Nessuno sconto al custode non proprietario

Il danno da schiacciamento è una fattispecie tipica di danno da cosa in custodia art 2051 c.c. . Tale forma di responsabilità non è esclusa né dal fatto che il custode non sia proprietario della cosa custodita né dal mero animus derelinquendi della cosa da parte del custode né dalla circostanza che la cosa non sia di per sé pericolosa né dall’affidamento incauto della cosa né, infine, dallo smaltimento in modo improprio di essa.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza numero 21398, depositata il 10 ottobre 2014. Il caso. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda attorea, condannando un comune al risarcimento del danno in favore dei coniugi, per la morte del figlio minore, che era stato tragicamente schiacciato da un disco di cemento, usato dall’amministrazione comunale come basamento di allestimenti natalizi durante le festività. Su disposizione della stessa amministrazione il disco era stato rimosso e abbandonato in posizione verticale in un’area di proprietà dell’altro convenuto, che era stato estromesso dal giudizio, in primo grado. Il soccombente comune ricorrevano in appello. I Giudici distrettuali accoglievano il gravame dichiarando che il disco di cemento non era una cosa pericolosa e esso era stato usato dai bambini in modo improprio, escludendo quindi la responsabilità del comune. I genitori ricorrevano allora in Cassazione, lamentando la violazione di legge in riferimento all’articolo 2051 c.c. danno cagionato da cosa in custodia . Secondo la tesi dei ricorrenti la Corte d’appello escludeva la responsabilità del Comune in base al fatto che la cosa fonte di danno non fosse pericolosa, non fosse destinata a giochi per ragazzi e non fosse di proprietà del Comune, tuttavia presupposto per la responsabilità ex articolo 2051 c.c. è la custodia, non la proprietà, né la pericolosità o la destinazione della cosa. I presupposti custodia e nesso di causa tra cosa e danno, non rileva Il motivo è fondato. La Cassazione, nell’affrontare la questione, ricorda che per l’applicazione della presunzione di responsabilità di cui all’articolo 2051 c.c., non è necessario che la cosa sia pericolosa o che il custode sia anche il proprietario. I presupposti, difatti, sono due la custodia, ossia l’esistenza di un potere di fatto del custode sulla cosa e la sussistenza di un nesso di causa tra la cosa e il danno. La ricostruzione in facto nell’impugnata sentenza rileva che nel caso di specie esistevano entrambi i presupposti. In particolare, la custodia era in capo all’amministrazione comunale che ne aveva avuto anche la disponibilità risultando del tutto irrilevante sapere se il comune ne fosse anche il proprietario, la sua destinazione o se l’avesse abbandonato . la proprietà, Non era necessario che il Comune ne fosse proprietario, poiché l’unica circostanza che rileva, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2051 c.c., è la materiale possibilità di contrectatio rei. la destinazione Non interessa la destinazione della cosa, infatti è sbagliato dire che l’obbligo di custodia cessa se la cosa non è usata conformemente alla sua destinazione. e l’abbandono della cosa. Non rileva nemmeno che l’amministrazione avesse abbandonato la cosa oggetto di custodia la custodia è infatti un rapporto di fatto tra un soggetto e una cosa, questa quindi può cessare per mutamento della situazione di fatto, non per un mutamento dell’atteggiamento soggettivo del custode, che ritenga di smettere di essere tale. La Corte Suprema cassa e rinvia alla Corte d’appello, che «in iure, valuterà la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2051 c.c. tenendo conto che il danno da schiacciamento è una fattispecie tipica di danno da cosa in custodia e che tale forma di responsabilità non è esclusa né dal fatto che il custode non sia proprietario della cosa custodita né dal mero animus derelinquendi della cosa da parte del custode né dalla circostanza che la cosa non sia di per sé pericolosa né dall’affidamento incauto della cosa né dallo smaltimento in modo improprio di essa».

