Il giudice tributario deve ordinare alle parti l’integrazione del contraddittorio in caso di appello notificato solo ad alcune parti

L’articolo 53 d.lgs. numero 546/92 prescrive che l’atto di appello debba essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al procedimento di primo grado.

In tal caso, nel giudizio tributario occorre fare applicazione delle regole del Codice di procedura civile, che prevedono la mera integrazione del contraddittorio. Chi partecipa al primo grado del giudizio, deve partecipare anche all’appello. In caso contrario, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, pena la nullità del procedimento e della relativa sentenza. In caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause, anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Anche quando non è obbligatorio il litisconsorzio sostanziale, può essere necessario il litisconsorzio processuale. In presenza di litisconsorzio processuale, in caso di appello notificato solo ad alcune parti e non a tutte, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, senza che possa darsi luogo alla dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello. La presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Tale assunto è stato precisato dalla sentenza 17497 della Corte di cassazione del 2 settembre 2015. Il caso. Nel caso di specie , a seguito di una iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione, il contribuente ha proposto distinti ricorsi in primo grado, chiamando in giudizio sia Equitalia sia l'ente impositore. Nel corso del giudizio, i ricorsi sono stati riuniti e accolti, con conseguente annullamento dell’iscrizione ipotecaria. Avverso la sentenza di primo grado, hanno proposto appello sia l’agenzia delle Entrate sia l’agente della riscossione, omettendone tuttavia la notifica a tutte le parti del processo. In particolare, le Entrate hanno spedito l’appello solo al contribuente, e non anche all’agente della riscossione, mentre quest’ultimo non aveva provato la corretta spedizione dell’atto al contribuente. Il giudice del gravame ha deciso con due sentenze separate le controversie instaurate , accogliendo entrambi gli appelli. Omessa notificazione? Il contribuente ha impugnato le sentenze davanti alla Cassazione, deducendo in via del tutto pregiudiziale l’errore commesso dai giudici di secondo grado per non aver rilevato l’omessa notificazione degli atti di appello a tutte le parti processuali. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno precisato che si ha litisconsorzio processuale quando la presenza di più parti nel primo grado di giudizio deve essere mantenuta in secondo grado, al fine di evitare possibili contrasti di giudicati. In tale eventualità, si è a fronte di una causa inscindibile anche laddove non sussista una ipotesi di litisconsorzio sotto il profilo sostanziale. Trattandosi di un litisconsorzio processuale, dunque, la CTR avrebbe dovuto riunire i procedimenti di appello, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., oppure ordinare alle parti l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331. Non avendovi provveduto, gli Ermellini hanno rimesso gli atti al giudice del gravame che dovrà trattare unitariamente i due appelli originari, curando l’integrità del contraddittorio. Conclusioni. In tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause, anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. La notifica fatta solo ad alcuni dei litisconsorti e non a tutti non determina l’inammissibilità dell’atto ma comporta solo l’ordine del giudice di integrare il contraddittorio. Si può individuare tre ipotesi in cui si ravvisa la necessaria presenza di più soggetti in giudizio a nei casi in cui si rileva in giudizio un rapporto plurisoggettivo tale da ritenere necessaria ed obbligatoria la partecipazione nel processo di ciascun soggetto titolare di tale rapporto in queste ipotesi si parla comunemente di “litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali” b nei casi in cui un terzo interviene in giudizio per far valere un diritto altrui in queste ipotesi tassativamente indicate dalla legge, accanto alla legittimazione del terzo si rende necessaria anche la presenza del soggetto titolare del diritto dedotto in giudizio “litisconsorzio necessario per motivi processuali” c nei casi in cui, pur non deducendosi in giudizio ragioni processuali e sostanziali che impongono la necessaria partecipazione di più soggetti, il giudice procede all’integrazione del contraddittorio per ragioni di mera opportunità litisconsorzio necessario “propter opportunitatem” .Il concetto di causa “inscindibile” di cui all’articolo 331 c.p.c. va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, le quali si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Sulla questione della validità