Nel leasing è risarcibile soltanto il danno patrimoniale effettivo

In tema di furto di autovettura in leasing traslativo e quindi di responsabilità per fatto altrui, non è risarcibile anche la perdita della possibilità di esercizio del diritto di riscatto del bene al termine del contratto se manchi la prova della corresponsione, da parte dell’utilizzatore in favore della società di leasing, di somme per il medesimo riscatto va respinta, inoltre, la censura di controparte, tesa a ridurre l’entità delle proprie responsabilità, sul presunto concorso di colpa dell’utilizzatore se proposta per la prima volta in sede di legittimità.

È, così, legittima la sentenza con cui, accertata la ratio decidendi giurisdizionale e l’inadempimento dell’onere probatorio ad hoc dell’utilizzatore circa l’ulteriore evento oggetto di richiesta di risarcimento integrativo , venga disposto il pagamento soltanto delle conseguenze del furto che abbiano inciso nella sfera patrimoniale dell’utilizzatore. Il principio si argomenta dalla sentenza n. 25044/13, decisa il 1° ottobre e depositata il 7 novembre 2013. Il caso. Un soggetto subiva il furto dell’autovettura detenuta in leasing mentre si trovava nell’area di servizio per il lavaggio, previa sottrazione delle chiavi dal cassetto non chiuso a chiave della scrivania dell’ufficio scoperto del titolare dell’autolavaggio. Così, la società di quest’ultimo veniva condannata al pagamento di una determinata somma in favore del primo che, però, ricorreva, invano, in secondo grado per ottenere anche il risarcimento del danno da perdita del diritto di riscatto. Il leasing tra compravendita e locazione natura giuridica e caratteristiche strutturali. In primis , vanno richiamati gli artt. 1173, 1218, 2043, 2051 e 2059 c.c., 185 e 624 c.p All’uopo, è da ricordare che mediante il leasing, quale locazione finanziaria mista , un soggetto concede ad un altro il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo esercizio dell’opzione di acquisto. Segnatamente, in materia risultano applicabili, in via autonoma ed anche in concorso, i tipici istituti di matrice civilistica e penalistica, sempreché siano configurabili i presupposti della relativa fattispecie. Il nomen iuris è parametro per responsabilità e risarcimento. In ambito di obbligazioni plurilaterali e non geneticamente simultanee, come nel caso di leasing seguito da contratto di prestazione di servizi con altro soggetto, il furto subìto in tempi e spazi riconducibili a terzi determina il diritto alla riparazione del solo nocumento concretamente subìto App. Milano n. 2606/2006 . Sotto il profilo formale, tre le osservazioni da effettuare a anche se indicare le norme presumibilmente violate dal magistrato non è requisito autonomo ed inscindibile Cass. n. 26091/2005 , è da ritenere inammissibile, in ossequio ai principi di tassatività e specificità ed essendo il giudizio di cassazione a critica vincolata art. 360 c.p.c. , la censura qualora gli argomenti addotti, operando un’irrituale ed equivoca commistione tra figure giuridiche differenti es. legittimazione attiva e titolarità del diritto , non consentano di individuare le norme presumibilmente violate Cass. n. 18202/2008 b è inammissibile la censura con cui si introduca, per la prima volta in sede di cassazione, un nuovo e diverso tema di indagine e di decisione ovvero nuovi temi di contestazione e quindi questioni non già comprese nel tema decisionale del magistrato di merito, salvo si tratti di questioni rilevabili d’ufficio c è legittima la compensazione delle spese giudiziali se vi è reciproca soccombenza tra le parti processuali. Ergo , il ricorso va rigettato e la sentenza va confermata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 ottobre – 7 novembre 2013, n. 25044 Presidente Berruti – Relatore Carleo Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 23.9.1994 E F. conveniva in giudizio la snc Pietro Penatti & amp C. per il risarcimento dei danni subiti a causa del furto dell'autovettura Mercedes Benz 500 SL tg omissis , detenuta in leasing, avvenuto mentre il veicolo, affidatole per il lavaggio, si trovava nell'area di servizio della convenuta. In esito al giudizio il Tribunale adito condannava la convenuta al pagamento in favore del F. della somma di Euro 901,66 oltre interessi legali dal furto. Avverso tale decisione il F. proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva la società appellata proponendo a sua volta appello incidentale, la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 25 ottobre 2006 rigettava l'impugnazione principale, in parziale riforma della sentenza impugnata compensava per la metà le spese di lite di primo grado condannando la convenuta alla rifusione dell'altra metà in favore del F. , rigettava quanto al resto l'appello incidentale, provvedeva al governo delle spese. Avverso la detta sentenza il F. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste con controricorso la Pietro Penatti & amp C snc, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidandolo ad un solo motivo. Motivi della decisione In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Con unica doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione della disciplina del leasing, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello trascurato che, trattandosi di leasing traslativo, l'utilizzatore aveva perduto, per il fatto del terzo responsabile, la possibilità di esercitare il diritto di riscatto del bene al termine del contratto e quindi non aveva potuto conseguire il valore economico del bene che avrebbe acquistato al termine del periodo di finanziamento e per il quale aveva già corrisposto parte del prezzo attraverso il pagamento dei canoni mensili. La censura non coglie nel segno. Ed invero, se è esatto ritenere che il leasing traslativo è pattuito con riferimento a beni aventi alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, con canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto, non si può però mancare di considerare che la doglianza in esame è stata fondata su un'ipotesi assolutamente astratta, la quale, non solo, non è confortata dalle risultanze processuali ma è addirittura smentita da esse. Infatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sul rilievo che nella vicenda in esame manca ogni minimo elemento di prova sulla circostanza che gli elementi pretesi dalla LOcat per la definizione del contratto di leasing siano posti in essere dal F. v. pag. 8 della sentenza impugnata . Ciò, in quanto non risulta - ed il fatto è stato riconosciuto in giudizio dallo stesso utilizzatore - che il medesimo F. abbia corrisposto alcunché alla Locat Spa per il riscatto del bene. Senza trascurare che la lettera inviata dalla Locat al F. e da quest'ultimo prodotta con l'atto d'appello conferma la circostanza, cfr pag. 8 della decisione impugnata . Pertanto, merita di essere condiviso l'assunto della Corte di merito quando statuisce che la mancata prova della corresponsione da parte dell'utilizzatore di alcuna somma alla società di leasing per il riscatto del bene assume rilievo determinante ai fini della decisione non potendosi ritenere che il furto del veicolo abbia inciso nella sfera patrimoniale dell'utilizzatore oltre i limiti riconosciuti dal primo giudice. Ne deriva il rigetto della censura. È invece inammissibile il ricorso incidentale, con cui la ricorrente deduce il fondamento del suo ricorso in ragione della carenza di legittimazione attiva dell'attore, con riferimento alla causa petendi ed al petitum , senza indicare assolutamente quali sarebbero state le norme assuntivamente violate dal giudice di secondo grado e senza indicare il vizio ex art. 360 cpc, che intende attribuire alla sentenza impugnata. Ora, pur aderendo all'orientamento giurisprudenziale Cass. 26091/05 secondo cui l'indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità della censura occorre comunque tener presente che si tratta di un elemento richiesto al fine di identificare i limiti dell'impugnazione, ragion per cui la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l'inammissibilità della singola doglianza qualora gli argomenti addotti, così come avviene nel caso di specie, operando una irrituale ed equivoca commistione tra figure giuridiche diverse quali la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto dedotto in giudizio, non consentano di individuare quali siano, ad avviso della ricorrente, le norme che sarebbero state violate. Ed è appena il caso di osservare che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, essendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata, la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito cfr Cass. n. 18202/2008 . Né merita di essere preso in considerazione alcuna il successivo paragrafo del ricorso incidentale, in cui la ricorrente si intrattiene, non più sul fondamento del ricorso incidentale, bensì sul fondamento dell'appello incidentale in relazione al concorso di colpa dell'utilizzatore nell'omessa consegna delle chiavi al custode , senza peraltro contrapporsi, neppure minimamente, alle argomentazioni della Corte di appello fondate essenzialmente sul rilievo che il furto era avvenuto previa sottrazione delle chiavi dal cassetto della scrivania del P. , colpevolmente non chiuso a chiave, senza che l'ufficio fosse presidiato da alcuno ed introducendo invece un nuovo e diverso tema di indagine riguardante la mancata indicazione dell'impianto antifurto del veicolo, che avrebbe pregiudicato la possibilità di inserire sistemi di allarme che avrebbero impedito la consumazione del furto. L’inammissibilità di tale profilo di doglianza appare di ovvia evidenza in ragione della novità del tema di indagine e di decisione, in quanto, nel giudizio di cassazione, i motivi del ricorso devono investire, a pena d'inammissibilità', le sole questioni già comprese nel tema decisionale del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso principale, siccome infondato, deve essere rigettato mentre va invece dichiarato inammissibile quello incidentale. In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte decidendo sui ricorsi riuniti rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio.