Andiamo a comporre queste riflessioni utilizzando l’alto insegnamento venutosi a consolidare nel tempo nel pensiero della Corte Costituzionale. Già da tempo, con la legge 8 agosto 1995, numero 335, l’ordinamento previdenziale si è orientato decisamente nel senso della preferenza per il sistema contributivo C.Cost. 20 gennaio 2012, numero 8 .
Ancorché la giurisprudenza della Corte Costituzionale abbia sempre escluso la possibilità di porre a confronto fra loro i vari sistemi previdenziali, l’esigenza di una loro armonizzazione rappresenta una delle linee guida della legge sovraordinata qual è appunto la legge numero 335/1995 che aveva previsto, sin da allora, per le Casse di previdenza dei professionisti la possibilità dell’opzione al sistema di calcolo contributivo. A siffatta esigenza di armonizzazione si è ispirata la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 20 gennaio 2012, numero 8 a proposito della totalizzazione dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, d.lgs. numero 42/2006 sollevate in riferimento agli articolo 3 e 76 Cost. dalla Corte di Appello di Torino e che riguardava proprio la liquidazione del rateo di pensione in totalizzazione da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. In questo recentissimo precedente la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore ha ridefinito la disciplina in materia di totalizzazione al fine di allargare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previsti dalla legislazione vigente. È evidente, scrive la Corte Costituzionale, che per estendere l’applicazione dell’istituto della totalizzazione il legislatore poteva precisare anche i criteri di calcolo delle prestazioni che sarebbero spettate agli assicurati in virtù della nuova disciplina con la conseguenza che il legislatore delegato ha rideterminato esso stesso in base a quali criteri ogni ente previdenziale dovesse liquidare la quota di propria spettanza. Nessuna dietrologia sul contributivo. Per sgombrare il campo dalla dietrologia sul contributivo che si rincorre e che testimonia soltanto la paura del nuovo «è necessario darsi carico della tipologia dei sistemi previdenziali e della collocazione in essa della previdenza forense. Come è noto, l'organizzazione giuridica della previdenza sociale presenta, sia con riguardo a categorie diverse, sia con riguardo alla stessa categoria in tempi diversi, una sensibile varietà di sistemi. Ciò implica qualche ostacolo all'individuazione dei tipi tanto in relazione alla irripetibile individualità di ogni sistema sentenze C.Cost. numero 91 del 1972 e numero 62 del 1977 , quanto in relazione alla gradualità con la quale, in questa materia, gli stessi tipi sono realizzati mediante soluzioni intermedie sentenze C.Cost. numero 65 del 1979 e numero 128 del 1973 . Con riferimento all'esperienza italiana è tuttavia possibile enucleare due tipi, ai quali i singoli sistemi possono ricondursi quello, prevalso soprattutto in passato, definibile come mutualistico e quello, che tende a prevalere nel presente momento storico, definibile come solidaristico . Il primo tipo è caratterizzato, per un verso, dalla riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri previdenziali all'esigenza della divisione del rischio fra gli esposti e quindi dalla corrispondenza fra rischio e contribuzione, e, per altro verso, da una rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali. É ravvisabile nei sistemi di tale primo tipo, particolarmente in riferimento alla cennata proporzionalità, l'influenza del modello dell'assicurazione privata e del relativo nesso sinallagmatico fra premi e indennità o rendite. Il tipo di previdenza solidaristico è invece caratterizzato, per un verso, dalla riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri previdenziali, anziché alla divisione del rischio fra gli esposti, a principi di solidarietà, operanti all'interno di una categoria, con conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione cfr. sent. numero 91 del 1976 in materia di assicurazione della maternità a proposito delle lavoratrici sterili e, per altro verso, dalla irrilevanza della proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali. Qui i contributi vengono in considerazione, in ragione del prelievo fra tutti gli appartenenti alla