuso di autorità e approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa al momento del fatto, l’insegnante induceva una propria alunna minorenne a subire atti sessuali, con la scusa di impartirle lezioni private di greco. La dichiarazione della vittima è stata resa a 2 anni di distanza. L’imputato propone ricorso per cassazione basandosi principalmente sul presupposto che la Corte di merito aveva considerato attendibile la dichiarazione della vittima resa a ben 2 anni dal fatto. La Cassazione, dal canto suo, chiarisce che «il giudice può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni della persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità» Cass., numero 29372/2010 . Non è stata mai posta in discussione la sincerità della ragazza. È necessario verificare, secondo la Corte di legittimità, l’esame compiuto dai giudici di merito circa l’attendibilità della ragazza anche in riferimento alla sua capacità di percezione della “valenza sessuale” o meno degli atti posti in essere dal professore. Errore della percezione soggettiva da parte della vittima? La S.C., insomma, non esclude che le pregresse simili esperienze dolorose vissute dalla ragazza potessero confondere la percezione della vicenda. La sentenza impugnata, pertanto, viene annullata con rinvio proprio per permettere alla Corte d’appello l’esame completo degli elementi probatori.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 giugno – 16 ottobre 2012, numero 40572 Presidente De Maio – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza emessa in data 12 luglio 2011, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. di Milano del 14 aprile 2010, all'esito di giudizio abbreviato, per la concessione della diminuente di cui all'articolo 609 bis e. 3 c.p., ha rideterminato la pena inflitta a T.G. in anni due di reclusione oltre alle pene accessorie, in relazione al reato di cui agli articolo 609 bis e 61, numero 9 c.p., perché, nella qualità di insegnante di greco presso il OMISSIS , mediante abuso di autorità ed approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa al momento del fatto, costringeva e comunque induceva la propria alunna V.C. , nata il OMISSIS , e quindi minorenne al momento del fatto, a subire atti sessuali, ed in particolare, dopo avere invitato l'alunna a casa sua circa tre volte nel mese di OMISSIS per impartirle lezioni di greco, la invitava a recarsi nuovamente da lui a prendere un caffè e, durante tale incontro, con un pretesto, la induceva a guardare fuori dalla finestra, le si accostava da dietro, le poneva la mano sinistra sul fianco sinistro, e le premeva da tergo con tutto il corpo, premendo il membro in erezione contro le natiche della ragazza, mentre indicava con il braccio sinistro qualcosa all'esterno e appoggiava il volto alla parte destra del viso della ragazza. Con l'aggravante di avere commesso il fatto abusando dei poteri ed in violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione di insegnante fatto commesso in OMISSIS od in epoca anteriore e prossima. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite i propri difensori, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi 1 Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex articolo 606 lett. e c.p.p., nelle parti in cui è stato trattato il tema del dubbio della persona offesa circa la reale natura e dinamica del contatto fisico di cui al capo di imputazione. I giudici di appello sarebbero incorsi in un errore logico avrebbero considerato la deposizione di C. , resa a ben due anni dal fatto, prova determinante ed autosufficiente quanto alla valenza sessuale del contatto fisico intercorso con il professore, senza tenere conto della possibile rielaborazione dell'episodio l'avrebbero considerata autosufficiente, senza confrontarla con gli elementi oggettivi estrinseci agli atti, i quali sono stati tenuti in considerazione solo e se in quanto menzionati dalla persona offesa nella sua deposizione. In particolare risulterebbe illogico il passaggio della decisione laddove si afferma che la persona offesa aveva nettamente percepito l'abuso sessuale, del quale avrebbe narrato la realtà senza consentire fraintendimenti. Invece i giudici