In tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. Con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatti ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso con la seconda, di natura personale, l’attore non mira a ottenere il riconoscimento di tale diritto ma solo la riconsegna del bene. Ne consegue che può limitarsi a dimostrare la consegna del bene in base a un titolo e il venir meno di questo per qualsiasi causa.
Questo è quanto emerso dalla sentenza numero 24406 della Corte di Cassazione, depositata il 17 novembre 2014. La fattispecie. Il Tribunale di Sala Consilina rigettava la domanda formulata dagli attori e tesa a ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di donazione, con la cancellazione di qualsiasi trascrizione, poiché in capo al donante non vi era il diritto di proprietà. Ciò in quanto gli attori non erano riusciti a dimostrare la proprietà del fondo in contestazione. Per converso la Corte d’appello, riformando la sentenza, precisava che non trattandosi di azione di rivendica, ma di accertamento dell’invalidità della donazione, non necessitava della probatio diabolica del diritto di proprietà. Il giudizio, infine, è giunto all’esame della Corte di legittimità. L’azione con cui si chiede l’inefficacia della donazione non può essere equiparata a quella di rivendica. Posto che la domanda era tesa a ottenere la declaratoria di inefficacia della donazione non può essere qualificata come rivendica ma trattasi di azione negatoria, o di accertamento della proprietà, diretta al riconoscimento della libertà del vene da diritti di terzi e non soggetta, quindi, alla probatio diabolica . Ciò in quanto l’azione di rivendicazione, avente natura reale, e quella di restituzione, avente natura personale, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. La difesa del convenuto, che assume di essere proprietario, non è idonea a trasformare in reale l’azione personale di restituzione con la conseguenza che l’onere della prova non è così gravoso come può essere nell’azione di rivendica.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 ottobre – 17 novembre 2014, numero 24406 Presidente Oddo – Relatore Burrese Svolgimento del processo Con atto notificato il 21.10.1988 G.V. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Sala Consilina, D.G. , chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei propri confronti l'atto di donazione per notaio Coiro del 21.4.1977, con la cancellazione di qualsiasi trascrizione o voltura che pregiudicasse il suo diritto di proprietà. Deduceva al riguardo che il convenuto D.G. unitamente al proprio padre D.F. , avevano tentato di appropriarsi del fondo di sua proprietà sito in omissis , catastalmente distinto alla partita 144, 7627e 7028, nel senso che il secondo, costituitosi avanti al menzionato notaio Luigi Coiro in data 21.4.77, aveva dichiarato di averlo usucapito in forza di possesso ultratrentennale e lo aveva quindi donato e trasferito al primo. Aggiungeva che i D. erano affittuari del fondo in questione, ed avevano sempre corrisposto, prima il padre e poi il figlio il canone annuale d'affitto. Si costituiva il convenuto, contestando la domanda attrice, negando in specie di avere pagato alcun canone d'affitto ed invocando in ogni caso l'avvenuta usucapione abbreviata in suo favore del fondo stesso. L'adito tribunale, con sentenza del 26.7.2004 rigettava la domanda ritenendo che l'attore non avesse fornito la prova della proprietà del fondo in contestazione. La sentenza era appellata dagli eredi di G.V. , F.G.S.V. e F.G.A.R. , i quali insistevano nella loro domanda, deducendo che era stata fornita la prova della proprietà del cespite, dovendo ritenersi sufficiente la mera denuncia di successione di Ga.Vi. , a favore di G.V. , attore nel giudizio di primo grado, in cui era menzionato il bene stesso. Si costituiva l'appellato contestando il gravame e in ogni caso invocava l'usucapione ex articolo 1159 c.p.c L'adita Corte d'Appello di Salerno, con sentenza numero 1069/08 depositata il 3.12.08, accoglieva l'appello, dichiarando l'inefficacia dell'atto di donazione intervenuto tra i due D. in data 21.4.1977 per notaio Luigi Coiro, con ogni conseguente