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 maggio – 10 ottobre 2014, numero 21398 Presidente Amatucci – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Nel 1993 i sigg.ri S.A. e G.M. , dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentanti ex articolo 320 c.c. dei figli minori S.F. , M.F. , D. e M. , convennero dinanzi al Tribunale di Crotone il Comune di Crucoli KR e il sig. C.C. , esponendo che - erano i genitori del minore S.A.F. , di anni 11 all'epoca dei fatti - il il proprio figlio aveva perso tragicamente la vita, schiacciato da un disco di cemento, del peso di vari quintali - quel disco, usato dall'amministrazione comunale come basamento di un albero di Natale allestito durante le festività natalizie, su disposizione di funzionari dell'amministrazione comunale era stato rimosso ed abbandonato in posizione verticale in un'area non interclusa, denominata omissis , di proprietà del convenuto C.C. - in quell'area il piccolo A.F. si era recato a giocare insieme ad altri fanciulli, e durante il gioco rimase schiacciato dal disco, abbattutosi su un fianco. 2. Ambedue i convenuti si difesero negando di essere proprietari del disco di cemento il sig. C.C. eccepì altresì che il fatto era avvenuto in un luogo non di sua proprietà. 3. Con sentenza 4.3.2003 numero 153 il Tribunale di Crotone dichiarò l'estromissione dal giudizio del sig. C.C. , mentre accolse la domanda nei confronti del Comune di Crucoli, che condannò al risarcimento del danno in favore degli attori. Il risarcimento venne quantificato in Euro 51.000 per ciascuno dei genitori della vittima, ed Euro 12.500 per ciascuno dei fratelli. 4. La decisione di primo grado venne appellata in via principale dal Comune di Crucoli, ed in via incidentale dal sig. C.C. . La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 23.5.2008 numero 311, accolse l'appello principale e rigettò la domanda attorea, sul duplice presupposto che a il disco di cemento che causò la disgrazia non fosse una cosa pericolosa b esso era stato comunque usato dai bambini, per gioco, in modo improprio. 5. La sentenza d'appello viene ora impugnata per cassazione dai sigg.ri S.A. , G.M. , S.F. , S.M.F. , S.D. e S.M. , sulla base di 4 motivi. Resiste con controricorso il Comune di Crucoli. C.C. non si è difeso in questa sede. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'articolo 360,. numero 3, c.p.c. Si assume violato l'articolo 2051 c.c Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello ha escluso la responsabilità del Comune ex custodia, di cui all'articolo 2051 c.c., in base al rilievo che la cosa fonte di danno non era pericolosa, non era destinata a giochi di ragazzi e non fosse di proprietà del Comune. Tale statuizione sarebbe tuttavia erronea, secondo i ricorrenti, in quanto presupposto della responsabilità ex articolo 2051 c.c. è la custodia, non la proprietà né la pericolosità o la destinazione della cosa. 1.2. Il motivo è fondato. Alle pag. 6, ultimo capoverso, e 7, primo capoverso, della sentenza impugnata la Corte d'appello sembra articolare il seguente sillogismo a il disco in cemento che causò la disgrazia non era un gioco per bambini b conseguentemente, non gravava sull'ente alcun obbligo specifico derivante dalla destinazione della cosa c quindi devono applicarsi nel caso di specie le regole proprie e comuni del neminem laedere d alla luce di tali regole, la responsabilità del Comune doveva escludersi perché la cosa non era intrinsecamente pericolosa, e di essa era stato fatto un uso improprio. Questo ragionamento della Corte d'appello, oltre che viziato dal punto di vista della logica deduttiva come meglio si dirà infra, al p.4.2 , è erroneo in iure. 1.3. Per l'applicazione della presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. sono necessari due presupposti a la custodia, vale a dire l'esistenza d'un potere di fatto del custode sulla cosa b la sussistenza d'un nesso di causa tra la cosa il danno. Non è invece, necessario - né che la cosa sia seagente o dotata di intrinseco dinamismo - né che la cosa sia pericolosa - né che il custode sia anche proprietario. La ricostruzione in facto contenuta nella stessa sentenza impugnata rivela che nel caso di specie esistevano tutti e due i presupposti appena indicati. 1.4. Esisteva il presupposto della custodia, in quanto è indiscusso che il disco in cemento fosse stato utilizzato in occasione delle festività natalizie dall'amministrazione comunale. Questa, dunque, ne aveva avuto la disponibilità e, con essa, la custodia ai sensi dell'articolo 2051 c.c Stabilito ciò, era irrilevante in iure sapere sia se il Comune di Crucoli fosse anche proprietario del manufatto cementizio, sia quale fosse la destinazione d'uso di esso, sia se il Comune l'avesse abbandonato. 