categoria secondo la loro capacità contributiva, unicamente quale strumento finanziario della previdenza, mentre le prestazioni sono proporzionate soltanto allo stato di bisogno sia esso considerato eguale o no per tutti i soggetti . É ravvisabile in tale secondo tipo l'influenza del modello della sicurezza sociale, per eccellenza informato a principi di solidarietà operanti direttamente nei confronti dei membri della collettività generale, ma sempre secondo il criterio della capacità contributiva. Ora, sebbene la gradualità nella realizzazione di un tipo, importi qualche parallela difficoltà anche nella qualificazione tipologica del singolo sistema considerato, tuttavia la qualificazione è consentita alla stregua dei caratteri prevalenti del sistema. E, per quanto concerne il sistema previdenziale forense, essa è stata operata dalla sentenza di questa Corte numero 62 del 1977, la quale, anche se in riferimento alla disciplina recata dalla previgente legge 22 luglio 1975, numero 319, ha ricondotto il sistema in argomento al tipo solidaristico e ne ha affermato in tal modo la rispondenza agli articolo 2 e 38 Cost In particolare è stato rilevato, con la detta sentenza di questa Corte numero 62 del 1977, che il sistema ha abbandonato la tecnica propria del tipo mutualistico dell'accreditamento dei contributi in conti individuali per far luogo a una gestione collettiva dei contributi stessi, ed ha abbandonato altresì il connesso criterio della proporzionalità delle pensioni ai contributi per far luogo a un trattamento pensionistico di categoria che rientra, quanto ai mezzi e ai fini, nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di solidarietà cui si richiama l'articolo 2 Cost.». E ne é stata tratta la conclusione che «la Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli Avvocati e Procuratori risponde a questi fini generali nell'ambito della categoria, sicché per essa resta superato il concetto stesso di semplice mutualità per espandersi, appunto, in quello di previdenza vale a dire di solidarietà nella previdenza . Conclusione che trova riscontro là dove la stessa sentenza, richiamandosi alle precedenti sentenze numero 91 del 1972 e numero 23 del 1968, definisce come tributaria la natura della contribuzione previdenziale almeno con riguardo al contributo personale - ora soggettivo - che ne costituisce l'elemento qualificante . La qualificazione e la valutazione positiva del sistema allora operate vanno tenute ferme, nonostante che spesso e anche in taluni scritti difensivi prodotti nei presenti giudizi i concetti di mutualità e di solidarietà siano promiscuamente adoperati. Non importa indugiare sulla ipotesi che l'uso sia dovuto a vischiosità concettuale ovvero ad apparente o a reale sopravvivenza di elementi mutualistici in sistemi previdenziali di tipo solidaristico, sopravvivenza che, anche se reale, sarebbe comunque priva di significanza in presenza della qualificazione tipologica del sistema così operata sulla base dei suoi caratteri prevalenti. Importa piuttosto negare risolutamente che la previdenza forense, e così del resto le altre previdenze concernenti professioni intellettuali, possano qualificarsi di tipo mutualistico per essere organizzate sulla base del riferimento a date categorie professionali e alle rispettive attività tipiche, e secondo un criterio di accentuata autonomia strutturale e finanziaria sia reciproca che rispetto all'assicurazione generale obbligatoria e alle previdenze dell'impiego pubblico. Invero si tratta di scelte che sono compatibili con l'idea di solidarietà, e che anzi ne rappresentano una specificazione, giustificata dal pluralismo che informa il nostro ordinamento pluralismo che ammette solidarietà operanti nell'ambito di collettività minori. La qualificazione e la valutazione, allora formulate per il sistema quale risulta dalla legge numero 319 del 1975, non hanno ragione di mutare per il sistema quale risulta dalla vigente legge numero 576 del 1980, non essendo motivo idoneo a far ritenere che con quest'ultima legge il sistema sia stato rimodellato, almeno in parte, sul tipo mutualistico o addirittura sullo schema proprio dell'assicurazione privata» C.Cost. numero 132/1984 . E veniamo ora al concetto di solidarietà. «Come chiarisce la relazione al disegno di legge