Il provvedimento, che centra l’obiettivo di semplificare l’Italia, si compone di due parti il Titolo I contiene le «disposizioni in materia di semplificazione», mentre il Titolo II le «disposizioni in materia di sviluppo». Le nuove norme sulla semplificazione sono adottate a favore dei cittadini e delle imprese e impattano sul rapporto tra privato e pubblica amministrazione nonché sul regime delle autorizzazioni, sul lavoro, sugli appalti pubblici, sulla disciplina dell’autorizzazione ambientale, sull’agricoltura e sulla ricerca. Lo sviluppo è invece incentrato sulla digitalizzazione e innovazione tecnologica, con la previsione dell’Agenda digitale nonché sul rilancio dei settori della ricerca, dell’ istruzione, della agricoltura e della pesca.
Queste, in sintesi, le principali novità. Rispetto dei termini di conclusione del procedimento nomina di un commissario ad hoc e responsabilità disciplinare ed erariale. Il Governo, con l’articolo 1 del decreto, interviene sulla Legge sul procedimento amministrativo L. 241/1990 e dispone la sostituzione dei commi 8 e 9 dell’articolo 2 della L. 241/1990. IN forza della novelle legislativa gli organi politici dell’amministrazione individuano, tra le figuri dirigenziali dell’amministrazione, un soggetto a cui il cittadino può rivolgersi in caso di mancato o tardivo completamento del procedimento amministrativo. Il nuovo responsabile, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, dovrà concludere il procedimento attraverso le strutture competenti, ovvero attraverso gli uffici dell’amministrazione o nominare un commissario per il completamento. Il nuovo testo legislativo, inoltre, in linea con quanto già disposto dalla ‘riforma Brunetta’, dispone che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini, costituisce elemento di valutazione della performance individuale. Ma non solo. La norma, infatti, prevede anche che il mancato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti comporti responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Nel testo della norma, la responsabilità disciplinare ed erariale è legata al mancato rispetto dei termini indipendentemente dal dolo o dalla colpa, come invece previsto in materia di danno da ritardo dall’articolo 2bis della L. 241/1990. Nel senso di una maggiore trasparenza nei confronti del cittadino è inteso il nuovo comma 9-quinquies dell’articolo 2 L. 241/1990, che dispone, ora, che «nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’ articolo 2 e quello effettivamente impiegato». Questa riforma delle responsabilità dovrà essere affrontata a «risorse e organici invariati». In caso di mancata nomina da parte degli organi politici, quindi, sarà il dirigente generale o il responsabile di servizio a svolgere tale ruolo. Semplificazione SCIA. L’intervento contenuto nel DL semplifica Italia, persegue l’obiettivo di riduzione degli adempimenti burocratici per cittadini e imprese, modificando la disciplina in materia di SCIA, di trasmissione delle informazioni tra le diverse PA e di modalità di presentazione delle istanze. L’articolo 2 del D.L., infatti, dispone che all’articolo 19 SCIA della L. 241/1990, al comma 1, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, nonché» è aggiunto il seguente periodo «ove espressamente previsto dalla normativa vigente,». La novella introdotta dal DL, semplifica le procedure di presentazione della SCIA, in quanto non obbliga automaticamente alla presentazione delle «attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo», limitandone la produzione alle sole ipotesi in cui è espressamente previsto dalla normativa vigente. Queste invece le norme sulla semplificazione adottate in favore dei cittadini Persone con disabilità. L’articolo 4 del D.L. in esame elimina inutili duplicazioni a favore delle persone con disabilità. Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata che accerta la disabilità. Diviene, quindi più semplice richiedere ed ottenere, per esempio, il rilascio del contrassegno per parcheggio, l'Iva agevolata per l'acquisto dell'auto, l'esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione al Pra. Cambio di residenza in tempo reale. L’articolo 5 del D.L. semplifica i procedimenti amministrativi di cambio di residenza prevedendo che il cittadino, in via telematica, possa comunicare all’ufficio anagrafe del nuovo comune il cambio di residenza. Gli effetti giuridici del cambi di residenza avvengono immediatamente, in modo da evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli attuali tempi di attesa. L’ufficiale d’anagrafe che abbia ricevuto la dichiarazione di trasferimento della residenza provvede, a sua volta e nel termine di due giorni lavorativi, ad informare il Comune di precedente iscrizione anagrafica mediante comunicazione da trasmettersi per via telematica. Comunicazioni di dati tra amministrazioni esclusivamente in via telematica. Il testo dell’articolo 5 del D.L. dispone che debbano avvenire esclusivamente n modalità telematica e in conformità alle disposizioni del codice di digitalizzazione della PA D.Lgs 7 marzo 2005, numero 82 , le comunicazione relative agli atti dello stato civile, le cancellazione e iscrizioni alle liste elettorali, le comunicazioni tra Comuni e Questure relative ai cartellini delle carte d'identità e alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche degli stranieri. Le modalità operative con cui devono avvenire le comunicazioni telematiche saranno oggetto di un apposito decreto da emanare entro 180 dall’entrata in vigore della Legge. La trasmissione dei dati in via telematica tra Pubbliche Amministrazioni, tuttavia, era già obbligatoria ai sensi del d.lgs. 235/2010, salvo poi, anche in quel caso, attendere decreti attuativi che, salvo una bozza sottoposta all’esame dei tecnici, non è ancora stato emanato. La comunicazione digitale delle informazioni tra amministrazioni consentirà un risparmio stimato in circa 10 milioni di euro di spese postali oltre che ad un risparmio nei costi della carta. I documenti di riconoscimento scadranno nel giorno del compleanno. L’articolo 7, semplifica la disciplina in materia di scadenza della carta di identità e dei documenti di riconoscimento. In forza della nuova norma scadranno al compimento del compleanno immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento. Concorsi e selezioni per l’assunzione nelle P.A. centrali. Con l’entrata in vigore del DL, le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali, potranno essere inviate esclusivamente per via telematica. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici. Si elimina una inutile duplicazione nelle certificazioni di conformità, disponendo, all’articolo 9, l’approvazione del modello unico di conformità degli impianti che dovrà essere conservata presso l’immobile in caso di controlli da parte dell’amministrazione. Parcheggi pertinenziali. L’articolo 10 del D.L. interviene sulla Legge Tognoli L. 122/1989 disponendo che la proprietà dei parcheggi realizzati negli edifici esistenti, può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con la contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sito nello stesso Comune. Il vincolo di invendibilità separata permane, invece, per i parcheggi realizzati nel sottosuolo comunale e acquistati in diritto di superficie ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della Legge Tognoli. In tal caso i relativi atti di cessione sono nulli. La novità in materia di parcheggi consentirà, soprattutto nelle grandi città, di sbloccare aree destinate a parcheggio spesso inutilizzate e rispondere, contestualmente, alla cronica carenza di parcheggi nelle aree metropolitane. Circolazione stradale, abilitazione alla guida e bollino blu. Il rinnovo della patente di guida per gli ultraottantenni, di durata biennale, potrà essere effettuato direttamente presso un medico monocratico e non più presso una commissione medica locale. Il bollino blu , che oggi deve essere rinnovato annualmente, sarà contestuale alla revisione dell'auto che avviene la prima volta dopo quattro anni e poi con cadenza biennale. Per quanto riguarda i TIR, l’articolo 11, pur confermando il divieto di circolazione nei giorni festivi, dispone ora la possibilità per gli stessi di viaggiare nei giorni precedenti o successivi ai giorni festivi. Di seguito invece si analizzano le norme sulla semplificazione adottate in favore delle imprese. Semplificazioni per l’esercizio di attività economiche. La norma prevede che le Regioni, le Camere di Commercio, i Comuni e le loro associazioni possono stipulare una convenzione per la sperimentazione di procedure di semplificazione dell’avvio di attività produttive sul territorio. Il Governo, dopo la sperimentazione adottata sul territorio, dovrà emanare, con un decreto da adottare entro il 31.12.2012, la disciplina per la semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l’attività di impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi a individuazione, ai sensi delle leggi vigenti, delle autorizzazioni da mantenere, delle attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio di attività SCIA con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività SCIA senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione, e di quelle del tutto libere b semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona c sostituzione