1.4.1. Sotto il primo aspetto stabilire se il Comune fosse proprietario della cosa , è noto che la custodia di cui all'articolo 2051 c.c. non si identifica col diritto dominicale sulla cosa si può essere proprietari ma non custodi, o viceversa l'unica circostanza che rileva, ai fini della applicabilità dell'articolo 2051 c.c., è la materiale possibilità di contrectatio rei il principio è talmente pacifico che appare superflua qualsiasi citazione vale la pena però ricordare che lo si ripete almeno a partire da Sez. 3, Sentenza numero 3405 del 17/10/1969, Rv. 343489, ove si affermò che diritto di proprietà e potere di custodia non devono . necessariamente coincidere nello stesso soggetto . 1.4.2. Sotto il secondo aspetto destinazione d'uso della cosa , la Corte d'appello ha applicato una regula iuris inesistente quella secondo cui l'obbligo di custodia cessa se la cosa non è usata conformemente alla sua destinazione. Tesi del tutto priva di fondamento letterale nella legge, e comunque reiteratamente rifiutata da questa Corte e basti, al riguardo, richiamare la copiosa giurisprudenza in tema di responsabilità ex articolo 2051 c.c. del custode di ponteggi od impalcature, per i danni causati da furti in appartamenti perpetrati avvalendosi di tali strutture ex aliis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza numero 6435 del 17/03/2009, Rv. 607529 ma il principio venne affermato la prima volta addirittura da Sez. 3, Sentenza numero 913 del 09/02/1980, Rv. 404344 . Altro discorso è, poi, stabilire se la persona danneggiata dalla cosa in custodia abbia concausato il danno attraverso un uso improprio della cosa. Ma a parte il rilievo che il concorso colposo della vittima è limite all'applicabilità della responsabilità del custode, e non elemento costitutivo della fattispecie di cui all'articolo 2051 c.c., nel nostro caso è la stessa Corte d'appello a rilevare che non vi sono elementi per affidare di certezza [sic] le modalità di utilizzo del disco in cemento così la sentenza, pag. 6, quarto capoverso sicché proprio la fattispecie concreta come ricostruita dal giudice di merito impediva di ritenere provato un uso improprio della cosa da parte della vittima, e di conseguenza impediva di ritenere vinta, sotto questo aspetto, la presunzione di cui all'articolo 2051 c.c 1.4.3. Quanto al terzo aspetto abbandono della cosa oggetto di custodia , va ricordato che la custodia è un rapporto di fatto tra un soggetto ed una cosa essa può dunque cessare per mutamento della situazione di fatto, non certo per un mutato atteggiamento soggettivo del custode, che ritenga di smettere di essere tale. Se, poi, il custode decida di disfarsi della cosa, affidandola a terzi per lo smaltimento, non basterà questo animus derelinquendi a far cessare qualsiasi responsabilità del custode. Il dovere di custodia comprende infatti l'obbligo, per chi intenda abbandonare la cosa a terzi, d'un affidamento idoneo di essa. Affidamento idoneo , a sua volta, è quello che al momento in cui viene compiuto appare sufficiente a prevenire danni a terzi sia per le modalità con cui avviene, sia per le qualità del soggetto scelto come accipiens. 1.4.4. Quadruplice, in definitiva, è stato l'errore di diritto della Corte d'appello - avere escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. in una tipica fattispecie di danno causato dalla cosa - avere ancorato la responsabilità del custode alla pericolosità della cosa, alla titolarità del diritto dominicale ed alla destinazione d'uso della stessa. 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'articolo 360, numero 3, c.p.c Si assumono violati gli articolo 2697 c.c. e 167 c.p.c Espongono, al riguardo, che in primo grado il Comune non aveva contestato la dinamica dei fatti, ma solo la propria qualità di custode. La Corte d'appello pertanto ha errato nel ritenere non provati la dinamica del sinistro ed il nesso di causa tra cosa e danno. 2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Esso, infatti, si fonda sull'assunto che la Corte d'appello abbia ritenuto non provato il nesso di causa tra la caduta del disco di cemento e la morte di S.A.F. . La sentenza d'appello, tuttavia, si è limitata ad affermare non esservi certezza sulle modalità della sequenza infortunistica caduta o rotolamento del disco , ma non sul fatto che l'infortunio sia stato causato dal disco, e che lo schiacciamento ad opera di quest'ultimo sia stata la causa della morte del minore. Ciò è reso evidente dal fatto che la Corte d'appello dedica la maggior parte della intera propria motivazione a spiegare perché mai non ricorresse la colpa del Comune pagg. 6-7 della sentenza impugnata . Motivazione che sarebbe stata superflua se la responsabilità si fosse voluta escludere per mancanza del nesso di causa tra cosa e danno. Il motivo è dunque inammissibile perché vuole impugnare una statuizione non presente nella sentenza d'appello. 3. Il terzo motivo di ricorso. 3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'articolo 360, numero 3, c.p.c Si assume violato l'articolo 246 c.p.c Lamentano, al riguardo, che la Corte d'appello abbia fondato la propria decisione sulla deposizione di testimoni incapaci a deporre, per essere dipendenti del Comune. In subordine, deducono che quand'anche i suddetti testimoni fossero stati ritenuti capaci, ovvero fosse stata ritenuta tardiva l'eccezione di incapacità a deporre, le relative deposizioni si sarebbero dovute vagliare con maggior attenzione. p 3.2. Nella parte in cui lamenta l’error in procedendo, per avere il giudice di merito escusso testimoni incapaci, il motivo è inammissibile perché la relativa eccezione non risulta essere stata tempestivamente sollevata nei gradi di merito. Nella parte, invece, in cui sollecita una diversa e più sospettosa valutazione delle prove testimoniali, il motivo è inammissibile perché chiede a questa Corte un inammissibile giudizio di fatto. 4. Il quarto motivo di ricorso. 4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c. . Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello ha motivato la propria decisione in modo inadeguato sia per quanto attiene all'esistenza del rapporto di custodia in capo al Comune sia sulla pericolosità della cosa sia sulle modalità del fatto. 4.2. Il motivo è manifestamente fondato. Dinanzi ad una domanda come quella proposta nel presente giudizio, ed al cospetto del gravame dell'amministrazione Comunale, la Corte d'appello avrebbe dovuto, applicando l'ordine logico desumibile dall'articolo 276, comma 2, c.p.c. a stabilire se alla fattispecie fosse applicabile l'articolo 2051 c.c., ovvero l'articolo 2043 c.c. b nel primo caso, spiegare se il convenuto avesse vinto la presunzione di responsabilità a suo carico c nel secondo caso, spiegare se gli attori avessero fornito la prova della colpa del convenuto. 4.2. Sulla prima questione lo si è già detto al p.1.2 la Corte d'appello ha stabilito che al caso di specie si applicassero le regole generali sulla colpa aquiliana articolo 2043 c.c. per la ragione che il comune non aveva alcun obbligo specifico deve ritenersi, di custodia e il Comune tale obbligo non l'aveva perché il disco in cemento non era destinato ad attività ludiche di bimbi. Quello appena trascritto è tuttavia un perfetto paralogismo o falso sillogismo , dal momento che le regole generali sulla colpa aquiliana si sarebbero dovute applicare se fosse mancata la custodia e la custodia dipende da un rapporto di puro fatto tra il custode e la cosa, a prescindere dall'uso cui questa è destinata. Non si può essere custodi relativi , cioè limitatamente a certi usi o destinazioni della cosa custodita, e non ad altri. Dire, pertanto, come ha fatto la Corte d'appello, che il Comune non era custode perché il disco non era destinato ad attività ludiche è una argomentazione illogica. 4.3. La motivazione della Corte d'appello è, oltre che illogica, contraddittoria sotto più aspetti. Essa infatti a da un lato afferma che non vi erano elementi per stabilire che uso avessero fatto la vittima ed i suoi piccoli compagni del disco cementizio in questione pag. 6, quarto capoverso dall'altro, però, non da alcun conto del copioso rapporto redatto dai Carabinieri trascritto dai ricorrenti , nel quali si adducevano molteplici elementi di fatto gravi, precisi e concordanti da quali desumere che al momento della disgrazia l'anello di cemento si trovasse in posizione verticale b da un lato afferma che la colpa del Comune doveva escludersi a causa dell'uso improprio della cosa che ne fecero i fanciulli, ma dall'altro non solo non spiega in cosa sarebbe consistito quest'uso improprio, ma anzi afferma di non essere in grado di stabilire che uso ne fecero c da un lato afferma che la responsabilità del Comune doveva essere valutata ai sensi dell'articolo 2043 c.c. e non dell'articolo 2051 c.c., ma poi soggiunge che nel caso di specie la cosa non era pericolosa, e se la cosa non è pericolosa difetta il presupposto per l'operare dell'articolo 2051 c.c. . 4.4. La sentenza va dunque cassata e rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, la quale a in iure, valuterà la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2051 c.c. tenendo conto che il danno da schiacciamento è una fattispecie tipica di danno da cosa in custodia e che tale forma di responsabilità non è esclusa né dal fatto che il custode non sia proprietario della cosa custodita né dal mero animus derelinquendi della cosa da parte del custode né dalla circostanza che la cosa non sia di per sé pericolosa né dall'affidamento incauto della cosa né dallo smaltimento in modo improprio di essa b nella motivazione, darà conto di tutti gli elementi di prova acquisiti al giudizio, ed eviterà le contraddizioni segnalate al p.4.3. 5. Le spese. Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'articolo 385, comma 3, c.p.c P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione