E’ arrivato in Gazzetta Ufficiale numero 164 del 17 luglio 2014, il nuovo d.lgs numero 101 che ha recepito la Direttiva 2012/13/UE in materia di diritto all’informazione nei procedimenti penali. Il nuovo articolo 293 c.p.p. prevede l’obbligo di consegna di una comunicazione scritta, in modo da informare la persona arrestata o fermata dei suoi diritti.
Arrivato in G.U. il diritto all’informazione. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 164 del 17 luglio 2014 il d.lgs. numero 101 recante l’«attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali». La nuova normativa va ad implementare il codice di procedura penale, modificando l’articolo 293 c.p.p., introducendo l’obbligo di consegna tempestiva di una comunicazione scritta, in modo da informare la persona arrestata o fermata dei suoi diritti. Si garantisce, così, il diritto costituzionale della persona accusata di un reato di essere adeguatamente e tempestivamente informata dei diritti e delle facoltà concesse dall’ordinamento processuale, affinché comprenda l’addebito contestatogli e disponga del tempo e delle condizioni per preparare la sua difesa. Se il destinatario non conosce la lingua italiana, è prevista una prima comunicazione verbale, seguita però dalla comunicazione scritta nella lingua conosciuta dal soggetto. Dovrà essere steso il verbale dell’informazione ed il giudice, nel momento dell’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, dovrà assicurarsi della tempestiva ed efficace comunicazione. In caso contrario, la mancata informazione comporterebbe una nullità generale del provvedimento per violazione del giusto processo. Informazioni necessarie. Saranno fondamentali le informazioni riguardanti l’accusa, il diritto all’interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali, la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, di accedere agli atti del provvedimento, di informare le autorità consolari e avvisare i familiari, di accedere all’assistenza medica d’urgenza, di essere condotto in breve termine davanti ad un giudice, di comparire davanti ad esso per rendere l’interrogatorio e, infine, di impugnare l’ordinanza che dispone una misura cautelare. Anche all’indagato ed all’imputato, anche se non arrestato o fermato, dovrà essere consegnata la comunicazione scritta dei diritti, non oltre la fine delle indagini preliminari. In più, sarà previsto il diritto di conoscere eventuali modifiche della contestazione penale.
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