Il nuovo decreto numero 124 del Ministero della Giustizia del 10 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 198 del 27 agosto, disciplina le spese del processo penale. Viene esplicitata l’assenza del vincolo di solidarietà nell’ipotesi di più condannati ciascuno di essi pagherà una quota calcolata in parti uguali. Novità anche nell’ipotesi di processi conclusi con remissione della querela.
Nuove cifre. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 198 del 27 agosto 2014 il decreto del Ministero della Giustizia numero 124 del 10 giugno 2014 che disciplina il recupero delle spese del processo penale. Questo provvedimento aggiorna e sostituisce il precedente decreto dello scorso anno. Il testo prevede due tipologie di spese da una parte, ci sono quelle che verranno recuperate in un ammontare forfettario stabilito dalla tabella in allegato al decreto , dall’altra quelle da recuperare per intero e per quota. Per intero e per quota. Per quanto riguarda le spese da recuperare per intero e per quota, in esse rientrano quelle anticipate per pagare le consulenze tecniche e la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e la demolizione di opere abusive o la riduzione in pristino dei luoghi. Tali oneri economici verranno recuperate dal condannato nella loro interezza e, nell’ipotesi di più condannati, ciascuno di essi pagherà una quota che verrà calcolata in parti uguali. Capitolo intercettazioni. Lo stesso vale per le spese in materia di intercettazioni, con l’esplicitazione, rispetto al precedente decreto del 2013, dell’assenza del vincolo di solidarietà tra i condannati, per cui il recupero delle spese verrà operato nei confronti di ciascuno di loro in parti uguali. Se viene meno la querela Invece, riguardo alle spese forfettizzate, è stata introdotta una novità in materia di processi chiusi con remissione della querela. Mentre la disciplina precedente stabiliva che il recupero fosse fissato in 150 euro, ora le cifre verranno sdoppiate infatti, nell’eventualità di sentenza che dichiara l’improcedibilità per remissione della querela durante il giudizio di primo grado, verranno pagati 60 euro. La somma salirà a 80 euro se la sentenza arriverà nei successivi gradi di giudizio. Vengono, inoltre, confermate le cifre da addebitare al condannato per la sentenza di condanna in un giudizio ordinario a seguito di un decreto che dispone il giudizio o per patteggiamento nel primo caso, la cifra è di 180 euro, nel secondo 60 euro. Anche in questo caso, nessun vincolo di solidarietà tra condannati ognuno si troverà a pagare la somma prevista dalla tabella in allegato. A breve in vigore. La nuova disciplina introdotta dal decreto numero 124/2014 entrerà in vigore dall’11 settembre 2014, per cui rientreranno nella nuova casistica i processi penali in cui la sentenza di condanna sia divenuta definitiva dopo tale data.
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