delle procedure autorizzatorie ambientali con autocertificazioni per le imprese in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14.000 o EMAS, con riferimento alle attività oggetto delle certificazioni medesime, e per gli interventi in aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112 d previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili mediante i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio e individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti e di quelle abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Le procedure amministrative che oggi fanno capo agli sportelli unici per le attività produttive, quindi, saranno ulteriormente semplificate e soprattutto rese trasparenti per gli imprenditori che potranno conoscere, preventivamente, tutti gli adempimenti richiesti per l’inizio dell’attività. Anche in tale settore, peraltro, la tecnologia, e in particolare la comunicazione telematica viene ad assumere un ruolo da protagonista per la riduzione dei costi e l’accelerazione delle procedure. Semplificazioni dei controlli sulle imprese. L’articolo 14 del D.L., dispone semplificazioni in materia di controlli. Il Governo, al fine di promuovere il sistema produttivo, emanerà appositi regolamenti per razionalizzare e semplificare tutti i controlli sulle imprese. Il D.L. detta le linee guida a cui dovrà attenersi l’emanando regolamento, e precisamente a proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici b eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici c coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate d collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità e informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, recante codice dell’amministrazione digitale f soppressione di controlli sulle imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione Ogni amministrazione, inoltre, sarà obbligata a pubblicare sul proprio sito così come su www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui è assoggettata l’impresa in ragione delle dimensioni e del tipo di attività. Erogazione di interventi e servizi sociali, semplificazione dei flussi informativi. L’articolo 16 del D.L. dispone che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviino unitariamente all’INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno raccolti nel Casellario dell’Assistenza, istituito con L. 122/2010, e consentirà di incrociare i dati in possesso dell’INPS con quelli dell’Agenzia delle entrate e di accertare l’eventuale di erogazione di servizi sociali o previdenziali in assenza dei requisiti. Se dall’esame emerge che il beneficiario ha ottenuto erogazioni a cui non aveva diritto, scatta il sistema sanzionatorio. L’ente erogatore invita il beneficiario a giustificarsi. Se questi non risponde o non sono ritenute idonee le giustificazioni, viene erogata una sanzione proporzionale al beneficio illegittimamente acquisito. L’articolo 16, inoltre, prevede che i pagamenti verso l’INPS avvengano solo in modalità telematica. Più semplice assumere lavoratori extra UE. L’articolo 17 riduce gli oneri amministrativi connessi alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato per lavoratori stranieri extra comunitari. A beneficiare della norma saranno soprattutto i datori di lavoro i cui adempimenti vengono semplificati. Si prevede, infatti, che la comunicazione obbligatoria dopo cinque giorni dall’assunzione assolve anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno in corso di validità. La richiesta di assunzione di un lavoratore stagionale si intende accolta in caso di silenzio dello sportello Unico dell’immigrazione dopo 20 giorni dalla presentazione, ma solo a due condizioni a che la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente b che il lavoratore stagionale sia stato regolarmente assunto e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. In assenza delle suddette condizioni il silenzio della PA non equivale a silenzio assenso. Semplificazione in materia di appalti. Gli articolo 21 e 22 introducono importanti novità in materia di appalti a viene istituita la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici che verrà gestita dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è acquisita nella Banca dati nazionale, così semplificando i controlli da parte delle stazioni appaltanti. Sia i soggetti pubblici che i soggetti privati dovranno trasmetter i dati in loro possesso alla Banca Dati. b Altra modifica riguarda l’articolo 19 del Codice di Contratti, in quanto la norma articolo 21 estende il novero dei contratti di servizi esclusi dall’applicazione della disciplina del Codice anche ai contratti di