Confermata la sanzione per la condotta della donna, ‘specializzanda’ in Medicina cardiovascolare. Non regge l’ipotesi che ella fu obbligata a rispondere al telefonino, mentre era alla guida, perché contattata da un suo superiore in merito a un paziente in pericolo di vita.
«Era una chiamata d’emergenza, questione di vita o di morte». Così il medico – una ‘specializzanda’ in Medicina cardiovascolare – si confronta cogli agenti della Polizia municipale che l’hanno beccata a usare un cellulare, non dotato di auricolare, mentre era alla guida di un’autovettura. Ma la giustificazione non regge ella, se consapevole della possibilità di telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto attrezzarsi adeguatamente Cass., sent. numero 21266/2014, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Telefonino fatale. Lineare e logica l’azione compiuta dagli agenti della Polizia municipale, i quali sanzionato una automobilista con un «verbale di accertamento» ad hoc per «violazione del Codice della Strada». Inequivocabile la condotta della donna, beccata ad usare «un telefono cellulare non dotato di auricolare» mentre era «alla guida di un’autovettura». Tutto corretto, ribadiscono i giudici di merito, confermando la legittimità del «verbale». Respinta l’obiezione difensiva della donna, la quale, in qualità di «‘specializzanda’ in Medicina cardiovascolare», sostiene di essere stata ‘costretta’ a rispondere al telefonino, avendo «ricevuto una telefonata urgentissima dal proprio diretto superiore» che la aveva contattata «per ricevere informazioni su un paziente in pericolo di vita». Multa. E anche in Cassazione la linea d’azione seguita dalla Polizia municipale viene valutata come assolutamente corretta. Nonostante le obiezioni mosse dalla donna, difatti, è sancita come sanzionabile la «condotta» tenuta alla guida. Decisiva la considerazione, logica, che il medico, allo squillare del telefonino, «non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore». E, comunque, aggiungono i giudici, se ella «fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero ‘viva voce’». Confermata, in via definitiva, la legittimità del «verbale» emesso dagli agenti della Polizia municipale il medico, volente o nolente, dovrà aprire i ‘cordoni della borsa’ e pagare la multa.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 16 maggio – 8 ottobre 2014, numero 21266 Presidente Petitti – Relatore Falaschi Svolgimento del processo T.S. proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 204 bis C.d.S. per sentire annullare il verbale di accertamento di violazione del codice della strada numero V-2544636 del 13.7.2006, emesso nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Padova, relativo a violazione dell'articolo 173 C.d.S., commi 2 e 3, per aver usato, alla guida di un'autovettura, un telefono cellulare non dotato di auricolare, invocando l'applicazione della esimente dello stato di necessità o dell'adempimento del dovere, in quanto - nella sua veste di specializzanda in medicina cardiovascolare - nell'occasione avrebbe ricevuto una telefonata urgentissima dal proprio diretto superiore, dott. Payan, che la contattava per ricevere informazioni su un paziente in pericolo di vita. Il Giudice di pace di Padova, nella resistenza del Comune, rigettava il ricorso e per l'effetto confermava il verbale di accertamento. In virtù di rituale appello interposto dalla S., la quale insisteva affinchè venisse riconosciuta la esimente, il Tribunale di Padova, nella resistenza del COMUNE, respingeva il gravame. A sostegno delle decisione il giudice di secondo grado evidenziava che non sussisteva nella specie l'ipotesi di cui all'articolo 4 della legge numero 689 del 1981 giacchè trattandosi di chiamata in arrivo, l'appellante non poteva conoscere le ragioni e l'eventuale urgenza della telefonata. E d'altra parte se avesse saputo già prima di porsi alla guida della ricezione di una chiamata telefonica urgente, avrebbe dovuto predisporre l'uso dell'auricolare o del viva voce. Aggiungeva che la fattispecie non integrava neanche l'adempimento di un dovere non essendovi la inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato. L'opponente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il Comune di Padova ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 4 della legge numero 689 del 1981 e 54 c.p. per non avere il giudice del gravame, nel ritenere insussistente la esimente dello stato di necessità, tenuto conto dell'urgenza della chiamata del dott. Payan, riguardante una paziente in grave stato di salute, e la situazione di fatto relativa alla percorrenza da parte della ricorrente del Cavalcavia Vicenza, per cui era impossibilitata ad accostare, non essendovi corsie di emergenza. Con il secondo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli articolo 4 della legge numero 689 del 1981 e 51 c.p., la ricorrente assume che nella situazione di fatto dedotta il giudice del gravame avrebbe dovuto configurare la esistenza dell'adempimento di un dovere, venendo in rilievo un diritto fondamentale quale quello relativo alla salute articolo 2 e 32 Cost. . Il terzo mezzo, nel dedurre la violazione e falsa applicazione degli articolo 3, comma 2, della legge numero 689 del 1981, 54 e 59 c.p., invoca l'applicazione del c.d. stato di necessità putativo ed il quarto, a conclusione delle difese, denuncia l'omessa motivazione per non avere il giudice di appello dato conto della ritenuta non ammissibilità e non rilevanza della testimonianza del dott. Payan, né era stata presa in considerazione la circostanza che ella stava attraversando un cavalcavia nel momento della ricezione della telefonata, per cui non era consentito alcun arresto a lato della strada, che avrebbe sicuramente provocato un maggiore pericolo il quinto mezzo, infine, deduce il vizio di motivazione per non avere considerato che la ricorrente non poteva prevedere il repentino peggioramento della salute di una paziente e conseguentemente di ricevere una telefonata in detta ottica. Tutti i mezzi articolati - che per la evidente connessione, ponendo in rilievo la medesima vicenda, vanno esaminati congiuntamente - non appaiono fondati. Ritiene il Collegio che lo svolgimento argomentativo dei mezzi in esame non sia congruo rispetto alla denunziata violazione di norme di legge, atteso che le censure sono strutturate in modo da stimolare, da parte della Corte, un approccio fattuale alle emergenze di causa - non consentito in sede di legittimità - al fine di valutare se, nel caso concreto, quella determinata situazione potesse giustificare la condotta di guida della ricorrente, non considerando dunque che la valutazione se una condotta sia necessitata ai sensi della L. numero 689 del 1981, articolo 4, impinge in un giudizio di fatto di esclusiva pertinenza del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, sia stato congruamente motivato va sul punto messo in rilievo che il ricorso non prende in esame le pur compiute argomentazioni poste a base della decisione del giudice del gravame, al fine di giustificare il giudizio di non idoneità della condotta della ricorrente a fronte del sopraggiungere di una telefonata e, per altro verso, introduce inammissibilmente un diverso profilo di censura rispetto a quelli che - stando all'analitica ricostruzione degli antefatti processuali contenuta nel ricorso - erano stati i motivi dell'appello, adducendo la sussistenza di uno stato di necessità quanto meno putativo così Cass. numero 16715 del 2013 e Cass. numero 29390 del 2011 . Il giudice di merito, infatti, nel ritenere insussistente la dedotta esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato dalla ricorrente motivato dall'urgenza di dovere rispondere al cellulare perché si trattava del suo superiore, dott. Payan, che chiedeva informazioni circa lo stato di una paziente in pericolo di vita ha adottato una motivazione assolutamente logica, asserendo che la opponente non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce, così facendo buon governo dei principi di cui all'indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte v., ad es., Cass. numero 17479 del 2005 e Cass. numero 15195 del 2008 , alla stregua del quale l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da stato di necessità ovvero da adempimento del dovere secondo la previsione della L. numero 689 del 1981, articolo 4 postula, in applicazione degli articolo 54, 51 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonché l'erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive. Per tale ragione, poiché i fatti dedotti non integravano una situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa, il giudice di secondo grado correttamente ha ritenuto non necessaria l'assunzione del teste Payan inoltre, l'affermazione circa la possibilità di predisporre fin dal momento di mettersi alla guida di strumenti tali da consentire l'utilizzo del telefono mobile in sicurezza, deve ritenersi una mera argomentazione svolta ad abundantiam. Conclusivamente il proposto ricorso deve rigettarsi per le considerazioni sopra espote, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi €. 1.000,00, oltre ad €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori, come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile.