Anche in presenza di ritardati pagamenti da parte dei clienti si è sottoposti all’accertamento sulla base degli studi di settore. Non rileva a favore del contribuente il sistema di cassa adottato, avendo il contribuente fornito elementi contradditori rispetto alle elaborazioni matematico-statistiche fornite dagli studi.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 29 ottobre 2014, numero 22950. Il caso. Il giudice del gravame, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento spiccato per l’anno 1999 a carico del contribuente, quanto ad IRPEF, sulla base di parametri ritenuti dunque insufficienti alla relativa giustificazione di rettifica, avendo il contribuente apportato elementi contraddittori rispetto alle elaborazioni ‘matematico-statistiche’ e non avendo la C.T.P. apprezzato la ‘nozione di fatto’ della scarsa puntualità di pagamento, nella zona considerata e secondo le tabelle ufficiali, dei ‘clienti meridionali’ del libero professionista destinatario dell’accertamento, oltre che del criterio di contabilizzazione di cassa. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, in accoglimento del ricorso, hanno cassato la sentenza impugnata in cassazione dal Fisco, con rinvio al giudice del merito in diversa composizione - che provvederà ad un riesame della fattispecie, oltre che alla liquidazione delle spese del procedimento. L’iter logico giuridico adottato da siffatta pronuncia ha evidenziato i seguenti capisaldi - La circostanza per cui «i clienti meridionali non sempre corrispondono onorari conformi alle tabelle professionali», palesa evidenti limiti rispetto alle «nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza» ai sensi dell’articolo 115, comma 2, c.p.c. poiché la sua rilevazione, per quanto appartenente all’indagine officiosa del giudice del merito, non appare rispettosa di quegli indici di univocità e sicura percezione in un dato contesto ambientale o sociale voluti dalla norma. - La stessa enunciazione della C.T.R. è innanzitutto incoerente con la certa acquisizione del fatto notorio, laddove la sentenza impugnata dà conto “è risaputo” in modo suggestivo e meno che probabilistico alla descritta prassi disapplicativa del pagamento a tariffa piena dei professionisti, esprimendosi, con riguardo ai “clienti meridionali”, secondo una ricognizione contraddittoria “non sempre corrispondono onorari” . - La stessa circostanza in sé denuncia un elevato grado di incomprensibilità logica rispetto alla nozione di prova contraria e decisiva che dovrebbe comunque emergere, di regola per iniziativa di parte o comunque per acquisizione officiosa, così da superare il principio di corrispondenza, in via presuntiva, dei ricavi desunti dall’applicazione dei parametri rispetto a quelli non dichiarati porre a fondamento della decisione un fatto rientrante nella comune esperienza, così superando il principio dispositivo ed imponendosi sui limiti del contraddittorio, significa assumere con tale valenza un «fatto acquisito alle conoscente della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile», cioè discernendo - come invece non avvenuto nella fattispecie - soggettive opzioni sociologiche e regole di parziale valutazione della realtà rispetto a ben più rigorose circostanze fattuali, così estese nella percezione e puntualmente determinate o almeno indicate da imporsi secondo un criterio di notorietà ristretta e controllabile, in modo tale che il giudice, imponendosi esse all’osservazione comune, sia in grado direttamente di inferirne valutazione critica e conseguenze giuridiche nella costruzione della ratio decidendi. - La sentenza è invero frontalmente inottemperante all’indirizzo di recente statuito in sede di legittimità, per cui il ricorso alle nozioni di comune esperienza fatto notorio , comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fomite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscente della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Estranee a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica. Ne consegue che restano estranee a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 7 – 29 ottobre 2014, numero 22950 Presidente Virgilio – Relatore Ferro Il processo Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania 17.11.2008 che, accogliendo l’appello di G.P. avverso la sentenza C.T.P. di Napoli 128/01/2007, ebbe a dichiarare la illegittimità dell’avviso di accertamento spiccato per l’anno 1999 a carico del contribuente, quanto ad IRPEF, sulla base di parametri ritenuti dunque insufficienti alla relativa giustificazione di rettifica, avendo il contribuente apportato elementi contraddittori rispetto alle elaborazioni ‘matematico-statistiche’ e non avendo la C.T.P. apprezzato la ‘nozione di fatto’ della scarsa puntualità di pagamento, nella zona