finanziamento, sotto qualsiasi forma affidati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatici. È evidente l’intento del legislatore di rendere piu’ semplice e agevole l’ingresso di capitali privati per il finanziamento di opere pubbliche in concessione. c Il D.L., inoltre, intervenie sul comma I-ter dell’articolo 38 disponendo che, l’esclusione dalle procedure di gara da parte dell’Autorità di vigilanza in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara rese con dolo o colpa grave, è disposta nella misura massima di un anno. Nella previgente versione, invece, veniva applicata la sanzione per un periodo di un anno. Il Legislatore ha ridotto l’impatto della sanzione in considerazione del fatto che il divieto di partecipazione alle gare per un periodo di un anno può comportare la crisi dell’azienda a cui la sanzione è applicata. d L’articolo 21 del D.L., infine, introduce, tra i contratti relativi ai bei culturali, il nuovo articolo 199-bis rubricato «Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor». La norma prevede, innanzitutto, che le amministrazioni aggiudicatici completino il programma triennale delle opere pubbliche con un elenco che indica i lavori i servizi e le forniture per le quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o l’esecuzione. La ricerca avviene tramite pubblicazione di bando. Solo qualora la gara vada deserta o nessuna offerta venga ritenuta ammissibile, l’amministrazione aggiudicatrice potrà di propria iniziativa ricercare lo sponsor con cui negoziare. ‘Appalti solidali’. L’articolo 22 del DL in commento introduce una modifica all’articolo 29 del D.Lgs 10 settembre 2003 numero 276, sostituendone il comma 2. La norma dispone che «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento». Il legislatore ha esteso il termine temporale della responsabilità solidale dall’anno precedente ai due anni attuali. Contestualmente, tuttavia, ha escluso dalla responsabilità per le sanzioni civili cui risponde il solo inadempiente. Autorizzazione unica in materia ambientale per le PMI. L’articolo 24 del DL dispone che il Governo emani un decreto volto a disciplinare l’autorizzazione unica in materia ambientale, così da concentrare in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti – al momento di competenza di diverse amministrazioni – cui sono sottoposte oggi le Pmi. L’autorizzazione sarà rilasciata dunque da un unico ente, secondo i principi di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni dell’impresa e al settore di attività. IN tal modo verranno ridotti di molto i tempi e gli oneri che attualmente gravano sulle imprese per il conseguimento delle autorizzazioni ambientali. Semplificazione in materia di agricoltura e pesca. L’articolo 26 del DL dispone norma in materia di semplificazione in agricoltura. La norma, in linea con quanto previsto per la Banca Dati in materia di appalti, dispone che l’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, acquisisca direttamente da altre amministrazioni INPS Agenzia delle Entrate ecc. , le informazioni necessarie per la verifica dei presupposti per le erogazioni a favore delle imprese agricole. IN tal modo la richiesta di erogazioni da parte delle imprese è resa più rapida e meno farraginosa. Sempre in materia di agricoltura è stato previsto, all’art,. 29, che l’impresa possa vendere i propri prodotti direttamente in forma itinerante con la semplice comunicazione al Comune sul cui territorio avviene la vendita. Semplificazione per la ricerca. IL Decreto introduce forme di semplificazione in materia di ricerca internazionale, disponendo che la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi non viene richiesta per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. Tali progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell’ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca. In materia di ricerca industriale, vengono semplificati i rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, prevedendo che per ciascun progetto è possibile individuare un soggetto capofila. Il progetto capofila rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l’amministrazioni che concede le agevolazioni. Quanto alla ricerca di base, invece, si prevede che una percentuale del 10% del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST è destinata a interventi in favore dei giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria, ma non ammessi al relativo finanziamento, si potrà prendere atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziate per tali finalità. Altre semplificazioni. Alla sezione VII del Titolo I, Capo II, il D.L. disciplina altre forme di semplificazione non rientranti