«Tracciatura» delle operazioni: non sfuggono nemmeno le assicurazioni

In relazione al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, gli obblighi di identificazione e di registrazione dei soggetti coinvolti sono a carico anche degli intermediari abilitati.

A chiarire la disciplina in materia è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 14539, depositata il 10 giugno 2013. Creditore non comunica le “credenziali”. L’occasione della pronuncia è stato un ricorso presentato da un creditore, al quale è stato negato il diritto al pagamento delle spese della procedura esecutiva. Infatti, il ricorrente aveva intrapreso un’esecuzione verso una società assicuratrice, la quale aveva dedotto di non aver potuto provvedere al pagamento in quanto il creditore, malgrado insistenti richieste, non le aveva fornito la copia del documento di identità . Intermediari autorizzati e norme sull’uso del contante. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto rilevante l’omessa comunicazione del documento di identità del creditore procedente, trattandosi di trasferimento di denaro per importo superiore a lire 20 milioni. Pertanto, a suo dire, il Tribunale avrebbe trascurato che agli enti assicurativi, in quanto intermediari autorizzati, non si applicano le disposizioni normative sulla limitazione dell’uso del denaro contante e degli obblighi di registrazione e di identificazione dell’accipiente. Ratio della norma. La Suprema Corte ha considerato la doglianza infondata, precisando che se è vero che l’articolo 1 della Legge numero 197/1991, volto a stabilire precise limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, prevede che il divieto del trasferimento del denaro contante e dei titoli indicati non si applica qualora il trasferimento avvenga tramite un intermediario abilitato, deve però considerarsi, in senso contrario, che, secondo il successivo articolo 2, le imprese e gli enti assicurativi devono accertare le complete generalità del soggetto per conto del quale eseguono l’operazione. Perciò, gli Ermellini hanno affermato che si può stabilire con certezza che la deroga di cui beneficiano gli intermediari abilitati trova giustificazione in quanto l’intermediario provveda, necessariamente, ad assolvere l’obbligo di identificare le parti interessate, «così da perseguire la ratio della legge, mirante a consentire la tracciatura del trasferiment

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 aprile – 10 giugno 2013, numero 14539 Presidente Berruti – Relatore Carleo Svolgimento del processo La Carige Assicurazioni proponeva opposizione all'esecuzione avverso una procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti da P.A. deducendo di non aver potuto provvedere al pagamento in quanto il creditore, malgrado reiterate richieste, non le aveva fornito la copia del documento di identità e chiedendo l'emissione di un provvedimento di sospensione. Il G.E. respingeva l'istanza, disponeva l'assegnazione delle somme ingiunte e fissava la riassunzione della causa. Con citazione ritualmente notificata il P. introduceva il giudizio di merito, in cui si costituiva la Carige. In esito, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l'opposizione e dichiarava che il P. non aveva il diritto di ottenere il pagamento delle spese della procedura esecutiva. Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste la Carige con controricorso. Motivi della decisione Con l'unica doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli articolo 1 e 4 dl 143/91 in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto rilevante l'omessa comunicazione del documento di identità del creditore procedente, trattandosi di trasferimento di denaro per importo superiore a lire 20 milioni. In tal modo, il Tribunale avrebbe trascurato che agli enti assicurativi, in quanto intermediari autorizzati - e tale è la Carige - non si applicano le disposizioni normative sulla limitazione dell'uso del denaro contante e degli obblighi di registrazione e di identificazione dell'accipiente. La doglianza è infondata. Invero, se è esatto che l'articolo 1 della legge numero 197/1991, volto a stabilire precise limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, prevede nel paragrafo 3 che il divieto del trasferimento del denaro contante e dei titoli indicati non si applica qualora il trasferimento avvenga tramite un intermediario abilitato, deve però considerarsi, in senso contrario, che, secondo il successivo articolo 2, le imprese e gli enti assicurativi, a mezzo del personale incaricato, devono accertare le complete generalità del soggetto per conto del quale eseguono l'operazione. E il personale incaricato deve richiedere, a chi compie l'operazione per conto di un terzo, che precisi per iscritto le complete generalità del soggetto, per conto del quale l'operazione viene eseguita. La valutazione comparativa delle due norme consente quindi di stabilire con certezza che la deroga di cui beneficiano gli intermediari abilitati intanto è stata prevista dalla legge -e trova giustificazione - in quanto l'intermediario provveda, necessariamente, ad assolvere l'obbligo di rilevare l'operazione, identificando le parti interessate, così da perseguire pienamente la ratio della legge, mirante a consentire la tracciatura del trasferimento. Ciò, appunto perché gli obblighi di identificazione e di registrazione, prescritti in via generale dall'articolo 13 d.l. 15 dicembre 1979, numero 625 conv., con modif., nella legge 6 febbraio 1980, numero 15 , sono stati espressamente richiamati dall'articolo 2 citato e sono a carico degli intermediari abilitati anche in relazione al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore. Ne deriva pertanto l'infondatezza della doglianza de qua, con l'ulteriore conseguenza che il ricorso in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. numero 140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.