Donare un immobile alla figlia è elusione fiscale

Va applicato l’articolo 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 - norma che prevede l’imputabilità al contribuente dei redditi di cui appaiano titolari altri soggetti quando egli ne risulti l’effettivo possessore per interposta persona - al caso di un contribuente che aveva donato un terreno alla figlia.

Tale assunto è stato precisato dalla ordinanza numero 13089 del 25 luglio 2012. Il caso. Il giudice del gravame ha accolto l'appello proposto da un contribuente avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso di quest’ultimo avverso l'avviso di accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione la plusvalenza realizzata dalla cessione di un terreno che il contribuente aveva in precedenza donato alla figlia, ritenendo applicabile l'articolo 37, co. 3, d.P.R. 600/73, che prevede l'imputabilità al contribuente dei redditi di cui appaiano titolari altri soggetti quando egli ne risulti l'effettivo possessore per interposta persona. In buona sostanza, la competente CTR del Piemonte ha escluso la sussistenza, nel caso specifico, dell’asserita interposizione fittizia. Ha natura elusiva la donazione posta in essere dal contribuente in favore della figlia? Con tale ordinanza il giudice di legittimità ha accolto il ricorso proposto dal Fisco, in relazione alla sentenza del giudice del gravame che aveva escluso l’applicabilità dell’articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 - norma che prevede l’imputabilità al contribuente dei redditi di cui appaiano titolari altri soggetti quando egli ne risulti l’effettivo possessore per interposta persona – al caso di un contribuente che aveva donato un terreno alla figlia. Secondo la Cassazione, l'inapplicabilità ratione temporis di una norma non esclude la possibilità di dichiarare inopponibili all'A.F., in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall'articolo 53 Cost. ma anche dei principi comunitari , i benefici fiscali. In particolare, essa ha chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, «la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dal comma 3 del citato articolo 37, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto di imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione personale fittizia, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni effettive e reali. La prova della natura elusiva delle operazioni poste in essere dal contribuente può ben scaturire, infatti, da presunzioni, spettando allo stesso contribuente fornire la prova dell’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico» Cass. numero 8772/2008 Cass. 20816/2005 . Secondo diverso orientamento del giudice di legittimità fare una donazione a favore dei figli per aiutarli nell’acquisto della prima casa o per il loro avvenire, anticipando in questo modo gli effetti della successione, non è un’operazione elusiva. Tale operazione, anche se comporta come conseguenza un risparmio fiscale, non costituisce elusione atteso che non sussiste un uso distorto della norma tributaria. L’operazione posta in essere, anche se per ottenere un risparmio fiscale, non può essere classificata come un’operazione elusiva atteso che non sussiste un’applicazione non conforme della norma che rende il risparmio un indebito. Nel caso di specie non vi erano motivi per dubitare della volontà del donante di favorire i propri figli per le scelte del futuro, quale l’acquisto della prima casa, e che i motivi dell’ufficio non avevano i requisiti della gravità, precisione e concordanza necessari per giustificare la ripresa a tassazione.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 14 giugno - 25 luglio 2012, numero 13089 Presidente Merone – Relatore Valitutti Fatto e diritto Con sentenza numero 54/22/07, la CTR del Piemonte accoglieva l'appello proposto da C.A. avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione la plusvalenza realizzata dalla cessione di un terreno che il contribuente aveva in precedenza donato alla figlia, ritenendo applicabile l'articolo 37, co. 3 del d.P.R. 600/73, che prevede l'imputabilità al contribuente dei redditi di cui appaiano titolari altri soggetti quando egli ne risulti l'effettivo possessore per interposta persona. Avverso la sentenza numero 54/22/07 ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate articolando sostanzialmente tre motivi, con i quali deduce omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio e violazione e falsa applicazione dell'articolo 37 d.P.R. 600/73. Il contribuente non ha replicato con controricorso. Il ricorso appare manifestamente fondato, in relazione a tutti i motivi. Ed invero, l'impugnata sentenza si palesa fondata sul mero fatto dell'effettiva percezione da parte della donataria del corrispettivo della vendita perfezionata a seguito della stipula del preliminare da parte del donante, e sull'inapplicabilità della normativa repressiva delle operazioni preordinate per eludere la tassazione della plusvalenza. Ebbene, rispetto a quest'ultimo profilo codesta Corte ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, l'inapplicabilità ratione temporis di una norma non esclude la possibilità di dichiarare inopponibili all'amministrazione finanziaria, in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall'articolo 53 Cost. - ma anche dei principi comunitari - i benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte Cass. numero 255372011 Cass Ordinanza numero 21371 del 4/10/2006 . Si osserva, tra l'altro, che la fattispecie de qua risulta comunque sussumibile nell'articolo 37 d.P.R. 600/73, così come interpretato da codesta Corte, secondo la quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dal comma 3 dell' articolo 37 del d.P.R. 29 settembre 1973 numero 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto di imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione personale fittizia, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni effettive e reali Cass. 12788 del 10/06/2011 . La prova della natura elusiva delle operazioni poste in essere dal contribuente può ben scaturire, infatti, da presunzioni, spettando allo stesso contribuente fornire la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico Cass. numero 8772/2008 Cass. numero 20816/2005 . Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 375, co. 1 c.p.c. - che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti - che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria considerato che il Collegio, dato atto che - per mero errore materiale - nella relazione si riferisce che il contribuente non avrebbe replicato con controricorso, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non potendo indurre ad un diverso convincimento le deduzioni esposte dal resistente nella memoria depositata ai sensi dell' articolo 378 c.p.c. Deve, invero, rilevarsi - al riguardo - che il mancato rispetto degli obblighi assunti dal C. con il preliminare stipulato, nonostante il medesimo avesse incassato anche un acconto che non risulta neppure restituito al promissario acquirente , ed il brevissimo lasso di tempo pochi mesi intercorso tra il preliminare di vendita, la donazione dell'immobile in questione alla figlia del contribuente e la vendita definitiva dell' immobile medesimo al promissario acquirente, da parte della donataria, inducono a ritenere - in assenza di spiegazioni alternative da parte del contribuente -che si tratti di un'unica operazione preordinata a fini elusivi P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.