avrebbero dovuto considerare le dichiarazioni dei testi i quali hanno riferito quanto la persona offesa ebbe a loro narrare nell'immediatezza del fatto l'amico, che aveva ricevuto la telefonata di C. la sera del fatto ed il fidanzatino di allora ed avrebbero dovuto considerare quali elementi per valutare l'attendibilità della persona offesa, i contenuti dei diari di Caterina, dalla stessa prodotti, che sono stati invece considerati solo quale prova confermativa della sensazione di tradimento dalla stessa espresso. I giudici avrebbero anche sottovalutato il significato chiarificatore, rispetto a quanto avvenuto, dell'incontro richiesto al T. il giorno dopo l'episodio. Altra circostanza del tutto svalutata sarebbe quella relativa al ritardo della denuncia, intervenuta dopo due anni e cinque mesi dall'episodio, ed al fatto che la denuncia fosse stata in consequenzialità temporale con la diffusione mediatica di analogo reato contestato al T. che vedeva come parte offesa la allieva B. reato in relazione al quale il professore è stato assolto in primo grado . I giudici avrebbero affermato che era tale situazione ad avere consentito a Caterina di trovare fa forza per denunciare, ritenendo che in precedenza avesse desistito, per solitudine, dal farlo, con ciò contraddicendo le emergenze processuali che avevano evidenziato che la stessa si era confidata con tre amici e con il proprio psicologo, dal quale la stessa era in cura. Ulteriore fonte di prova non considerata per nulla dai giudici di appello, sarebbe costituita dalla lettera, indirizzata al proprio fidanzatino di allora e mai spedita, nella quale C. riferiva di una violenza sessuale subita in un ostello in XXXXXX il ricorrente osserva peraltro che tale passaggio risulta contenuto nel solo originale della stessa, non nel dattiloscritto di trascrizione che il PM chiese di redigere alla persona offesa per la difficoltà di comprensione della calligrafia, per cui i giudici avrebbero anche dovuto porsi il problema del perché la persona offesa avesse selezionato il contenuto dei propri scritti nel trascriverlo. Inoltre i giudici di appello avrebbero legittimato la scelta di ancorare la base probatoria del giudizio di responsabilità alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa al PM in forza dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, travisandone l'ambito, atteso che la giurisprudenza ha sempre affermato che in presenza di altre emergenze processuali il giudice deve necessariamente operarne il confronto. 2 Mancanza di motivazione con riferimento al tema della capacità percettiva di C V. rispetto al contatto fisico e la totale contraddittorietà ed illogicità dell'unica apparente motivazione sul tema fornita dai giudici di appello. La sentenza impugnata avrebbe omesso di tenere conto delle altre violenze sessuali subite dalla vittima precedenti al fatto per cui è processo, e dei possibili effetti che le stesse possano avere avuto nel far cogliere alla persona offesa il significato del contatto fisico con l'insegnante. Non sarebbe stato approfondito il tema della capacità di percezione della persona offesa, in quanto i giudici avrebbero escluso il fraintendimento del risultato della percezione, affermando che la narrazione della vittima era senza margini di fraintendimento , senza considerare il fatto che era possibile un fraintendimento all'origine di tale percezione. Infatti non era nel processo in gioco la sincerità della V. , confermata dallo stesso imputato peraltro, ma la possibilità di condizionamenti della percezione dell'episodio. Tale possibilità di condizionamento dalle precedenti violenze non è stata considerata in quanto la Corte ha ignorato il racconto delle stesse contenuto nella lettera manoscritta, in quanto non risultava nella trascrizione, racconto dal quale emerge il travaglio interiore della ragazza da epoca precedente al fatto ascritto all'imputato. 