pronuncia, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado. Riteneva la Corte che l'azione proposta da G.V. non poteva qualificarsi come azione di revindica, come tale richiedente la c.d. probatio diabolica, trattandosi invece di azione diretta all'accertamento dall'invalidità di una donazione avente ad oggetto un suo bene effettuata a non domino, e, rispetto ad essa la proprietà atteneva alla legittimazione attiva e non necessitava di probatio diabolica dunque la prova della legittimazione attiva poteva essere costituita dalla denuncia di successione in favore di Ga.Vi. , a vantaggio dell'originario attore G.V. con rinunzia degli altri coeredi in data 26.3.76. Era onere del convenuto provare l'eccepita usucapione ordinaria, atteso che la donazione di un bene altrui non costituiva titolo astrattamente idoneo all'acquisto della proprietà per usucapione abbreviata. Per la cassazione di tale sentenza ricorre D.G. sulla base di unico mezzo, che riguarda la qualifica dell'azione proposta F.G.S.V. e F.G.A.R. resistono con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 948 c.c., sostenendo che la fattispecie in esame, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, configurasse un'azione di rivendica in relazione alla quale non sarebbe stata data la prova rigorosa della proprietà del bene da parte dell'attore, a nulla rilevando la denuncia di successione prodotta denuncia di successione in favore di Ga.Vi. . La denuncia di successione infatti è un atto di provenienza di parte, che non può essere considerato come titolo della proprietà, avendo rilevanza esclusivamente ai fini fiscali. Il motivo è corredato del seguente quesito di diritto L'azione promossa per ottenere la restituzione del bene immobile di cui il convenuto vanta la proprietà in forza di un atto pubblico per il quale è stata richiesta l'inefficacia, conserva le caratteristiche dell'azione reale di revindica o di accertamento della proprietà, tenendo conto della causa petendi dell'azione medesima? . La doglianza non è fondata. Va premesso che l'attore aveva dedotto a fondamento della domanda di declaratoria dell'inefficacia nei suoi confronti della donazione, la proprietà ed il possesso del bene e la sua illegittima alienazione da parte del terzo. L'attore con il suo atto introduttivo invero chiedeva dichiarare inefficace ed inoperante nei suoi confronti la donazione di cosa altrui di cui all'atto Coiro del 21.4.77, ordinare la cancellazione di qualsiasi trascrizione o voltura che pregiudicasse il suo diritto di proprietà, con la condanna al risarcimento dei danni ed alle spese diritti ed onorari di giudizio . la domanda non era quindi qualificabile come rivendica, presupponendo detta azione il possesso o la detenzione del bene da parte del terzo, ma alla stregua di un'azione negatoria negatoria servitutis o di accertamento della proprietà, diretta solo al riconoscimento della libertà del bene da diritti di terzi rispetto a tali azioni dunque il diritto di proprietà dell'attore si poneva come momento di legittimazione, con rilevanti conseguenze sotto il profilo dell'onere probatorio, non essendo richiesto il rigore della probatio diabolica . Questa S.C. in proposito ha statuito In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta. Nella specie, relativa ad azione di rilascio di immobile alla quale parte convenuta aveva contrapposto domanda riconvenzionale per far dichiarare l'intervenuta usucapione, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che per l'accoglimento della domanda aveva ritenuto sufficiente la prova del venir meno del titolo di detenzione, contemporaneamente respingendo la domanda riconvenzionale Cass. Sez. 2, Sentenza numero 4416 del 26/02/2007 . La corte distrettuale in definitiva ha dunque correttamente qualificato l’azione proposta da G.V. quale azione di accertamento d'invalidità di un atto di donazione avente ad oggetto un bene non di proprietà del donante che si è limitato a dichiarare al notaio rogante di averlo usucapito , ma di esso stesso attore, a cui il bene era catastalmente intestato ed il cui titolo di proprietà in effetti non era stato mai contestato dal convenuto. Il ricorso dev'essere dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.