Come abbiamo più volte ricordato, la giustizia civile è stata correttamente posta al centro di un’importante azione normativa finalizzata a recuperare efficienza ed efficacia della macchina giudiziaria sul corretto presupposto che ciò rappresenti una delle condizioni necessarie per lo sviluppo dell’economia e degli investimenti. Senonché, dopo la pubblicazione del decreto legge rientrante nell’ambito del c.d. ‘pacchetto Severino’ e il c.d. decreto ‘Cresci-Italia’ si è aperto nel Paese un intenso dibattito sui vari aspetti, tra loro, peraltro, intimamente connessi, della riforma del processo civile e della riforma delle professioni.
Pacchetto Severino. Da una parte, quindi, troviamo il d.l. 22 dicembre 2011, numero 212 intitolato appunto «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile» che, a breve, dovrà concludere la sua fase di conversione in legge. Le misure contenute in quel pacchetto possono essere così sintetizzate. In primo luogo, l’introduzione di una disciplina volta a comporre le crisi da sovra indebitamento articolo 1 -12 del d.l. . In secondo luogo, poi, una serie di norme finalizzate a rendere più efficiente la giustizia civile nuove disposizioni per rendere più effettiva la mediazione delegato e l’obbligo per la parte di partecipare ad un tentativo di mediazione articolo 12 , l’innalzamento a mille euro del valore delle controversie dove la parte potrà stare personalmente in giudizio davanti al giudice di pace con contestuale riduzione delle spese legali liquidabili articolo 13 , la necessità dell’istanza di trattazione che evita la perenzione dei giudizi senza preventivo avviso della cancelleria articolo 14 , la proroga dei magistrati onorari articolo 15 . Seguiva, poi, un articolo 16 in tema di modifica della disciplina dei sindaci delle società di capitali. Cresci-Italia. Dall’altra parte, poi, come anticipato, troviamo il d.l. Cresci Italia, e cioè, il d.l. 24 gennaio 2012, numero 1 meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni che, tra le altre cose, ha abrogato le tariffe professionali e che, come abbiamo dato notizia, è già stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale ad opera del Tribunale di Cosenza. Tariffe professionali nessun vuoto. Peraltro, ad oggi, l’esecutivo non è disposto a fare passi indietro sulle tariffe anche perché non c’è quel vuoto di tutela lamentato, ad esempio, dal CNF e dall’OUA. A dimostrazione è sufficiente pensare che, ad esempio, il Tribunale di Milano e la Corte di appello di Milano hanno emesso una – a mio avviso opportuna e corretta - nota congiunta sulle modalità alle quali i giudici si atterranno per la liquidazione giudiziaria delle spese legali. Con riferimento al percorso di conversione in legge dobbiamo, però registrare alcune novità assolutamente significative. La disciplina della crisi da sovra indebitamento. Ed infatti, è accaduto che nelle more della conversione il Parlamento abbia approvato la legge 27 gennaio 2012, numero 3 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio scorso titolata «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento». Orbene, quale rapporto esiste tra quella legge e la disciplina del pacchetto Severino? In primo luogo, la principale differenza sta nella definizione dell’ambito dei soggetti legittimati alla procedura che la legge individua unicamente nel debitore non assoggettabile alle procedure unica disciplina, quindi per piccole imprese e consumatori previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, e successive modificazioni. In secondo luogo, poi, sono state inserite alcune norme per responsabilizzare maggiormente il debitore proponente penso, ad esempio, alle sanzioni penali e rendere più efficiente il tutto penso, qui, all’accesso alle banche dati da parte degli organismi di composizione della crisi . L’approvazione della legge ha finito, quindi, per interferire sul dibattito parlamentare relativo alla conversione in legge del decreto. Il Governo, come risulta dal comunicato del Senato, aveva proposto un emendamento governativo, successivamente modificato e sostituito con una riformulazione della Commissione di merito, interamente sostitutivo che ridisegna la disciplina del sovra indebitamento con nuovi articoli che tengono conto dell’approvazione della legge numero 3/2012. Verso uno stralcio della crisi del consumatore? Ma quali potrebbero essere le conseguenze di un eventuale stralcio della disciplina del consumatore dalla legge di conversione? Ebbene, la più importante sembra quella per la quale il consumatore potrà accedere alla ristrutturazione dei debiti di cui alla legge numero 3/2012 senza, però, a tacere d’altro, ottenere il regime favorevole che fissava originariamente nel 50% dei crediti, anziché del 70%, la soglia di consensi dei creditori necessaria all’omologazione del piano. L’aspetto è molto delicato perché rappresenterebbe un ulteriore ostacolo alla ‘appetibilità’ della procedura. Ostacolo ulteriore perché, in sede di discussione parlamentare, il Governo ha insistito ed insiste tuttora come dimostrano i resoconti della Commissione giustizia della Camera dove si è conclusa l’analisi in sede referente del testo approvato dal Senato anche sull’opportunità di introdurre una disciplina dell’esdebitazione in base alla quale, in buona sostanza, il «consumatore sovra indebitato» potrebbe essere «liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure». Altre modifiche Ma la prosecuzione del dibattito ha toccato anche altri aspetti. Ad esempio in materia di perenzione dei giudizi civili dove stiamo assistendo a quello che potrebbe essere definito un «balletto negoziale» la versione originaria della legge numero 183/2011 prevedeva che la perenzione poteva essere pronunciata soltanto dopo l’avviso alle parti comunicato dalla cancelleria. Successivamente, poi, il pacchetto Severino aveva modificato il tutto eliminando l’obbligo della cancelleria di avvisare era divenuto onere dell’avvocato andare alla ricerca del suo cliente sperando che nel frattempo quel cliente non fosse morto o la società estinta per ottenere la di lui dichiarazione sottoscritta di persistenza dell’interessa alla definizione della causa E ciò comprensibilmente viste l’esigenze di semplificazione sottese alla norma le cancellerie sarebbero state sommerse di lavoro di ricerca e comunicazione con altri problemi applicativi in sede di udienza ove quella comunicazione fosse mancata. Le reazioni degli avvocati, però, avevano già portato all’approvazione dell’emendamento soppressivo della modifica e, quindi, tutto tornerà ? come nella versione originaria con onere della cancelleria. Il limite entro il quale la parte può stare in giudizio personalmente, poi, è stato innalzato da euro 1.000 pacchetto Severino a euro 1.100. Last but not least , resta da dire, che la Commissione del Senato ha approvato l’emendamento che ha abrogato l’articolo 12 del pacchetto Severino e, cioè, le misure volte a favorire la mediazione civile e commerciale. Stralcio di disposizioni che, a chi scrive, appare incomprensibile nella coerenza complessiva dell’intervento normativo se non nella misura in cui può rappresentare un avvicinamento alle richieste degli avvocati.