Con il provvedimento del 25 giugno 2012 prot. numero 32027/12 , il Direttore dell’Agenzia delle Territorio è intervenuto sulle modalità di attuazione del procedimento di cancellazione, disciplinato dall’articolo 40-bis del d. lgs. numero 385/1993, delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate.
Ambito di applicazione. Le disposizioni si applicano alle ipoteche iscritte da oltre venti anni a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo o di finanziamento, concessi da banche e intermediari finanziari, o da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti, ancorché frazionate o annotate su titoli cambiari. La comunicazione. Il creditore è tenuto a indicare la data di estinzione dell’obbligazione o l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca. Siffatta comunicazione può avvenire soltanto tramite modalità telematiche. La cancellazione è eseguita dal conservatore, nell’apposito registro, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione.
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