3 Mancanza di motivazione in merito alla quantificazione della pena, in quanto nel riconoscere la attenuante del fatto lieve, i giudici avevano poi rideterminato la pena riconoscendo il disvalore della condotta per gli effetti della stessa sulla persona offesa, senza tenere conto che tale ambito doveva dirsi condizionato anche dalle precedenti violenze sessuali subite dalla stessa da parte di altre persone. Considerato in diritto 1. È bene innanzitutto premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato alcune linee guida per valutare l'attendibilità delle persone offese che si dichiarino vittime di abusi sessuali. Infatti è ben vero che il giudice può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'articolo 192, comma 3 e 4 c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni cfr., per tutte, Sez. 1, numero 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, in particolare, per la parte offesa dei reati sessuali, cfr. Sez. 3, numero 1818 del 3/12/2010, dep. 20/1/2011, L.C., Rv. 249136 Sez. 3, numero 34110 del 27/4/2006, dep. 12/10/2006, Valdo Iosi, Rv. 234647, Sez.3, numero 22848 del 27/3/2003, dep. 23/5/2003, Assenza, Rv. 225232 . Ciò pero implica, come meglio chiarito dalle parti motive delle sentenze di questa Corte appena richiamate, che i giudici di merito devono considerare ed analizzare tutti gli elementi agli atti che possano validare il giudizio di attendibilità ed anche quelli che possano porre in crisi tale valutazione, spiegando le ragioni della loro irrilevanza ai fini della decisione. 2. L'iter decisionale seguito dalla Corte di appello, nel confermare il giudizio dei G.I.P., è stato fondato sull'analisi delle dichiarazioni della persona offesa rese al pubblico ministero, ritenendole attendibili e comprovate nei contenuti dalle testimonianze dell'amico O. , della confidente C. e del fidanzatino G. e giustificando anche il lasso di tempo intercorso tra il fatto e la denuncia due anni e mezzo . La ragazza aveva riferito al pubblico ministero quanto aveva percepito nell'attimo in cui il professore, vicino ad un termosifone, l'aveva avvicinata a sé, abbracciandola da dietro la stessa aveva affermato di aver percepito il pene eretto dell'uomo nelle natiche nel diario mi spingeva da dietro . I giudici di appello hanno confermato lo specifico punto ossia la materialità dell'atto sessuale anche nel concedere all'imputato l'attenuante del fatto lieve, laddove così hanno definito l'abuso sessuale un contatto netto e ben percepito nella sua valenza libidinosa, ma fugace . 3. Ritiene questo Collegio che debbano essere accolti i primi due motivi di ricorso, che hanno lamentato sia la mancanza di motivazione in ordine alla capacità percettiva rispetto al contatto fisico di V.C. , sia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza sul punto. Compito del giudizio di legittimità nel caso di specie, è verificare il percorso motivazionale seguito dai giudici di appello in riferimento ad un segmento peculiare della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Non si tratta, infatti, di sindacare la tenuta logica dell'impianto argomentativi che ha ritenuto sincera la deposizione della persona offesa. La sincerità di Caterina non è stata posta in discussione neppure dall'imputato nel suo interrogatorio, né è oggetto dei motivi di ricorso. Lo stesso professore ha infatti fornito una descrizione degli eventi che risulta perfettamente sovrapponitele a quella riferita dalla ragazza, con la sola eccezione delle modalità di quel contatto fisico che i giudici di appello hanno definito di breve momento, ma di chiarissima valenza sessuale . Si tratta, piuttosto, di verificare l'esame compiuto dai giudici di merito circa l'attendibilità della ragazza anche in riferimento allo specifico aspetto della sua capacità di percezione della valenza sessuale o meno di quell'abbraccio, anche alla luce del vissuto della adolescente, quale emergente dagli atti del processo dal diario e dalla lettera scritta al fidanzatino di allora , anche perché la V. , quando rese la deposizione innanzi al pubblico ministero 19 giugno 2009 aveva diciannove anni e mezzo essendo nata il OMISSIS ed in relazione a tale dato non risulta pertinente al caso di specie il riferimento effettuato dalla Corte di appello agli indirizzi giurisprudenziali relativi ai minori vittime dei reati sessuali. 