considerata e secondo le tabelle ufficiali, dei ‘clienti meridionali’ del libero professionista destinatario dell’accertamento, oltre che del criterio di contabilizzazione di cassa. Il ricorso è affidato ad un motivo e ad esso resiste con controricorso il contribuente. I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con il motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge quanto all’articolo 115 co. 2 cod.proc.civ., in relazione all’articolo 360 numero 3 cod.proc.civ., rilevando come la sentenza della C.T.R. abbia erroneamente elevato a fatto notorio, rientrante nella comune esperienza, una circostanza del tutto generica, né tale da assumere alcun grado di certezza nella osservazione e percezione della collettività, così finendo con il coincidere, semmai, con una massima o regola di esperienza, e non già come mezzo di accertamento del fatto. Il ricorso è fondato. La C.T.R. ha ritenuto erronea la sentenza dei primi giudici, laddove essi non avrebbero fornito adeguato risalto a particolari situazioni di mercato ovvero di svolgimento dell’attività prevalente tali da opporsi alle risultanze dei parametri presuntivi. E nell’accogliere l’appello, ai fini di contrastare in particolare il criterio di contabilizzazione di cassa, posto dall’Ufficio, oltre che a base di una circolare numero 25/E del 14.3.2001 altresì quale indice di ricostruzione dei ricavi e del conseguente maggior reddito nel caso del contribuente accertato, la sentenza qui impugnata ha conferito portata fondativa al proprio convincimento - l’avvenuto superamento delle presunzioni discendenti dai parametri di cui all’articolo 3 co. 181 l. numero 549 del 1995 - avendo riguardo ad una nozione di fatto. Quest’ultima, individuata nella circostanza per cui I clienti meridionali non sempre corrispondono onorari conformi alle tabelle professionali , palesa evidenti limiti rispetto alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ai sensi dell’articolo 115 co. 2 cod.proc.civ. poiché la sua rilevazione, per quanto appartenente all’indagine officiosa del giudice del merito, non appare rispettosa di quegli indici di univocità e sicura percezione in un dato contesto ambientale o sociale voluti dalla norma. La stessa enunciazione della C.T.R. è innanzitutto incoerente con la certa acquisizione del fatto notorio, laddove la sentenza impugnata dà conto é risaputo in modo suggestivo e meno che probabilistico alla descritta prassi disapplicativa del pagamento a tariffa piena dei professionisti, esprimendosi, con riguardo ai clienti meridionali , secondo una ricognizione contraddittoria non sempre corrispondono onorari . In secondo luogo, osserva il Collegio che la stessa circostanza in sé denuncia un elevato grado di incomprensibilità logica rispetto alla nozione di prova contraria e decisiva che dovrebbe comunque emergere, di regola per iniziativa di parte o comunque per acquisizione officiosa, così da superare il principio di corrispondenza, in via presuntiva, dei ricavi desunti dall’applicazione dei parametri rispetto a quelli non dichiarati porre a fondamento della decisione un fatto rientrante nella comune esperienza, così superando il principio dispositivo ed imponendosi sui limiti del contraddittorio, significa assumere con tale valenza un fatto acquisito alle conoscente della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile Cass. 6299/2014 , cioè discernendo - come invece non avvenuto nella fattispecie - soggettive opzioni sociologiche e regole di parziale valutazione della realtà rispetto a ben più rigorose circostanze fattuali, così estese nella percezione e puntualmente determinate o almeno indicate da imporsi secondo un criterio di notorietà ristretta e controllabile, in modo tale che il giudice, imponendosi esse all’osservazione comune, sia in grado direttamente di inferirne valutazione critica e conseguenze giuridiche nella costruzione della ratio decidendi. La sentenza è invero frontalmente inottemperante all’indirizzo, già in parte anticipato ed anche di recente statuito in sede di legittimità, per cui il ricorso alle nozioni di comune esperienza fatto notorio , comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fomite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscente della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie così Cass. 14063/2014, 16959/2012, 13234/2010, 5232/2008 . La sentenza impugnata, che non ha fatto applicazione di tali principi, va pertanto cassata, in accoglimento del ricorso, con rinvio al giudice del merito - C.T.R. Campania in diversa composizione - che provvederà ad un riesame della fattispecie, oltre che alla liquidazione delle spese del presente procedimento. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa con rinvio alla C.T.R. Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.