L'organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli o non resogli , e non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione.
E’ questa la principale massima della sentenza del Tribunale di Lecce, sez. I Civile, numero 53 dello scorso 7 gennaio che fornisce una diversa esegesi del danno da vacanza rovinata. Il caso. Un gruppo, tramite un’agenzia, acquistava un pacchetto turistico, offerto da un terzo, fallito nelle more del processo, per un soggiorno a Sibari. Alla vigilia della partenza questi comunicava l’indisponibilità dell’alloggio perché il villaggio turistico era «sotto sequestro per acqua non potabile» ed offriva una soluzione alternativa in una struttura rivelatasi, poi, fatiscente e non conforme alla brochure . Chiamò i carabinieri per ottenere la restituzione dell’esoso supplemento che era stato costretto a corrispondere per usufruire della vacanza. Al rientro citava l’agente e chi aveva venduto il pacchetto, i quali chiedevano l’intervento del titolare della struttura che li aveva ospitati. Si pone il dubbio se il tour operator sia o meno obbligato contrattualmente ad evitare disagi ai turisti e se possa essere automaticamente condannato per le inadempienze di terzi, indipendenti dalla sua volontà. Il G.I. ha risposto positivamente, enunciando la massima in epigrafe. Fallimento della ditta convenuta quale giurisdizione ? Nelle more la ditta di cui faceva parte anche il venditore falliva, sì che il G.I. ha ritenuto opportuno devolvere il vaglio della pretesa creditizia al tribunale fallimentare, per il rispetto della par condicio creditorum , poiché le richieste avanzate rientrano nella «procedura concorsuale quegli accertamenti che costituiscano premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche ove diretti a costituire il presupposto di una successiva sentenza di condanna cfr. Cass. civ. numero 17279/2010 ». Effetti sulla chiamata in garanzia. In questo caso diventa inammissibile al contrario di quella del terzo in causa, la domanda dell’attore non si estende automaticamente a questi senza un apposito decreto del giudice, pena l’annullamento della sentenza viziata, così, «di extra petizione». Ripartizione delle responsabilità. Il combinato disposto degli articolo 1218 c.c., 14-17 Dlgs 111/95 ed il codice del consumo non applicabile ratione temporis a questa lite sancisce che se viene «dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni , gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare» di aver assolto ai suoi doveri. Sarà sempre responsabile salvo provare che «quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto é imputabile al consumatore, o é dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore». Per tali motivi, dato che tra cliente ed imprenditore c’è un’obbligazione di mezzo, è stata individuata una responsabilità aggravata che obbliga l’offerente a risarcire il turista per tutti i fastidi subiti. Infatti gli è addebitato «tanto il fatto degli ausiliari di cui si giova, quanto l'attività commessa ai terzi per eseguire le varie prestazioni comprese nel pacchetto turistico trasporto, alloggio e tutti gli altri servizi non accessori al viaggio o al soggiorno che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico v. articolo 84 cod. consumo ». Limiti al risarcimento del danno non patrimoniale. La normativa e la giurisprudenza italiana ed UE Cass. nnumero 7256/12 e 16315/07, SS.UU. nnumero 26972/08 e 23726/07, CGCE numero 168/02 prevedono il risarcimento sia dei disagi dovuti all’illecita introduzione nella sfera personale del cliente sia di quelli causati dall’inosservanza dei doveri dell’organizzatore per i principi di solidarietà articolo 2 Cost. e,in questo, di fair play contrattuale. Per il pacchetto turistico, poi, vigono regole speciali e la corretta individuazione di questo vincolo permette di evitare abusi a danno del debitore il danno morale articolo 1218, 1223-1225 , 2056 e 2059 c.c. è in re ipsa e può essere provato anche per presunzioni, perchè il patto tutela interessi non patrimoniali. È una forma semplificata di quello ex articolo 1218, perché non si deve provare la diligenza nell’effettuare le scelte contestate. Agli attori, però, è stata liquidata una somma modesta non hanno dimostrato che quella era l’unica settimana in tutta l’estate in cui potevano godere delle ferie.
Tribunale di Lecce, sez. I Civile, sentenza 7 gennaio 2013, numero 53 Giudice Federica Sterzi Barolo Fatto e diritto Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'articolo 132 comma 2 numero 4 c.p.c., cosi come modificato dalla L. numero 69/09. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe premesso che in data 25.5.2004 acquistavano presso l'agenzia di viaggi un pacchetto turistico offerto dalla T.T. avente ad oggetto la fruizione di un quadrilocale di otto posti letto presso la località Villette Marina di Sibari, per il prezzo complessivo di euro 1.242,00, corrispettivo che veniva integralmente versato nell'immediatezza della partenza l a T.T. comunicava alla I. la disdetta del contratto, in quanto il villaggio Marina di Sibari era sotto sequestro per acqua non potabile la I. sostituiva allora il pacchetto acquistato con altro pacchetto turistico che prevedeva l'alloggio nel villaggio Rosa dei Venti Club di Marina presso i laghi di Sibari, sempre pubblicizzato dalla T.T. gli attori, pur di non rinunciare alla vacanza, loro malgrado accettavano ma, appena arrivati al villaggio, venivano costretti a corrispondere la somma di euro 545,00 per la pulizia della stanza e constatavano che la struttura in cui dovevano essere ospitati era obsoleta, fatiscente e non corrispondente a quella rappresentata nella documentazione fotografica consultata presso l'agenzia rivoltisi ai Carabinieri, anche a causa di problemi di salute di una delle attrici, e intervenuto il Comandante presso la predetta struttura, grazie all'intervento dello stesso, gli attori ottenevano la restituzione della somma di euro 545,00 hanno convenuto in giudizio la I.T. e T.T. al fine di ottenere la condanna delle stesse alla restituzione della somma di euro 1.242,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale da liquidarsi in via equitativa e da vacanza rovinata da determinarsi in euro 490,00 per ciascuno dei deducenti. Instaurato il contraddittorio si costituiva la I.T. che contestava il fondamento della domanda in particolare deducendo di essere completamente estranea ai fatti dedotti dagli attori a fondamento della domanda di risarcimento essendosi adoperata, nonostante non fosse suo obbligo contrattuale, per procurare, su richiesta degli attori, un'altra sistemazione per la vacanza, una volta che la T. aveva comunicato l'indisponibilità della struttura presso la quale gli stessi avevano prenotato. Precisava che l'unico responsabile era l'organizzatore al quale spettava predisporre adeguate soluzioni alternative. Riferiva di aver trasmesso alla T. le lamentele in ordine alla struttura, rappresentatele dagli attori tramite telegramma inviato all'agenzia. Concludeva per l'estromissione dal giudizio in quanto nessuna responsabilità è imputabile alla stessa In subordine chiedeva il rigetto della domanda. Si costituiva altresì T.T che deduceva in primo luogo di non essere a conoscenza dei fatti in quanto il soggiorno era stato acquistato su un catalogo gestito da un altro organizzatore, la O che gestiva sia la fase di prenotazione che quella successiva dei reclami. Eccepiva in via preliminare la decadenza dal diritto ex adverso azionato e contestava il fondamento della domanda chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il villaggio Club R.d.V. Autorizzata la chiamata, nessuno si costituiva per il villaggio R.d.V che veniva dichiarato contumace. All'udienza del 12.12.2005 il procuratore degli attori avanzava ulteriore domanda nei confronti delle convenute chiedendone la condanna a titolo di indebito arricchimento. Nelle more del giudizio, la T.T. veniva incorporata nella E.S.r.l., società che veniva dichiarata fallita, in quanto socia accomandataria, insieme alla T.S.a.s. di E. S.r.l., con sentenza del Tribunale di Milano in data 24.9.09. Il presente giudizio veniva pertanto interrotto e riassunto nei confronti del Fallimento della E. S.r.l. che non si costituiva e veniva dichiarato contumace. La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi ammessi e all'udienza del 13.3.2012 è stata trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 C.p.c. Preliminarmente va dichiara l'inammissibilità della domanda con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del Fallimento della E. S.r.l., società incorporante la T.T. S.p.a Ed invero, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, la vis attractiva del Tribunale fallimentare a norma dell'articolo 24 L.Fall. opera nel senso di attribuire alla competenza di tale tribunale non solo tutte le controversie che traggano origine dallo stato di dissesto, ma anche quelle che in ogni caso incidano sul patrimonio del fallito e sulla procedura concorsuale in quanto volte a realizzare, in modo unitario, l'esecuzione sul patrimonio del fallito per garantire la par condicio creditorum. In quest'ottica possono qualificarsi come azioni derivanti dalla procedura concorsuale quegli accertamenti che costituiscano premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche ove diretti a costituire il presupposto di una successiva sentenza di condanna cfr. Cass. civ. numero 17279/2010 . Reputa, quindi, il Tribunale che l'azione promossa dagli odierni attori possa considerarsi derivante dal fallimento o dalla procedura concorsuale, ai fini della devoluzione alla cognizione del tribunale fallimentare, laddove essa presuppone l'ammissione alla procedura fallimentare. Pertanto la pretesa creditoria azionata non può essere esaminata in questa sede, ma dovrà eventualmente trovare riconoscimento in sede concorsuale. L'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del Fallimento comporta l'impossibilità di valutare la domanda di manleva avanzata dalla T.T. nei confronti del Villaggio R.d.V. Ed invero, a differenza di quanto deve ritenersi con riferimento alla chiamata per comunanza di causa, nel caso di chiamata in garanzia, la domanda dell' attore non si estende automaticamente al terzo, attesa l'autonomia sostanziale del rapporto principale da quello accessorio di garanzia, ancorchè confluiti in un unico processo. La domanda deve essere pertanto espressamente estesa nei confronti del terzo ed incorre in vizio di extra petizione il giudice che pronunci condanna nei confronti del terzo chiamato in garanzia in mancanza di una espressa estensione della domanda dell' attore nei confronti di questo cfr. Cass. civ. numero 1030112001 . Va ora esaminata la domanda avanzata nei confronti di I.T. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento deve allegare solo la inesattezza dell'adempimento, mentre é a carico del debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni , gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Cass. S.D. 30 ottobre 2001 numero 13533 . Tale principio, di carattere generalissimo, trova poi conferma, nella materia in esame, nelle disposizioni del D.lgs. numero 111 del 1995 applicabile ratione temporis che regolamenta l'assetto delle responsabilità, in particolare nell' articolo 14 Mancato o inesatto adempimento che stabilisce che in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti . E nell' articolo 15 Responsabilità per danni alla persona secondo il quale Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico é risarcibile nei limiti delle convenzioni internazioni che disciplinano la materia ed, in particolare, nei limiti previsti dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 . In negativo, la responsabilità é esclusa nei soli casi previsti dall'articolo 17 Esonero di responsabilità secondo cui l. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articolo 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto é imputabile al consumatore, o é dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore . In pratica, il D.Lgs. numero 111 del 1995, articolo 14 comma 1 ricalca la formulazione dell'articolo 1218 c.c. adottando cosi il modello di responsabilità che caratterizza le obbligazioni di risultato, rinviando, per quel che riguarda la delimitazione dell' ambito di responsabilità dell'operatore turistico, all'articolo 17. Ai sensi dell'articolo 14 analogamente all'articolo 1218 c.c. è a carico dell'organizzatore e del venditore l'onere della prova dell'esistenza di una causa allo stesso non imputabile. Infatti, la disposizione é chiara nello stabilire, in caso di mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, la responsabilità con il consequenziale risarcimento dei danni dell' organizzatore e del venditore secondo le loro rispettive responsabilità , se questi non prova che il mancato o inesatto adempimento é stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa allo stesso non imputabile. L'articolo 17, poi, nel richiamare soltanto le fattispecie disciplinate dagli articolo 15 e 16, ma non quella dell'articolo 14, circoscrive maggiormente il novero delle esimenti ai soli eventi nella stessa disposizione indicati, vale a dire il fatto del consumatore o del terzo, a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero il caso fortuito o la forza maggiore. Ne consegue che deve ritenersi che l'organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli o non resogli , e non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione cfr. Casso civ. numero 25396/09 . La ratio della norma è quella di consentire al consumatore di ottenere con maggiore facilità il risarcimento del danno subito, individuando nel tour operator che gli ha venduto il pacchetto turistico il soggetto tenuto all'integrale risarcimento ancorché si avvalga di servizi forniti da terzi. La disposizione in oggetto, pertanto, introduce una ipotesi di responsabilità aggravata a carico dell'organizzatore o venditore di viaggi, imputando al tour operator tanto il fatto degli ausiliari di cui si giova, quanto l'attività commessa ai terzi per eseguire le varie prestazioni comprese nel pacchetto turistico trasporto, alloggio e tutti gli altri servizi non accessori al viaggio o al soggiorno che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico v. articolo 84 cod. consumo . Sotto il primo profilo la disposizione in oggetto può essere avvicinata alla disciplina stabilita dall'articolo 1228 c.c. in ordine alla responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, rispetto alla quale, però, si differenzia in quanto non opera alcun riferimento al dolo o alla colpa di questi ultimi e per il fatto che stabilisce un regime che non può essere convenzionalmente derogato dalle parti. Sotto il secondo profilo, con riferimento alla responsabilità per l'inadempimento delle prestazioni affidate ai terzi fornitori dei singoli servizi, la disciplina opera una radicale semplificazione del sistema legislativo. In particolare si esclude la possibilità per l'operatore turistico di fornire la prova liberatoria della mancanza di culpa in eligendo nella scelta del prestatore del singolo servizio compreso nel pacchetto turistico. Tanto premesso, e passando all'esame del caso di specie, deve ritenersi provato, sia sulla base della documentazione fotografica prodotta, che sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi, che la struttura che avrebbe dovuto ospitare gli attori secondo le indicazioni e le immagini del depliant offerto in visione presso l'agenzia, era molto diversa da quella in cui gli stessi sono stati sistemati presso il villaggio R.d.V. E' emerso invero nel corso del giudizio che l'appartamento in questione era in stato di abbandono, privo di frigorifero e presentava l'impianto elettrico con fili scoperti. Lo stesso, pertanto, sicuramente non corrispondeva all'appartamento descritto a pag 54 del catalogo della T. appartamenti modernamente arredati ma non era neppure conforme ad uno standard minimo accettabile di immobile idoneo a ricevere gli ospiti di un villaggio turistico. Sulla base dei predetti riscontri il venditore del pacchetto turistico, ovvero la I.T., doveva assolvere all'onere della prova, sulla stessa gravante in applicazione delle norme sopra richiamate, che l'inadempimento, come sopra accertato, sia dipeso da causa alla stessa non imputabile. Le argomentazioni addotte dalla convenuta tuttavia, ovvero il fatto di non aver potuto controllare personalmente la bontà di tutte le strutture ricettizie comprese nei pacchetti turistici venduti nonchè la circostanza che era la T. a mantenere e curare i rapporti con i villaggi e ad organizzare in concreto il pacchetto vacanze, non sono idonee anche se provate ad escludere la responsabilità della I., in qualità di venditore, ex articolo 14 D.lgs. 111 cit. Ne consegue che la I.T. va condannata al risarcimento in favore degli attori del danno dagli stessi subito per non aver potuto fruire del soggiorno ed in generale della vacanza. Il predetto danno va determinato, quale danno emergente, nella somma di euro 1.242,00, versata dagli attori quale corrispettivo per l'acquisto del pacchetto turistico. Quanto al danno da cd. vacanza rovinata va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte alla stregua della quale nell'ipotesi di inadempimento o inesatta esecuzione del contratto avente ad oggetto pacchetti turistici il danno non patrimoniale da vacanza rovinata pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo è risarcibile in virtù del combinato disposto degli articolo 2059 c.c. ed articolo 2 e 32 Cost. Come affermato dalla Cassazione, la legislazione di settore concernente i pacchetti turistici , emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, nell'ambito dell'obiettivo dell'avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale. La Corte di Giustizia, già nel 2002 sentenza 12 marzo 2002, numero 168 , pronunciandosi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 5 della direttiva numero 90/314/CEE, aveva affermato che il suddetto articolo deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso , mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso danni diversi da quelli corporali , al di là dell'indennizzo delle sofferenze fisiche e che tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono un'importanza sempre maggiore alle vacanze . Alla luce di tale pronuncia, la dottrina e la giurisprudenza di merito, hanno letto le espressioni generiche contenute nel D.Lgs. numero 111 del 1995 articolo 13 e 14 come comprensive anche del danno non patrimoniale. Oggi, in una visione d'insieme, il Codice del turismo D.Lgs. 23 maggio 2011, numero 79, emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE, , non applicabile nella specie, prevede espressamente articolo 47 il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. In particolare, si prevede che, qualora l'inadempimento non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta . Questione collegata è se, nel caso di inesatta esecuzione del contratto, la lesione dell'interesse alla vacanza contrattualmente pattuita, che trova riconoscimento nella disciplina normativa del pacchetto turistico, posta a tutela del consumatore, debba o meno avere il carattere della gravità, nel senso che l'offesa di tale interesse, per essere risarcibile, debba superare una soglia minima di tollerabilità. In linea di principio, a stretto rigore normativo, la risposta non può non essere negativa. Limiti non emergono nè dalla lettera normativa, nè dall'interpretazione fornitane dalla Cotte di Giustizia. Tuttavia, ritiene il Collegio, che limiti discendano, anche in questo caso, sìa pure con caratterizzazione diversa, sempre dall'articolo 2 Cost In riferimento ai diritti inviolabili della persona, la necessità della gravità della lesione dell'interesse, che per essere risarcibile deve superare una soglia minima di tollerabilità, trova fondamento nel dovere di solidarietà, di cui all'articolo 2 Cost., che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza Sez. Unumero numero 26972 del 2008 , e, quindi, in riferimento al rapporto tra singolo individuo e singoli, ma indifferenziati, individui componenti la società civile. In riferimento al diritto alla vacanza contrattualmente pattuita, invece, la necessità della gravità della lesione dell'interesse e il superamento di una soglia minima di tollerabilità, trova fondamento nella sempre più accentuata valorizzazione della regola di correttezza e buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, che secondo gli orientamenti attuali di dottrina e giurisprudenza, es. Sez. Unumero 15 novembre 2007, numero 23726 , accompagna il contratto in ogni sua fase regola specificativa nel contesto del rapporto obbligatorio tra soggetti determinati degli inderogabili doveri di solidarietà, di cui all'articolo 2 Cost., e la cui violazione può essere indice rivelatore dell'abuso del diritto, nella elaborazione teorica e giurisprudenziale. La richiesta di risarcimento di danni non patrlmoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore. In mancanza di delimitazioni normative, spetta al giudice del merito salvo il controllo di legittimità in ordine alla logicità della motivazione individuare il superamento o meno di tale soglia, avuto riguardo alla causa in concreto costituita dalla finalità turistica , che qualifica il contratto determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero Cass. 24 luglio 2007, numero 16315 . Va poi esaminato il profilo se, provato l'inadempimento del contratto di pacchetto turistico e allegato di avere subito un danno non patrimoniale da vacanza rovinata in senso stretto come disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, con l'esclusione, quindi, di danni psicofisici e/o alla vita di relazione siano necessarie o meno ulteriori prove per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. La risposta, a dire della Suprema Corte, è negativa. La stessa si ricava dalla interazione dei principi consolidati, in tema di onere della prova dell'inadempimento contrattuale e in tema di danno-conseguenza del risarcimento, con la peculiarità del contratto di pacchetto turistico, la cui causa è connotata dall'esclusivo perseguimento di interessi non patrimoniali, al contrario della generalità dei contratti, nei quali interessi non patrimoniali possono solo essere inseriti. Se, quando il danno non patrimoniale scaturisce da inadempimento contrattuale, il risarcimento è regolato dalle norme dettate in materia, e quindi, dagli articolo 1218, 1223 e 1225 c.c., e valgono le specifiche regole del settore circa l'onere della prova, come specificate da Sez. Unumero 30 ottobre 2001, numero 13533 Sez. Unumero numero 26972 del 2008, p.4.7. . Se, in base al principio affermato in quest'ultima decisione richiamata, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte e sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Se, nell'ipotesi di inesatto adempimento grava sempre sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Se il danno-conseguenza deve essere allegato e provato e, per i pregiudizi non patrimoniali attinenti a un bene immateriale, la prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, a condizione che il danneggiato alleghi tutti gli elementi idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto Sez. Unumero numero 26972 del 2008 . Ne consegue che, in tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata , inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sè la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica che qualifica il contratto e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero cfr. Cass.civ. numero 7256/2012 . Orbene, nel caso di specie, risulta provato che gli attori sono tornati a casa subito dopo essere arrivati, perdendo così completamente la possibilità di trascorrere le ferie in Calabria, come progettato. Ne consegue che gli stessi hanno diritto a vedersi risarcito il danno da vacanza rovinata che va determinato equitativamente nella somma di euro 200,00 a testa, e ciò in considerazione sia del fatto che gli attori non hanno provato che quella in questione fosse l'unica settimana di vacanza dai medesimi progettata e fruita in quell'estate, sia del prezzo del pacchetto turistico acquistato. La I.T. va dunque condannata alla corresponsione in favore di ciascuno degli attori della somma di euro 155,25, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo e della somma, e della somma di euro 200,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 14.8.2004 al saldo. Pare equo compensare tra le parti le spese di lite in considerazione del comportamento tenuto dalla I. che, così come emerso in corso di giudizio, si attivò al fine di trasmettere immediatamente alla T.T. il telegramma di contestazione proveniente dagli attori nonché a contattare personalmente il villaggio R.d.V al fine di trovare una soluzione. P.Q.M. Il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede a Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori nei confronti del Fallimento. b Accoglie la domanda avanzata nei confronti di I.T. per quanto di ragione e per l'effetto condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante, alla corresponsione in favore di ciascuno degli attori delle seguenti somme euro 155,25, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo ed euro 200,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 14.8.2004 al saldo. c Compensa tra le parti costituite le spese di lite.