4. Sul punto specifico i giudici di secondo grado hanno escluso che le pregresse simili esperienze dolorose potessero confondere la percezione della vicenda pag. 11 della sentenza , in quanto la persona offesa non aveva specificato in che cosa fossero consistiti i precedenti abusi, ritenendo che la ragazza avesse nitidamente rievocato l'episodio per cui è processo, per cui non vi fosse sovrapposizione di percezioni e ricordi, ma solo sconforto per il riaprirsi di vecchie ferite, affidato allo sfogo nel diario. Risulta con ciò evidente che la Corte di appello non ha tenuto conto dei dettagli della narrazione del precedente abuso, contenuta nello scritto agli atti ed ha perciò tralasciato di esaminare se tale passata esperienza abusi sessuali in un ostello in XXXXXX potesse davvero alterare la percezione dell'episodio per cui è processo, conferendo connotazione sessuale all'abbraccio del professore. I giudici di merito, si sono limitati ad affermare che Caterina avesse correttamente percepito tale abbraccio in quanto era stata in grado di narrarlo con chiarezza. 5. Ma non è dubitabile che V.C. abbia riferito con sincerità al pubblico ministero la verità come dalla stessa percepita, la medesima che aveva già confidato nell'immediatezza dei fatti all'amico S O. pur tacendone i particolari , al fidanzatino di allora, G V. ed alla confidente cinquantenne C C. , e quanto aveva riassunto nel suo diario e nella lettera scritta, ma mai consegnata ai fidanzatino. Si tratta della stessa verità che, secondo quanto evidenziato nella sentenza impugnata, le aveva accresciuto i turbamenti dai quali emerse poi una sintomatologia di disturbo alimentare, tanto che dal OMISSIS come riferito dalla sentenza di primo grado, e non dal OMISSIS , come asserito nel ricorso la sua famiglia si rivolse ad uno psicologo . La persona offesa aveva comunque percepito nella condotta del professore, nell'immediatezza dei fatti, e non dopo due anni come asserito dalla difesa, un comportamento sessualmente prevaricatore, che le aveva riaperto una ferita dell'epoca delle scuole medie, da poco rimarginata. La ragazza aveva vissuto il comportamento del professore come un tradimento per la fiducia riposta nel docente, ma anche come una conferma della sua visione negativa del sesso maschile dal diario non voglio più essere toccata da nessun uomo . perché li attiro così, solo quello riescono a vedere, pensavo che il capitolo medie si era ora veramente chiuso e invece ieri ad opera dell'insospettabile si è riaperto e fa male Il professore!! Che sta provando piacere fisico con me . come mai un uomo di 56 anni non era ancora in grado di dominare quella parte istintiva ed animale che un uomo ha? . 6. I giudici di secondo grado non hanno dato esauriente e congrua risposta all'interrogativo loro sottoposto con i motivi di impugnazione, circa la possibilità che tale verità fosse frutto di un errore della percezione soggettiva da parte della ragazza circa la valenza sessuale dell'abbraccio da dietro le spalle fatto dal professore, errore che, proprio a cagione del passato trauma, avrebbe potuto rendere diversa, o immaginata, l’oggettività dell'attimo di quel contatto fisico, tanto da ritenere con esso fosse stato manifestato non un mero affetto, per quanto sconveniente, ma una intenzione sessuale ed un soddisfacimento sessuale del professore quelle che i giudici di appello hanno definito incontrollata e perversa pulsione sessuale , e ciò senza tenere conto sufficientemente che nel corso del giudizio di primo grado come evidenziarle dalla sentenza di primo grado era stata sottolineata l'assoluta singolarità del comportamento di tale pur validissimo docente di greco, per la sua teatralità, il suo fare scherzoso e suadente con le allieve, la sua capacità di farsi coinvolgere anche sentimentalmente da alcune di esse tanto da avere spostato una sua ex allieva . L'assenza di un esame completo degli elementi probatori presenti nel processo in relazione a questo profilo, neppure sfiorato dall'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, e l'illogicità della deduzione circa la percezione della valenza sessuale dell'abbraccio posto in essere dal docente, impongono l'annullamento della sentenza impugnata, dovendosi considerare assorbite le altre doglianze, ed il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.