Linea dura contro gli ambulanti. L'ordinanza del Ministero della Salute vieta l'offerta, a qualsiasi titolo, di prestazioni riconducibili a massaggi estetici o terapeutici lungo i litorali.
In vigore il divieto di massaggi. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio l'ordinanza del sottosegretario alla Salute Francesca Martini, che fa scattare il divieto di massaggi tra lettini e sdraio, per tutta la durata della stagione balneare 2011. Sulle spiagge si può comprare di tutto dal classico cocco, ai vestiti, agli occhiali da sole. Negli ultimi anni, però, si sono moltiplicati gli ambulanti, prevalentemente cinesi, che offrono massaggi ai bagnanti. Il prezzo è sicuramente competitivo, ma gli effetti benefici e le condizioni igieniche sono, quantomeno, dubbi.Stop a massaggi da operatori improvvisati a rischio la salute Ed infatti, si legge nell'ordinanza, ogni attività che può avere effetti diretti sulla salute, deve essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza. Quale garanzia possono offrire i massaggiatori ambulanti, che pure sembrano trovare il favore del pubblico, forse invogliato dal risparmio? e l'igiene. Nell'esecuzione di attività di massaggi è fondamentale l'igiene dell'operatore e, in particolare, delle mani solo con adeguate condizioni igieniche si può evitare la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi. Un massaggio dopo l'altro, sulla spiaggia, sotto il sole creme solari, sudore e acqua salata ma sarà sicuro? Per non parlare, poi, del fatto che in questi massaggi spesso vengono utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti la cui composizione e la cui origine non sono note, e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche' altre affezioni cutanee.Per arginare questa situazione di rischio per la salute, dunque, è stata varata l'ordinanza in esame, che vieta l'offerta di massaggi da parte di soggetti ambulanti lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi. Sindaci e Asl sono tenuti a far rispettare il divieto. A fare rispettare l'ordinanza dovranno essere i sindaci dei Comuni marittimi, in collaborazione con le Asl, sui quali ricade l'obbligo di farla conoscere, tramite affissione presso la casa comunale, le strutture sanitarie e presso l'ingresso di esercizi commerciali, in modo che sia facilmente leggibile.I gestori di stabilimenti balneari devono segnalare violazioni dell'ordinanza. L'ordinanza, infine, ordina ai gestori, pubblici o privati, nonchè a coloro che abbiano comunque l'effettiva disponibilità di tratti di litorale, di segnalare alle autorità competenti ogni violazione.
Ministero della Salute, ordinanza 11 maggio 2011 G.U. 13 luglio 2011, numero 161Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali. 11A09519 GU numero 161 del 13-7-2011 IL MINISTRO DELLA SALUTEVisto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale , che attribuisce al Ministro della sanita' ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali Tenuto conto che ogni attivita', comunque denominata, che puo' avere effetti diretti sulla salute, deve essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti Considerato che, nell'esecuzione dell'attivita' di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani e' fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi Considerato, altresi', che nell'attivita' in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche' altre affezioni cutanee Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attivita' si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato Ritenuta sussistente la necessita' e l'urgenza di adottare - limitatamente alla stagione balneare in corso - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato onumero Francesca Martini Ordina articolo 11. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonche' nelle vicinanze degli stessi, e' vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte dei soggetti ambulanti.articolo 21. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far rispettare la presente ordinanza, nonche' a diffonderne la conoscenza mediante affissione presso la casa comunale. 2. La presente ordinanza e', altresi', affissa presso le ASL, nonche', in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo, ubicato sui litorali.articolo 31. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilita', a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorita' ogni violazione della presente ordinanza.articolo 41. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare 2011. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.