Il Ministero ha pubblicato le tabelle con gli importi aggiornati

Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2013, il Ministero dell’Interno ha annunciato che il 31 gennaio 2013 è stato emanato il decreto del Ministro dell'Interno concernente l'aggiornamento del decreto del 25 ottobre 2012 in materia di riduzione delle risorse ai comuni in base alla c.d. spending review.

Le nuove tabelle allegate sostituiscono i precedenti allegati A e B del decreto 25 ottobre 2012, che sono pertanto soppressi. La spending review. Il predetto decreto del 25 ottobre 2012, con i relativi allegati A e B, determinava gli importi da imputare a ciascun comune per l’anno 2012 sul complessivo ammontare delle risorse da ridurre 500 milioni di euro , basandosi della metodologia di calcolo approvata l’11 ottobre 2012 dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali. Tali importi hanno dato luogo alla riduzione delle somme dovute a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di trasferimenti erariali per i comuni non assoggettati alle regole del patto di stabilità interno nell’anno 2012 riportati nell’allegato A, mentre hanno costituito l’ammontare da utilizzare esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito nell’anno 2012 in riferimento ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno riportati nell’allegato B. La nuova determinazione degli importi. A seguito della modifiche successivamente intervenute ad opera della legge n. 213/2012, il Ministero ha provveduto a rideterminare gli importi per tutti i comuni secondo criteri di proporzionalità. Riduzioni di risorse. Per i comuni non assoggettati alle regole del patto di stabilità interno nell’anno 2012, le riduzioni così rideterminate sono portate in diminuzione delle somme dovute a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di trasferimenti erariali, nelle misure riportate nell’allegato A. In caso di incapienza, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme all’atto del pagamento ai comuni interessati dell’imposta municipale propria. Estinzione del debito. Per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno allegato B , invece, gli importi rideterminati costituiscono il nuovo ammontare da utilizzare esclusivamente per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito nell’anno 2012.

Ministero dell’Interno, decreto 31 gennaio 2013 Aggiornamento decreto riduzione risorse ai comuni ai sensi dell'art. 16 comma 6 e 6-bis D.L. 95/2012 spending review IL MINISTRO DELL'INTERNO VISTO il proprio decreto in data 25 ottobre 2012, con relativi allegati A e B, pubblicato sul sito WEB istituzionale, nonché in forma di comunicato nella Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012 e con il quale sono stati determinati gli importi da imputare a ciascun comune, per l’anno 2012, a valere sul complessivo ammontare delle risorse da ridurre pari a 500 milioni di euro, sulla base della metodologia di calcolo approvata in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta dell’11 ottobre 2012 PRESO ATTO che tali importi hanno dato luogo a riduzione delle somme dovute a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero di trasferimenti erariali, per i comuni non assoggettati alle regole del patto di stabilità interno nell’anno 2012 riportati nel predetto allegato A, mentre hanno costituito l’ammontare da utilizzare esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito nell’anno 2012, per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno riportati nell’allegato B VISTE le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 al comma 3 dell’articolo 8 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, relative al testo del comma 6-bis dell’articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 VISTO l’articolo 11, comma 1-quater della legge 7 dicembre 2012 n. 213 di conversione del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, il quale prescrive che si applicano integralmente al comune di Motteggiana le disposizioni di cui al decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 CONSIDERATO che l’articolo 11, comma 2 del decreto-legge n. 174 del 2012 convertito con modificazioni 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che per gli anni 2012 e 2013 ai comuni ricadenti nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate del predetto comma 6 dell’articolo 16 del decreto legge n. 6 luglio 2012, n. 95 fermo restando il complessivo importo della riduzione di 500 milioni di euro per l'anno 2012, mentre per l’anno 2013 i 2.000 milioni di euro previsti dalla predetta disposizione sono stati incrementati a 2.250 dall’articolo 1, comma 119, lettera a , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 CONSIDERATO che con D.P.R 12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 279 del 29 novembre 2012, è stato sciolto il Consiglio del comune di Isola delle Femmine PA ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 CONSIDERATO che, per effetto del predetto scioglimento del Consiglio, il comune di Isola delle Femmine rientra nella fattispecie prevista dal comma 24 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e, quindi, non è soggetto nell’anno 2012 alle limitazioni del patto di stabilità interno CONSIDERATO che a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, il comune di Isola delle Femmine, a seguito del nuovo status rientra tra gli enti destinatari della riduzione di risorse, nella misura riportata nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre il comune di Motteggiana, a seguito della sopravvenuta diposizione normativa è escluso dalla predetta riduzione e dallo stesso allegato A RITENUTO che sulla base della normativa in vigore, per l’anno 2012, l’ammontare complessivo delle riduzioni e degli importi da utilizzare per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito resta fissato in 500 milioni di euro, e che, pertanto alle predette variazioni si può dare corso soltanto ridefinendo le riduzioni e gli importi già resi noti ai comuni con gli allegati A e B del precedente decreto del 25 ottobre 2012 RITENUTA la conseguente necessità di integrare i contenuti del precedente decreto 25 ottobre 2012, sopprimendone gli allegati DECRETA Articolo 1 Determinazione delle riduzioni e degli importi da imputare a ciascun comune 1. In applicazione della normativa richiamata in premessa le riduzioni e gli importi calcolati sulla base della metodologia approvata in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta dell’11 ottobre 2012, e riportati in allegato al decreto del Ministro dell’interno in data 25 ottobre 2012, sono rideterminati per tutti i comuni secondo criteri di proporzionalità, con esclusione del comune di Motteggiana Articolo 2 Riduzioni di risorse 1. Le riduzioni rideterminate secondo l’articolo 1 sono portate in diminuzione delle somme dovute a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero di trasferimenti erariali, per i comuni non assoggettati alle regole del patto di stabilità interno nell’anno 2012, nelle misure riportate nell’allegato A al presente decreto. 2. Il comune di Isola delle Femmine, a seguito del nuovo status di ente non soggetto al patto di stabilità 2012, viene inserito nell’allegato A del presente decreto, relativo agli enti per i quali va operata la riduzione di risorse. 3. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto prescritto dal predetto comma 6 dell’articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012. Articolo 3 Determinazione degli importi da utilizzare esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito 1. Gli importi rideterminati secondo i criteri di cui all’articolo 1 costituiscono il nuovo ammontare da utilizzare esclusivamente per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito nell’anno 2012 per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, di cui all’allegato B al presente decreto. I predetti importi non sono validi ai fini del patto di stabilità interno. Articolo 4 Disposizioni finali 1. Sono soppressi gli allegati A e B del decreto 25 ottobre 2012 e restano confermate tutte le altre disposizioni del predetto decreto.