Arriva la trasparenza al volante ma servono chiarimenti per le flotte

Anche l’utilizzatore di un veicolo in leasing dovrà curare l’aggiornamento della carta di circolazione del mezzo per non incorrere nella nuova sanzione di 705 euro introdotta dall’articolo 94 del codice stradale. Questa è una delle più interessanti indicazioni diramate dall’Associazione italiana leasing con la nota numero 2 del 29 gennaio 2013.

Attenzione anche alle fusioni tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente e alle cessioni in blocco alle banche di diritti. In questo caso infatti la legge speciale deroga specificamente ad ogni formalità e sul punto sono quindi necessari chiarimenti ministeriali. La riforma del codice stradale numero 120/2010 ha innovato molti istituti rinviando la concreta applicazione operativa ai necessari provvedimenti esecutivi. Per quanto riguarda la disponibilità da parte di terzi di un veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, l’articolo 94/4- bis del codice stradale stabilisce che è obbligatorio effettuare una comunicazione tempestiva alla motorizzazione. L’attesa modifica al regolamento stradale, in vigore dal 7 dicembre 2012 d.p.r. numero 198/2012, pubblicato sulla G.U. numero 273 del 22/11/2012 , procede quindi ad individuare la casistica operativa che finalmente consentirà di identificare il soggetto responsabile della circolazione anche in caso di fusioni societarie, comodati e noleggi a lungo termine. Un mancato aggiornamento della carta di circolazione che può costare caro. Con il nuovo articolo 247- bis del regolamento stradale vengono quindi specificati i casi in cui gli utenti devono comunicare alla motorizzazione i dati del soggetto utilizzatore. Innanzitutto, in caso di variazione formale della denominazione dell’ente o del soggetto proprietario del veicolo, anche se non si crea un nuovo soggetto giuridico e non scatta pertanto la necessità di annotare il trasferimento di proprietà al Pra , gli interessati dovranno richiedere alla motorizzazione l’aggiornamento della carta di circolazione per non incorrere nella sanzione di 705 euro con ritiro della carta di circolazione. Saranno esentati dall’obbligo di aggiornamento, specifica il nuovo articolo 247- bis , solo i componenti del nucleo familiare purché conviventi. Per il resto comodato, custodia giudiziale e locazione senza conducente per un periodo superiore a 30 giorni richiederanno sempre l’aggiornamento almeno del ced della motorizzazione. E per quanto riguarda le flotte aziendali? Mentre Confindustria ha richiesto specifiche indicazioni circa le flotte aziendali ad uso promiscuo amministratori/soci/dipendenti ottenendo dal ministero dei trasporti, con il parere numero 34323 del 14 dicembre 2012, istruzioni abbastanza generali sull’applicabilità della novella anche a questa diffusa fattispecie, l’Associazione italiana leasing con la nota in commento si è limitata ad evidenziare agli associati le criticità della riforma che entrerà in vigore tra poche settimane, appena completate le procedure informatiche del ministero dei trasporti. Innanzitutto ci sono due leggi speciali che derogano ad ogni formalità anche automobilistica. Si tratta delle cessioni in blocco di cui all’articolo 58 del testo unico delle leggi bancarie e l’articolo 56 del d.lgs. numero 446/97 sulle fusioni tra società esercenti attività di locazione dei veicoli senza conducente. Stante quanto previsto dalle suesposte disposizioni, specifica la nota del 29 gennaio 2013, «volte a favorire le operazioni di aggregazione aziendale nel settore bancario e finanziario e nel settore della locazione di veicoli, si pone il dubbio se un atto di natura amministrativa possa derogare due norme di rango primario». Attenzione anche alla locazione finanziaria. Secondo le ultime indicazioni normative l’intestatario della carta di circolazione dovrebbe essere solo il locatario. In ogni caso, prosegue la nota, se la variazione riguarderà il soggetto proprietario la società di leasing l’interesse a curare l’aggiornamento farà capo a questo soggetto ma se la variazione interesserà il locatario non è ben chiaro se questo soggetto potrà provvedere in autonomia o sarà necessaria una delega da parte della società proprietaria.

TP_AMM_circAsslea_manzelli_circAssi TP_AMM_circAsslea_manzelli_parereMinTra