nelle sezioni dedicati ai cittadini e alle imprese - PEC. Viene prorogato al 30 giugno 2012 il termine di comunicazione della PEC - In materia di commercio viene semplificata il procedimento per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande durante fiere, sagre o eventi speciali. - Sarà sufficiente inviare la SCIA senza asseverazioni. - Viene soppresso il vincolo di chiusura per i panificatori per la domenica. Queste invece le disposizioni volte a favorire lo sviluppo. Agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione. Il titolo II del Decreto Legge ‘Semplifica-Itala’ è dedicato allo sviluppo che, come emerge chiaramente dalla rubrica al del Capo I, è individuato in tre fattori strategici l’innovazione tecnologia, la ricerca e l’istruzione. È in questi settori che interviene il Governo Monti per rilanciare non solo l’economia ma l’intero sistema-Italia. Innovazione tecnologica. Il D.L. in esame disciplina, all’articolo 50, l’Agenda digitale Italiana, definendo le linee guida per raggiungere gli obiettivi posti dall'Agenda digitale comunitaria dell'agosto 2010. In particolare l’obiettivo principale viene individuato nella modernizzazione dei rapporti tra PA, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta dei sistemi digitali innovativi, a potenziare l’offerta di connettività a banda larga, a incentivare i cittadini e imprese all’utilizzo dei servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. A tal fine, l’articolo 50 prevede l’istituzione di una “cabina di regia” per l’attuazione dell’agenda digitale italiana. L’intervento legislativo disciplinato dall’articolo 50 deve tuttavia essere coordinato con quanto già disponeva il Codice dell’Amministrazione Digitale così come modificato dal D.Lgs 235/2010 ed entrato in vigore il 25 gennaio 2011. L’articolo 3 del D.lgs. 235/2010, già prevedeva espressamente un diritto per il cittadino di usare le tecnologie informatiche in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni. Lo stesso D.lgs. 235/2010 prevedeva che regolamenti da emanarsi entro il 31.12.2011 avrebbero consentito di dare piena attuazione alle statuizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale. Tuttavia, le difficoltà tecniche e la caduta del Governo hanno impedito il completamento di detti decreti. La forza e l’importanza riconosciuta dal D.L. in esame all’innovazione tecnologica e all’attuazione della digitalizzazione dei rapporti tra cittadini, imprese e Pubblica amministrazione è di buon auspicio perché, finalmente, si possa addivenire ad una completa modernizzazione dei procedimenti amministrativi. Per fare questo, tuttavia, è indispensabile colmare il “digital divide” che affligge il nostro territorio. Il richiamo all’implementazione della banda larga tra gli obiettivi dell’Agenda Digitale va accolto, quindi, con ottimismo. Istruzione. IL D.L. interviene anche in materia di istruzione, disciplinando, innanzitutto, la semplificazione in materia di università. Viene previsto un portale unico dell’offerta formativa esclusivamente attraverso il quale verranno effettuate le iscrizioni all’università. Compito del MIUR sarà quello di costituire e aggiornare il portale unico. Il D.L. contiene agli articolo 56 e seguenti disposizioni per l’istruzione. Obiettivo del Governo è quello di consolidarne e svilupparne l’autonomia degli istituti scolastici, potenziando l’autonomia gestionale secondo criteri di valorizzazione delle professionalità del personale della scuola. Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotterà linee guida per conseguire le seguenti finalità 1. Potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. 2. Definizione di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività e definizione di un organico di rete che andrà invece a completare l'organico dell'autonomia dei singoli istituti. 3. Costituzione di reti di scuole su base territoriale per l'ottimale gestione delle risorse e dell'attività formativa. Ciò permetterà di dare un senso strutturale alle reti di scuole che oggi esistono per lo più grazie all'iniziativa spontanea e discontinua di alcuni gruppi di istituti. Da evidenziare è l’intervento del Governo in materia di Edilizia scolastica. Si prevede, infatti, l'elaborazione di un Piano nazionale dell'edilizia scolastica di concerto con gli altri Ministeri competenti e con la Conferenza Stato-Regioni, con un consistente stanziamento di risorse. In particolare gli interventi punteranno al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, con sensibili riduzioni delle spese di funzionamento. Tale intervento, rappresenta un incentivo allo sviluppo dei lavori pubblici in forte crisi negli ultimi anni.