Riferisce alla stampa pettegolezzi su un collega, criticando le correnti politiche della magistratura: diffamazione o libera opinione?

La CEDU ha condannato l’Italia per aver violato l’art. 10 Cedu libertà d’espressione , infliggendo una sanzione disciplinare ad un giudice che, a mezzo stampa, aveva riportato accuse, risultate infondate, su un collega, evidenziando una presunta carenza d’imparzialità e d’indipendenza della magistratura dovuta alla presenza di correnti politiche interne.

La Grand Chamber, rigettando in data 10 dicembre 2013, la richiesta di rinvio ex articolo 43 e 44 § .2 Cedu, ha reso definitiva la sentenza Di Giovanni comma Italia ricomma 51160/06 , emessa lo scorso 9 luglio, su temi delicati ed attualissimi i limiti alla libertà d’espressione dei giudici. Il caso. Angelica Di Giovanni, presidentessa del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, il 28/5/03 in un’intervista a Libero , senza citarne il nome e/o che questi fosse identificabile in alcun modo, criticava l’operato di un collega coinvolto in uno caso giudiziario processo penale contro un membro della Commissione del concorso in magistratura del 2003, accusato di aver falsificato gli esiti delle prove per promuovere la figlia dello stesso , ma le accuse erano infondate. Testualmente affermava che il lettore ordinario potrebbe porre la domanda perché, se lo scopo del ANM Associazione nazionale dei magistrati è quello di salvaguardare l'integrità della giustizia, i suoi sacri principi ed i suoi funzionari, ci sono cinque fazioni ideologiche in forte opposizione su come raggiungere questo obiettivo. Essi sono strutturati sul modello dei partiti politici le toghe rosse a Napoli, quelle verdi a Milano. Stiamo assistendo a una perdita del pluralismo dove l'egemonia di una minoranza trascende gli interessi della maggioranza e si avvale dell'attività associativa per salvaguardare il proprio potere e i propri interessi. In questi giorni, abbiamo appreso la notizia di estrema gravità, riguardante l'intervento di un membro della giuria del concorso scorso [per l'accesso al sistema giudiziario] per favorire un familiare di un famoso magistrato napoletano, naturalmente già membro di CSM Consiglio supremo della magistratura e ancora più naturalmente, attuale membro prominente ANM . Il 4/6/03 il CSM inviò una nota in cui si denunciava questo comportamento e si chiedeva al Consiglio di Presidenza di verificare la notizia e di assumere le necessarie disposizioni . Il 12 il quotidiano pubblicava una rettifica in cui la ricorrente si scusava è chiaro che non ho parlato chiaramente. Mi riferivo a un nuovo giornalismo, che è una cosa diversa rispetto ad un determinato obiettivo . Il riferimento ai soggetti attivi e passivi probabilmente coinvolti in realtà era generico su questo punto potrei citare una serie di colleghi che potrebbero rientrare in questa casistica e dovrebbe essere letto nel contesto delle mie affermazioni, concernenti la stigmatizzazione di una possibile convergenza di interessi tra l’ANM ed il CSM. Il mio approccio e le mie affermazioni sono destinati ad evidenziare l'esistenza di probabili centri di potere che rischiano di da compromettere l'immagine del giudice autonomo ed indipendente che difendiamo ogni giorno nella nostra attività professionale . Subiva un procedimento disciplinare per deroga ai doveri di colleganza, lealtà e di riservatezza ed il CSM le infliggeva la sanzione dell’ammonimento, confermata dalla Cassazione sono state smontate tutte le accuse di parzialità del CSM, di lesione del contraddittorio e del diritto all’equo processo v. testo della sentenza punti 5-18 . Procedimento disciplinare presso il CSM. Ogniqualvolta che un giudice ha una condotta che lo rende indegno della stima e della fiducia di cui deve godere o tendente a sminuire il prestigio della magistratura è soggetto ad una sanzione disciplinare articolo 104-108 Cost, RD 511/46 così come modificato dalle LL.195/58 e 44/02 . Questo procedimento ha carattere giurisdizionale novellato dal Dlgs 109/06 , è regolato dal cpp, per quanto compatibile e la competenza spetta alla Sezione disciplinare del CSM. È un organo collegiale formato da sei membri il Vicepresidente di MSC, che viene scelto tra i membri laici” e cinque membri scelti dal Consiglio fra i propri membri come segue un membro laico, un giudice di cassazione e tre giudici dei tribunali ordinari. Il Vicepresidente del CSM è un membro della sezione, mentre gli altri cinque sono eletti con voto segreto, a maggioranza qualificata di due terzi, tra i membri del CSM. Il loro mandato dura quattro anni . L’azione è obbligatoria se è esercitata dal Procuratore generale della Cassazione, discrezionale se promossa dal Guardasigilli. L’accusato ha il diritto di presenziare alle udienze ed alla piena difesa. Le sanzioni disciplinari previste dalla legge sono a un ammonimento come nella fattispecie b la colpa c la perdita di anzianità di servizio d temporanea incapacità di svolgere le funzioni di direttore e la sospensione temporanea di attività f la cessazione dell'attività del magistrato g il trasferimento di ufficio . Il provvedimento può essere impugnato innanzi alle