numero 117 sulla riforma della previdenza forense, presentato alla Camera dei deputati il 20 giugno 1979, nel sistema riformato dalla legge numero 576/1980 il principio solidaristico non esclude, ma concorre col «principio di proporzionalità della pensione ai contributi personali versati» a loro volta proporzionali al reddito professionale netto , introducendo un ‘correttivo’ destinato a operare nella misura necessaria, secondo le circostanze, a garantire a tutti i membri della categoria professionale una pensione minima adeguata alle esigenze di una vita dignitosa. La correlazione tra contribuzione e prestazione previdenziale, affermata in linea di massima dalla legge del 1980 che alla pensione uguale per tutti, di contro a una contribuzione progressiva, prevista dal sistema precedente della legge numero 315/1975, ha sostituito una pensione indirettamente ragguagliata alla misura della contribuzione, salva la pensione minima , e stata accentuata dalla modifica introdotta dalla legge 2 maggio 1983 numero 175 nell'articolo 10, terzo comma. Considerato che l'articolo 2, ottavo comma, concede un solo supplemento di pensione, rapportato al quinquennio di attività professionale successivo alla maturazione del diritto a pensione, la legge del 1983 ha soppresso per i pensionati ultrasettantenni, che proseguano l'esercizio professionale, l'obbligo del contributo soggettivo da essi precedentemente versato “a fondo perduto” , e li ha assoggettati soltanto al contributo di solidarietà del 3%» C.Cost. numero 1008/1988 . Ne consegue che il sistema si solidarietà forense è nato per garantire a tutti una pensione minima adeguata alle esigenze di una vita dignitosa. In realtà la generosità del sistema di calcolo retributivo è stata estesa a tutte le pensioni e non solo a quelle minime come risulta dal conteggio fatto da Cassa Forense e pubblicato sulla rivista 1/2010, pag. 45, che si ripropone nell’allegato. Il debito previdenziale maturato è 5 volte più grande il patrimonio di Cassa Forense. Siffatta applicazione ha contribuito a creare un debito previdenziale maturato di cinque volte più grande il patrimonio di Cassa Forense il che sta diventando una situazione assolutamente insostenibile. Il recente decreto Salva Italia ha esteso a tutti il sistema di calcolo contributivo, compresi i Parlamentari. Per rispetto dell’autonomia normativa e gestionale delle Casse private di previdenza l’articolo 24, comma 24, legge 214/2011 ha chiesto alle Casse di provare l’esistenza di un saldo previdenziale attivo portato, dalla sera alla mattina, da 30 a 50 anni, pena il passaggio, ex lege, al sistema di calcolo contributivo della pensione pro rata a far tempo dal 1° gennaio 2012. Per far quadrare la sostenibilità a 50 anni ed evitare l’aumento del debito previdenziale, a parere di chi scrive, non vi è altra strada che l’opzione al sistema di calcolo contributivo. Ora va detto che il sistema di calcolo contributivo non nega l’esigenza della solidarietà così come non la nega nel sistema della previdenza pubblica trattandosi del mutamento delle regole di calcolo della pensione rimanendo pur sempre all’interno del sistema di finanziamento a ripartizione. Ma la solidarietà, che significa garantire a tutti una pensione minima adeguata alle esigenze di una vita dignitosa, non può estendersi a tutte le pensioni liquidate. Sarebbe bello se ci fossero le risorse, ma le risorse non ci sono tant’è vero che per provvedervi sin qui si è dovuto ricorrere a dismisura a un debito previdenziale maturato al quale ora occorre porre rimedio. L’esempio virtuoso di Inarcassa. La cassa degli ingegneri ed architetti, strutturata in modo sovrapponibile, anche nel numeri, a Cassa Forense, senza polemizzare con il Governo e il Parlamento, ha fatto i compiti a casa - come si suol dire - e ha deciso di optare per il sistema contributivo. Rinvio al il chiarissimo video su www.inarcassa.it ciccando sulla sostenibilità a 50 anni. L’opzione al contributivo con l’abolizione dei minimi obbligatori consentirebbe a tutti gli avvocati iscritti all’albo di iscriversi contemporaneamente in Cassa Forense e avrebbe un effetto deterrente alla evasione contributiva dato lo strettissimo legame tra il montante contributivo e la pensione.
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