RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

AD. PLEnumero 20 NOVEMBRE 2013, numero 29 PROCESSO AMMINISTRATIVO REGOLE GENERALI – COMPETENZA – REGIME DELLA COMPETENZA. L’atto consequenziale va impugnato innanzi al Tar che già ha cognizione dell’atto presupposto. Nel caso in cui si tratti di proporre un ricorso avverso un atto consequenziale ad altro provvedimento già impugnato innanzi al Tar, il secondo ricorso deve essere impugnato anch’esso innanzi al Tar originariamente adito più nel dettaglio, la Plenaria afferma che, in presenza di profili di connessione con il giudizio già instaurato, alla stregua dei princìpi della concentrazione e della pregiudizialità cronologica e logico-giuridica, il ricorso per motivi aggiunti, con il quale sia impugnato un atto sopravvenuto nel corso del giudizio stesso, è attratto alla competenza cognitoria del T.A.R. già adìto. AD. PLEnumero 20 NOVEMBRE 2013, Nnumero 28, 27 E 26 PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ. Concorsi pubblici e violazione della regola dell’anonimato dei concorrenti. Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione. Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. AD. PLEnumero 13 NOVEMBRE 2013, numero 25 AMBIENTE – DANNI ALL'AMBIENTE – DEFINIZIONI. Il proprietario di un’area inquinata, non autore dell’inquinamento, non è tenuto alla bonifica. L’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui all’articolo 240, comma 1, lett. m e p , d.lgs. numero 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall’articolo 253, stesso d.lgs., in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare. Le disposizioni contenute nel Titolo V della Parte IV, del d.lgs. numero 152/2006 artt. da 239 a 253 operano, infatti, una chiara e netta distinzione tra la figura del responsabile dell’inquinamento e quella del proprietario del sito, che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione. SEZ. V 12 NOVEMBRE 2013, numero 5421 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. Decadenza della concessione di servizio pubblico decide il G.A. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine ad una controversia relativa alla decadenza, per inadempimento, di una concessione di servizio pubblico. A sostegno dell’assunto, il Consiglio precisa innanzitutto che non è invocabile alcun parallelismo tra concessioni e contratti di appalto l’istituto concessorio, infatti, costituisce uno strumento volto al perseguimento delle finalità di carattere generale demandate alla pubblica amministrazione. In particolare, nei servizi pubblici esso costituisce una delle forme di organizzazione cui l’amministrazione può ricorrere per lo svolgimento di attività di interesse generale, in alternativa alla gestione diretta, interponendo il concessionario privato tra sé e la collettività. Si rammenta quindi che, in passato, questo profilo era particolarmente valorizzato ponendo in rilievo l’effetto traslativo di pubblici poteri che si determinava in particolare cfr. Cass., Sez. Unumero , 8 agosto 1990, numero 8058 3 dicembre 1991, numero 12966 ord. 9 maggio 2002, numero 6687 . Attualmente, invece, per la decisiva spinta del diritto comunitario, i profili di stampo pubblicistico risultano fortemente attenuati, tantoché l’articolo 3, comma 12, cod. contratti pubblici assimila le concessioni di servizi agli appalti di servizi, salvo che per la remunerazione del prezzo in quanto non proveniente dall’amministrazione ma attraverso la gestione economica del servizio medesimo e dunque dall’utenza privata . Si ritiene che non via sia alcun dubbio, tuttavia, sul fatto che il rapporto trilaterale che nelle concessioni si instaura, rende l’interesse pubblico comunque predominante anche nel corso dell’esecuzione del rapporto scaturente dalla concessione. A differenza dell’appalto, l’amministrazione concedente conserva un indubbio interesse circa le modalità con le quali il servizio viene gestito dal concessionario in propria sostituzione, poiché esso, anche quando affidato a privati, non perde la caratteristica fondamentale della sua finalizzazione a bisogni collettivi. E’ proprio alla luce di questo ineliminabile connotato che si giustifica dal punto di vista logico, oltre che costituzionale, l’ampiezza della giurisdizione esclusiva, mentre, per contro, quest’ultima viene esclusa quando la controversia tra autorità concedente e privato concessionario verta su questioni puramente civilistiche, attinenti gli aspetti patrimoniali scaturenti dal rapporto. Ed è per queste ragioni che, alla fine dei conti, il Consesso afferma la sussistenza della giurisdizione amministrativa anche con riferimento alla controversia innescata da un atto di decadenza/risoluzione della concessione, che scaturisce da supposti inadempimenti nello svolgimento del servizio pubblico i cui effetti non sono circoscritti al suddetto rapporto, ma si riflettono anche sulla collettività . Merita, a questo punto, indicare i principi ermeneutici che lo stesso Consiglio richiama per sostenere la propria decisione sulle concessioni amministrative il giudice ordinario è dotato di giurisdizione esclusivamente nelle controversie concernenti il corrispettivo dovuto al concessionario, nelle quali non venga in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici dell’autorità concedente. Viceversa, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 5 l. numero 1034/1971, ora sostituito dall’articolo 133, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. tutte le controversie che in qualche modo attengano al rapporto concessorio, incidendo sulla durata o sull’esistenza stessa, nonché sulla sua rinnovazione le controversie derivanti dalla decadenza di una concessione di servizi pubblici sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. perché, in tali casi, ciò che viene posto in discussione è “il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale, e ciò anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento della autorità pubblica e indipendentemente dalla natura delle posizioni giuridiche dedotte alla fonte” Cass., Sez. Unumero , 20 novembre 2007, numero 24012, relativa ad un caso di decadenza da una concessione di bene pubblico rientrano nella giurisdizione esclusiva sulle concessioni di beni e servizi “tutte le controversie in cui si discute sulla asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio”, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle sole questioni concernenti la determinazione delle “indennità, canoni ed altri corrispettivi” spettanti al concessionario, sempre che, in conformità al criterio di riparto generale fondato sulla consistenza delle posizioni giuridiche soggettive, la determinazione di tali remunerazioni non sia condizionata da atti autoritativi dell’amministrazione concedente la giurisdizione esclusiva sulle concessioni di pubblici servizi abbraccia non solo l’affidamento di questi ultimi, ma anche la fase di esecuzione dei relativi rapporti, escluse solo le controversie di carattere patrimoniale indennità, canoni e corrispettivi ” Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2012, numero 5173 appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia instaurata dal privato concessionario il quale, adducendo un inadempimento contrattuale dell’amministrazione concedente, faccia valere la propria pretesa “ad ottenere la continuazione del rapporto di concessione, previa interpretazione degli atti che costituiscono la fonte dello stesso rapporto” Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2013, numero 698 .