della notificazione delle cartelle presupposte all’iscrizione ipotecaria impugnata va evitata la formazione di giudicati diversi nei confronti del concessionario della riscossione e nei confronti dell’ente impositore, cosicché tali parti, pur non essendo litisconsorti sostanziali, devono considerarsi, qualora entrambe abbiano preso parte al giudizio di primo grado, litisconsorti processuali, insieme al contribuente, nel giudizio di secondo grado. Da tanto discende che sia la prima sentenza, in cui l’appello del concessionario è stato notificato all’Agenzia delle Entrate ma non al contribuente, sia la seconda sentenza, in cui l’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato notificato al contribuente ma non al concessionario, vanno giudicate nulle per non integrità del contraddittorio la Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha rispettato né la prescrizione di cui all’articolo 335 c.p.c., non avendo disposto la riunione delle impugnazioni dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, né quella di cui all’articolo 331 c.p.c., non avendo ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del contribuente, nel procedimento introdotto con l’appello di Equitalia, né nei confronti di Equitalia, nel procedimento introdotto con l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 24 giugno – 2 settembre 2015, numero 17497 Presidente Bognanni – Relatore Cosentino Svolgimento del processo I ricorsi nnumero 17967/12 R.G e 23550/12 R.G. vengono proposti dal sig. omissis nei confronti di Equitalia Sud, di Agenzia delle entrate, del Comune di Anzio, dì Roma Capitale, di Regione Lazio e di AMA spa per la cassazione delle sentenze numero 88/35/12 impugnata con il ricorso numero 17967/12 e numero 87/35/12 impugnata con il ricorso numero 23550/12 con le quali la Commissione Tributaria Regionale del Lazio si è pronunciata, rispettivamente, sugli appelli separatamente proposti da Equitalia appello definito con la sentenza numero 88/35/12 e dall'Agenzia delle entrate appello definito con la sentenza numero 87/35/12 avverso la medesima sentenza numero 7/22/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, senza aver proceduto alla relativa riunione. La sentenza di primo grado, dato atto che il contribuente aveva impugnato una iscrizione ipotecaria effettuata su un immobile di sua proprietà sito in Roma, via Aci Catena numero 25, nonché ventidue delle quarantuno cartelle esattoriali a garanzia del cui pagamento il concessionario aveva iscritto ipoteca, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle cartelle aventi ad oggetto debiti non tributari, accolse la mancata notifica delle cartelle relative a debiti tributari e annullò l'iscrizione ipotecaria sull'immobile sito in Roma, via omissis . La Commissione Tributaria Regionale - con le sentenze numero 87/35/12 resa sull'appello dell'Agenzia delle entrate e numero 88/35/12 resa sull'appello di Equitalia , identiche tra di loro, salvo che per l'intestazione - ha confermato la declaratoria di difetto di giurisdizione sull'impugnativa delle cartelle relative a crediti non tributari, ha giudicato ammissibile la produzione in appello dei documenti dimostrativi delia notifica delle cartelle relative ai tributi erariali e ha dichiarato tali cartelle ben notificate conseguentemente, ha affermato che l' iscrizione ipotecaria era impugnabile soltanto per vizi propri e ha rigettato la relativa impugnativa, disattendendo la tesi del contribuente secondo cui, ai fini della legittimità delle iscrizioni ipotecarie eseguite dopo oltre un anno dalia notifica delle cartelle presupposte, sarebbe necessaria la notifica di una intimazione di pagamento ex art 50 d,p.r. 602/73. Entrambi i ricorsi del contribuente si fondano su una molteplicità di doglianze, raggruppate in dieci motivi, molti dei quali - ma non tutti - uguali tanto nel ricorso numero 17967/12 relativo alla sentenza numero 88/35/12 resa sull'appello di Equitalia quanto nel ricorso numero 23550/12 relativo alla sentenza numero 87/35/12 resa sull'appello dell'Agenzia delle entrate . Tanto l'Agenzia delle entrate quanto Equitalia si sono costituite in entrambi i procedimenti, con la precisazione che l'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso nel proc. numero 23550/12 e mera memoria di costituzione, per la partecipazione alla discussione orale, nel proc. numero 17967/12. Parte contribuente ha depositato memoria in entrambi i procedimenti. All'udienza del 4.3.15 il Collegio ha disposto la riunione dei due procedimenti e l'acquisizione dei fascicoli di merito all'esito di tale acquisizione, le cause riunite sono state discusse all'udienza del 24.6.15, alla quale sono intervenuti i difensori del contribuente e di Equitalia Sud. Motivi della decisione Nel ricorso numero 17967/12 si deduce, quale primo mezzo di gravame, l'error in procedendo in cui la Commissione Tributaria Regionale è incorsa pronunciando la sentenza numero 88/35/12 sull'appello proposta da Equitalia avverso la sentenza di prima cure senza rilevare che detto appello non era stato notificato al contribuente. Nel ricorso numero 23550/12 si deduce, quale primo mezzo di gravame, l'error in procedendo in cui la Commissione Tributaria Regionale è incorsa pronunciando la sentenza numero 87/35/12 sull'appello proposta dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di prima cure senza rilevare che detto appello non era stato notificato ad Equitalia. Dall'esame degli atti del giudizio di merito, consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato, si rileva che - nel fascicolo della causa decisa dalla Commissione Tributaria Regionale con la sentenza numero 88/35/12 non è presente l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata con cui l'atto di appello di Equitalia sarebbe stato notificato al contribuente l'appello di Equitalia, quindi, non risulta notificato al contribuente. - nel fascicolo definito con la sentenza numero 87/35/12 non è presente l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata con cui l'atto di appello dell'Agenzia delle entrate sarebbe stato notificato ad Equitalia l'appello dell'Agenzia delle entrate quindi non risulta notificato ad Equitalia. Ciò posto, osserva il Collegio che tanto nell'appello di Equitalia col secondo motivo quanto nell'appello dell'Agenzia delle entrate con l'unico motivo al giudice di secondo grado era stata devoluta la questione del perfezionamento della notifica delle cartelle aventi ad oggetto tributi erariali presupposte all'iscrizione ipotecaria. La parziale identità del devolutimi implica l'inscindibilità delle cause. Come infatti questa Corte ha più volte affermato, il concetto di causa inscindibile di cui all'art 331 cpc va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, le quali si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio sentt. 567/98, 13695/01,27152/09, 1535/10 . Ciò posto, è palese che, sulla questione della validità della notificazione delle cartelle presupposte all'iscrizione ipotecaria impugnata va evitata la formazione di giudicati diversi nei confronti del concessionario della riscossione e nei confronti dell'ente impositore si vedano, in argomento, le pronunce di questa Corte nnumero 10934/15, 24868/13 , cosicché tali parti, pur non essendo litisconsorti sostanziali, devono considerarsi, qualora entrambe abbiano preso parte al giudizio di primo grado, litisconsorti processuali, insieme al contribuente, nel giudizio di secondo grado. Da tanto discende che sia la sentenza numero 88/35/12, in cui l'appello del concessionario è stato notificato all'Agenzia delle entrate ma non al contribuente, sia la sentenza numero 87/35/12, in cui l'appello dell'Agenzia delle entrate è stato notificato al contribuente ma non al concessionario, vanno giudicate nulle per non integrità del contraddittorio la Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha rispettato né la prescrizione di cui all'articolo 335 cpc, non avendo disposto la riunione delle impugnazioni dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia, né quella di cui all'articolo 331 cpc, non avendo ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del contribuente, nel procedimento introdotto con l'appello di Equitalia, né nei confronti di Equitalia, nel procedimento introdotto con l'appello dell'Agenzia delle entrate Entrambe le sentenze impugnate con Ì ricorsi per cassazione qui riuniti vanno pertanto cassate con rinvio, in accoglimento, quanto alla sentenza numero 88/35/12, del primo motivo del ricorso numero 17967/12 R.G. e, quanto alla sentenza numero 87/35/12, del primo motivo del ricorso numero 23550/12 R.G., con assorbimento degli altri motivi di ricorso. II giudice del rinvio procederà quindi alla trattazione unitaria degli appelli dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud spa avverso la sentenza numero 7/22/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nell'integrità del litisconsorzio di tutte le parti del giudizio di primo grado cfr. Cass. 10934/15, cit. In tema di contenzioso tributario, m caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina ¡'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ciascuno dei ricorsi riuniti, assorbiti gli altri motivi, cassa entrambe le sentenze gravate e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che procederà alla trattazione unitaria degli appelli dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud spa avverso la sentenza numero 7/22/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nell'integrità del litisconsorzio di tutte le parti del giudizio di primo grado, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.