SS.UU. della Cassazione e, una volta passato in giudicato, può essere soggetto a giudizio di revisione v. voce sul sito del CSM . Nel nostro caso si contesta che la ricorrente non abbia richiesto la ricusazione dei giudici, ex articolo 36-37 ss cpp, come era suo diritto, sì che le sue critiche erano infondate e tardive, tanto più che il collega criticato non era membro della sezione disciplinare e non era intervenuto in giudizio. Carta europea sullo status di magistrato ed altre guarentigie La Raccomandazione 94 / 12 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sull'indipendenza, efficienza e ruolo dei giudici , al punto 3 del principio VI, sancisce che ciascun stato membro debba istituire un collegio ad hoc per processare i giudici o, se ciò non è possibile, impone che le decisioni siano vagliate da un organo giudiziario superiore , poiché in qualsiasi momento devono essere garantiti il diritto all’equo processo ed alla difesa. La Commissione di Venezia, nella Relazione sull'indipendenza della magistratura, parte I l'indipendenza dei giudici, ha rafforzato questa tutela e devolve la giurisdizione al CSM od ai tribunali disciplinari con la possibilità di appellare le loro statuizioni, così come previsto anche dal punto 72 del Parere numero 3 all'attenzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sui principi e sulle norme che disciplinano gli imperativi professionali applicabili ai giudici e in particolare regolano l’etica, i comportamenti incompatibili e l’imparzialità , emesso dal Consiglio europeo dei giudici CCJE . I giudici Pinto de Albuquerque, dissentendo sulle sole motivazioni dei colleghi, rilevano che la procedura disciplinare regolata dalle nostre norme, anche se apparentemente rispetta queste garanzie, è essa stessa fonte di restrizioni alla libertà d’espressione ed al diritto di difesa. Citano la C.Cost. 497/00 secondo cui la sua garanzia è ancora più stringente e specifica poiché nel patrimonio di beni compresi nel loro status professionale vi è anche l’ indipendenza . I giudici, poi, per discrezione, non dovrebbero usare la stampa per esternare le loro idee, pur se in risposta a provocazioni. In ogni caso, secondo i dissenzienti, questo limite è illegittimo, tanto più che se un fatto è già di dominio pubblico, nulla vieta di commentarlo sui media. Violazione del diritto all’equo processo. L’articolo 6 Cedu tutela il diritto ad un equo processo nella sua componente civile v. linee guida pubblicate nella sez. Case law guides del sito della CEDU . La procedura in esame, pur avendo una componente marcatamente penale la sanzione è amministrativa , ha ripercussioni anche sui diritti civili del sanzionato e nello specifico sulla sua autodeterminazione all’esercizio professionale la donna lamentava che la sanzione, pur se minima, le ha comportato il mancato avanzamento di carriera, impedendole l’esercizio di funzioni extragiudiziali e, quindi, perdite economiche Tosti comma Italia del 12/5/09 . La norma è invocabile solo se la preclusione all’accesso alla giustizia è dovuta a motivi oggettivi connessi all’interesse personale dello Stato e quando sono esauriti tutti i rimedi interni, ma, come detto, non è il nostro caso. Imparzialità della magistratura. È un dovere strettamente connesso a quello d’indipendenza articolo 104 Cost. . Le critiche sull’imparzialità del CSM e della sua sezione disciplinare, per la presenza di correnti ideologiche una parte dei suoi componenti è eletta dal Parlamento e, quindi, dai partiti politici , sono infondate. Infatti le modalità di conferimento, di svolgimento del mandato e la sua durata sono garanzia di imparzialità escludono una dipendenza gerarchica tra i componenti di detta sezione e del CSM. Va, però, notato che la sanzione non è stata inflitta per le critiche mosse al CSM ed all’ANM, ma per aver diffuso, facendoli apparire come veritieri, pettegolezzi su un collega. Le critiche, quindi, erano una libera opinione. Limiti alla libertà d’espressione dei giudici. L’articolo 10 tutela la libertà d’espressione estendendola alla sfera professionale e, nello specifico, al ruolo di funzionari pubblici. È lecito che lo Stato imponga loro un codice etico discrezione, riservatezza e responsabilità dei loro giudizi , ma deve essere garantita anche questa libertà, perché altrimenti verrebbe meno lo stato di diritto Buscemi c.Italia . Può essere soggetta a limiti quando le critiche attengono ad un potere ed/od ad un organo statale Kudeshkina c.Russia del 26/02/09 . Nella fattispecie esse minavano la professionalità e l’immagine di un collega, diritti tutelati dall’articolo 8 la valenza penale delle stesse doveva, semmai, esser vagliata nelle competenti sedi penali e non in quelle disciplinari. Solo se giudicate diffamatorie non sono tutelate dall’articolo 10, perché il diritto alla vita privata e familiare prevale su ogni altro interesse confliggente. Nel nostro caso non c’è stato alcun procedimento penale, né le interviste minavano il prestigio della magistratura, perciò il procedimento disciplinare, anche se la sanzione era lieve, è stato antidemocratico e lesivo dell’articolo 10 Cedu.

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