Scenario l’area prossima a una caserma. Lì viene contestato a un uomo di utilizzare la violenza per sconfiggere la concorrenza, arrivando anche al ‘blocco’ delle vetture. Però è non sufficiente il richiamo al concetto di intimidazione troppo generico.
Regolare autorizzazione per l’attività di ‘noleggio con conducente’, ‘trasfigurata’ in servizio di taxi, però abusivo. Evidente l’alterazione della libera concorrenza, ma senza l’accertamento del ricorso a mezzi illegali, ossia «violenza e minaccia», è da mettere in discussione il ‘blocco’ delle automobili utilizzate Cassazione, sentenza numero 36772, terza sezione penale, depositata oggi . Caserma “sotto tiro”. Territorio di ‘caccia’, per il tassista abusivo, è una caserma lì attende i potenziali clienti, convincendoli a pagare per utilizzare i suoi veicoli e utilizzando le buone e, secondo l’accusa, le cattive per ‘affrontare’ la concorrenza. Realtà acclarata, questa? Assolutamente sì, secondo il Tribunale della libertà, che accoglie la richiesta del Pubblico Ministero e dispone anche il sequestro preventivo dei veicoli per impedire la «prosecuzione dell’attività criminosa», ossia una «illecita concorrenza» caratterizzata da violenza e minaccia. Solo illecita concorrenza? A proporre ricorso in Cassazione è il tassista abusivo, che centra la propria attenzione sull’addebito – ovviamente contestato – del ricorso a comportamenti violenti e minacciosi per ‘vincere’ la concorrenza. Addebito che, a suo dire, è assolutamente pretestuoso Proprio su questo punto si soffermano i giudici, chiarendo che la decisione del Tribunale della libertà è assolutamente lacunosa. Per una ragione semplicissima nessun dubbio sulla diversità tra ‘noleggio con conducente’ e servizio di taxi – realizzato in maniera abusiva –, e quindi sulla condotta illecita realizzata, però il semplice richiamo – fatto dal Tribunale – ad «atti di intimidazione» non può portare a sanzionare la «illecita concorrenza con minaccia o violenza». Di conseguenza, il provvedimento di sequestro delle vetture risulta, alla fine, semplicemente bloccare l’attività abusiva di taxi. Ecco perché la decisione del Tribunale viene azzerata la carenza motivazionale dovrà essere colmata, per chiarire se ci si trova di fronte a un atto penalmente rilevante o a un semplice illecito amministrativo.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 aprile – 25 settembre 2012, numero 36772 Presidente Petti – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale della libertà di Vicenza, con ordinanza del 13 ottobre 2011, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero ha disposto il sequestro preventivo di sei autoveicoli, meglio descritti nel provvedimento, nel procedimento penale nei confronti di O.S. ed altri, indagato del reato di cui all’articolo 513 bis c.p. per fatti di esercizio abusivo, con condotta violenta e minacciosa, del servizio di taxi nelle adiacenze della Caserma Ederle di Vicenza, ritenendo la sussistenza del fumus delicti e sulla base del fatto che il sequestro delle auto impedirebbe la prosecuzione dell’attività criminosa. 2. Il ricorrente O., premettendo di essere proprietario di due delle autovetture sottoposte a sequestro, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi 1 Violazione ex articolo 606 lett. b c.p.p. per inosservanza od erronea applicazione della legge penale in riferimento al ritenuto fumus del reato di cui all’articolo 513 bis c.p., atteso che il tribunale ha motivato con riferimento al fatto che il ricorrente non è autorizzato al servizio Taxi, precisando le differenze tra tale servizio e quello di noleggio al quale l’O. è regolarmente autorizzato senza nulla precisare in merito agli atti di violenza e minaccia che lo stesso avrebbe commesso 2 Violazione dell’articolo 606 lett. c ed e c.p.p. per mancanza di motivazione, attesa la sua apparenza, in quanto il Tribunale si è limitato a disporre il sequestro delle auto in quanto sono usate per lo svolgimento di attività non autorizzata di taxi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. In relazione all’articolo 513 bis c.p., la giurisprudenza ha affermato Sez. 3 numero 44169 del 22/10/2008, dep. 27/11/2008, Di Nuzzo, rv. 241683 che per integrare il reato di cui all’articolo 513 bis c.p. non sono necessari atti di concorrenza nel senso tecnico giuridico di cui all’articolo 2595 cod. civ., essendo sufficienti quei comportamenti che, per essere attuati con minaccia o violenza, configurano comunque una concorrenza illecita. 2. Orbene, i giudici del riesame hanno lungamente motivato in ordine alle diversità del servizio autorizzato all’indagato quello di noleggio con conducente sottolineandone la diversità con quello di taxi, e concludendo per la sussistenza del fumus delicti in relazione all’abusivo servizio di taxi, esercitato stazionando in ore notturne davanti alla Caserma ed offrendo ai militari in uscita il relativo servizio hanno inoltre ritenuto che tale condotta illecita dovesse essere interrotta, impedendo l’attività di taxi, mediante il sequestro preventivo delle autovetture. Ma risulta evidente che l’esercizio abusivo del servizio di taxi non integra, di per sé, la fattispecie delittuosa contestata, che prevede, per l’appunto, il compimento di atti di concorrenza con violenza e minaccia, atti rispetto ai quali nulla il tribunale ha specificato, limitandosi a richiamare, in via generica, la sussistenza di “atti di intimidazione” solo nella parte meramente espositiva del fatto. Dalla motivazione dell’ordinanza non risulta quindi che il sequestro preventivo delle auto possa dirsi funzionale a prevenire il compimento di comportamenti riconducibili all’ipotizzata fattispecie di cui all’articolo 513 bis c.p., ma emerge solo con chiarezza che il vincolo cautelare risulta imposto solo al fine di impedire “l’attività di taxi” in quanto non autorizzata, condotta certamente non penalmente rilevante se non corredata da atti di violenza e minaccia nei confronti degli altri concorrenti. 3. Ciò che la fattispecie penale di cui all’articolo 513 bis c.p. incrimina è, infatti, l’uso della violenza e minaccia quale metodologia di alterazione della libera concorrenza, risultando invece riservati al sistema dell’illecito civile gli atti di concorrenza sleale, e di pertinenza dell’ambito amministrativo l’esercizio senza autorizzazione di attività sottoposte a regime autorizzatorio, come quella in oggetto. Di conseguenza l’ordinanza, attesa la carenza motivazionale, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza.