Rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la questione relativa ai rapporti tra sospensione della prescrizione e richiesta di rinvio del difensore per contemporaneo impegno professionale. Il nodo della questione è dato dalla natura assoluta o meno dell’impossibilità a partecipare all’udienza da parte del difensore.
Il caso. Una questione puramente tecnica ha portato un ricorso standard incardinato davanti alla Suprema Corte ad interessare le Sezioni Unite. L’imputato ricorreva davanti al giudice di legittimità per vedere riformata la pronuncia emessa nei suoi confronti dalla Corte d’appello territorialmente competente che lo aveva dichiarato colpevole di violazione del Testo unico delle accise, per avere detenuto olio lubrificante ottenuto da lavorazioni clandestine. Ricorso infondato a metà. Due delle eccezioni rilevate, vale a dire quella relativa alla nullità del decreto di citazione, in effetti dichiarata dal giudice d’appello che ne ordinava la rinnovazione, e quella relativa alla motivazione ritenuta inadeguata, venivano dichiarate infondate. Sotto quest’ultimo profilo la Corte di Cassazione sottolineava che la motivazione della sentenza di condanna era logica e adeguata perché spiegava che l’imputato aveva acquistato e detenuto presso il suo esercizio commerciale oli lubrificanti privi di ogni certificazione di provenienza, malgrado egli svolgesse la professione di smercio di parti ed accessori per autoveicoli e, per queste ragioni, ben consapevole degli obblighi di detenere merci la cui provenienza fosse certa e certificata, quindi, lecita. La doglianza relativa alla presunta buona fede dell’imputato che assumeva di aver acquistato l’olio combustibile a prezzo di mercato, pertanto, non poteva trovare accoglimento in forza di una presunzione e obbligo di conoscenza del soggetto svolgente quella determinata professione. La sentenza di condanna è avvenuta con la prescrizione già maturata? A dare una chance al ricorrente è un’altra eccezione spiegata davanti alla Corte di legittimità, un’eccezione che potrebbe essere del tutto oggettiva e “numerica” ma che ha suscitato una discussione da chiarire, per le difficoltà applicative in concreto. Una questione di lana caprina, in verità, poiché, nel caso di specie, la prescrizione sarebbe comunque maturata dopo l’emanazione della sentenza di secondo grado e, pertanto, poco rilevante per la sorte reale del ricorrente. Il difensore è impedito per contemporaneo impegno professionale quid iuris? La Sezione adita ha evidenziato che la questione giuridica riguarda la misura della sospensione del decorso della prescrizione nei casi in cui l’udienza sia rinviata per richiesta del difensore che opponga un impedimento per contemporaneo impegno professionale e, precisamente, se la sospensione possa avere una durata maggiore ai sessanta giorni da un’udienza all’altra o se debba essere contenuta nei limiti di sessanta giorni, oltre alla durata dell’impedimento. L’impedimento del difensore non è impossibilità assoluta Secondo l’orientamento maggioritario, pur riconoscendo che l’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale costituisce la base per chiedere ed ottenere il legittimo riconoscimento diritto al rinvio dell’udienza, si tratta di fatto che non costituisce un caso di impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva. Ne deriva, secondo tale tesi, che non si applicano i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione. eadem ratio della questione relativa all’adesione collettiva dalle udienze . La Suprema Corte si è già occupata della questione affermando che, pur riconoscendo che la richiesta del difensore di differimento dell’udienza in ragione dell’adesione all’astensione collettiva è tutelata dall’ordinamento che consente, appunto il rinvio, non si tratterebbe di un impedimento in senso tecnico, derivante da un’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva. In tal senso, la Cassazione ha affermato che, in detti casi, non si applica il termine massimo di sessanta giorni di sospensione del corso della prescrizione, ma che tale termine resta sospeso per tutto il periodo del differimento, anche se superiore ai sessanta giorni. Richiamando il ragionamento espresso, la giurisprudenza di legittimità maggioritaria ritiene che anche il rinvio ottenuto per contemporaneo impegno professionale del difensore, fermo restando che costituisce un diritto dello stesso ma anche una scelta – pur legittima – del difensore, non costituisce un’impossibilità assoluta, con la conseguenza che il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento e non solo per il termine massimo di sessanta giorni . Più precisamente, taluni arresti recenti Cass. penumero numero 11874/2014 e numero 2194/2014 hanno precisato che la sospensione del termine – quale conseguenza della sospensione del processo – è limitata ai sessanta giorni, oltre al tempo dell’impedimento, nel caso di rinvio per impedimento di una delle parti o di uno dei difensori, ma non nei casi di rinvio dell’udienza a seguito di specifica richiesta dell’imputato o del suo difensore. L’obiter delle Sezioni Unite. Anche le Sezioni Unite nel pronuncia Corsini numero 43428/2010 con un obiter hanno ritenuto che il disposto dell’articolo 159 co. 1 numero 3 c.p. – come novellato dalla legge numero 251/2005, meglio nota come Ex Cirielli – non possa applicarsi al di fuori delle ipotesi espressamente previste – id est, impedimento delle parti o dei difensori – escludendo dall’applicazione del “termine massimo” ivi previsto, i casi di rinvii disposti per adesione dei difensori all’astensione collettiva dalle udienze e di rinvii richiesti per concomitante impegno professionale. In altre parole, secondo le Sezioni Unite, non è possibile differire l’udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, soltanto nei casi di rinvii disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore. Contrasto di vedute. L’opposto orientamento si preoccupa della serietà del legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, richiedendo che siano dimostrati l’esistenza dell’impegno, le ragioni che rendono indispensabile l’espletamento delle funzioni difensive nel diverso procedimento, la particolare attività da presenziare, la mancanza o assenza di un altro codifensore, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale in entrambi i procedimenti, e altro ancora nei casi in cui la sede giudiziaria dove devono svolgersi i procedimenti sia la medesima come da insegnamento della pronuncia Sezioni Unite numero 4708/1992, Fogliani . Partendo da queste premesse che qualificano l’impegno professionale del difensore quale “legittimo impedimento”, l’indirizzo giurisprudenziale in parola ritiene che il legislatore abbia limitato la durata dell’effetto sospensivo, con la conseguenza che il termine per il rinvio oltre il quale non opera più la sospensione della prescrizione è di sessanta giorni successivi alla cessazione dell’impedimento. Il contemporaneo impegno professionale è impedimento assoluto? A tornare in discussione è questo aspetto su cui si fonda la soluzione del quesito formulato dalla Cassazione alle Sezioni Unite. Infatti, di recente, si è affermato che l’impedimento costituisce un’ipotesi di impossibilità assoluta e, conseguentemente, l’udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e che, in ogni caso, la sospensione della prescrizione non può avere durata maggiore.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 – 16 luglio 2014, numero 31177 Presidente Squassoni – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 16 gennaio 2014, ha confermato la pronuncia del 5 novembre 2010 resa dal Tribunale della medesima città, in composizione monocratica, che aveva dichiarato C.V. responsabile del reato cui all'articolo 40, lett. g , d.lgs. 26 ottobre 1995, numero 504 T.U. delle accise per aver detenuto, in Palermo il 10 maggio 2004, olio lubrificante per un volume complessivo di 1.200 litri, pari a 1.098 kg., ottenuto da lubrificazioni clandestine, condannandolo, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 5.154,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, C.V. affidando il gravame a tre motivi che sono di seguito riassunti. 2.1. Con il primo deduce violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. e , cod. proc. penumero per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero Assume che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione, introduttivo del giudizio d'appello, per l'irritualità ^ della notifica al domicilio eletto. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articolo 157 cod. penumero e 159, comma 1, numero 3 cod. penumero . Espone che la Corte d'appello avrebbe dovuto in ogni caso dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione sul rilievo che la causa estintiva, avuto riguardo alla data di consumazione del reato, era maturata in data 10 novembre 2011, cui andavano aggiunti i periodi di sospensione disposti nei due gradi di giudizio pari ad anni uno, mesi sette e giorni quattordici , facendo così slittare il termine prescrizionale al 24 giugno 2013. Secondo l'assunto del ricorrente, ai fini del computo del termine necessario a prescrivere in relazione agli eventi che sono stati ritenuti idonei dalla Corte d'appello a sospendere il termine di prescrizione, non andavano calcolati a i termini di quarantanove giorni e di sessantasei giorni quanto, rispettivamente, ai rinvii disposti dal 9 maggio 2008 al 27 giugno 2008 e dal 27 novembre 2009 al 5 febbraio 2010 giacché, sebbene i differimenti fossero stati disposti per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, in entrambi i casi era prevista l'audizione di un teste che, quantunque citato, non era presente b i termini, per intero, di cento quarantasette giorni e di sette mesi e sedici giorni quanto, rispettivamente, ai rinvii dal 19 maggio 2011 al 13 ottobre 2011 e dal 20 novembre 2012 al 4 luglio 2013 giacché, essendo i differimenti stati disposti per concomitante impegno professionale del difensore e dunque in presenza di un legittimo impedimento, la prescrizione doveva ritenersi sospesa, in entrambi i casi, solo per il periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 157, comma 1, numero 3 cod. penumero . Deduce pertanto che la prescrizione era già maturata al momento della definizione del giudizio di secondo grado e la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la causa estintiva del reato. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. e , cod. proc. penumero dolendosi della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene come la responsabilità penale sia stata affermata senza che la Corte territoriale avesse tenuto conto della buona fede del ricorrente desumibile dalla circostanza di aver acquistato l'olio combustibile al prezzo di mercato. Considerato in diritto 1. Il primo ed il terzo motivo di gravame sono ad avviso del Collegio manifestamente infondati. 1.1. Quanto al primo motivo, all'evidenza pregiudiziale, la manifesta infondatezza si coglie considerando che la Corte d'appello, all'udienza del 4 luglio 2013, ha accolto l'eccezione difensiva dichiarando la nullità della notificazione del decreto di citazione, ordinando la rinnovazione dell'atto nullo foll. da 46/50 del fascicolo per il dibattimento d'appello . 1.2. Il terzo motivo di gravame si risolve in una censura non consentita, avendo la Corte di appello, con logica ed adeguata motivazione, come tale non censurabile in sede di legittimità, accertato che il ricorrente acquistava e deteneva presso il suo esercizio commerciale oli lubrificanti sforniti del tutto di ogni certificazione di provenienza, nonostante egli fosse un soggetto professionalmente dedito allo smercio di parti ed accessori per autoveicoli, come tale/perfettamente a conoscenza della necessità di dover detenere merci aventi provenienza certa e quindi lecita. 2. Quanto al secondo motivo, si registrano orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità nei limiti che, di seguito specificati, appaiono rilevanti per la definizione della regiudicanda. Va preliminarmente precisato che, se anche non si tenesse conto v. sub 2.2. lett. a del ritenuto in fatto della sospensione dei termini di prescrizione con riferimento al caso di rinvii disposti per la concomitante presenza di due fatti legittimanti il differimento del dibattimento, l'uno riferibile al difensore nella specie, adesione ad una iniziativa della categoria di astensione dalle udienze , l'altro ad esigenze di acquisizione della prova nella specie, per l'assenza di un teste da escutere , la causa estintiva sarebbe comunque maturata dopo l'emanazione della sentenza di secondo grado sull'irrilevanza in tal caso dell'evento sospensivo Sez. 5, numero 49647 del 02/10/2009, Delli Santi, Rv. 245823 nonché Sez. 6, numero 41557 del 05/10/2005, Mele, Rv. 232835 . Ciò che rileva è dunque se, nell'ipotesi d'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, la sospensione della prescrizione possa avere una durata maggiore ai sessanta giorni da udienza a udienza o se debba essere contenuta nei limiti di sessanta giorni, oltre alla durata dell'impedimento nel caso di specie, di regola, 60+1 , maturando la prescrizione, in tal caso, il 9 dicembre 2013, e dunque anteriormente all'emanazione della sentenza d'appello 16 gennaio 2014 , mentre nell'ipotesi di calcolo per intero del periodo di differimento la prescrizione maturerebbe in data 21 agosto 2014. 3. Un primo, maggioritario, orientamento inaugurato da Sez. 1, numero 44609 del 14/10/2008, Errante, Rv. 242042 è nel senso che l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non da luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'articolo 159, comma primo, numero 3, cod. penumero , nel testo introdotto dall'articolo 6 della L. 5 dicembre 2005 numero 251. Secondo tale indirizzo, la fattispecie impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale va trattata, per identità di ratio , conformemente all'altra astensione collettiva dalle udienze già in precedenza scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità Sez. 3, numero 4071 del 17/10/2007, dep. 28/01/2008, Regine, Rv. 238544 Sez. 5, numero 44924 del 14/11/2007, Marras ed altro, Rv. 237914 Sez. 2, numero 20574 del 12/02/2008, Rosano, Rv. 239890 Sez. 1, numero 25714 del 17/06/2008, Arena, Rv. 240460 e risolta nel senso che la richiesta del difensore di differimento dell'udienza motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce tuttavia impedimento in senso tecnico in quanto non discende da un'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione del corso della prescrizione che resta sospeso per tutto il periodo del differimento. Allo stesso modo, secondo quanto stabilito dalla sentenza Errante, anche il rinvio chiesto ed ottenuto per contemporaneo altro impegno professionale del difensore, costituisce espressione non di un'impossibilità assoluta a partecipare all'udienza, ma di una scelta del difensore stesso che, per quanto legittima, comporta il diritto al rinvio dell'udienza ma non da luogo ad un caso di sospensione per impedimento e quindi il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento. 3.1. Nel medesimo senso la Seconda e la Terza Sezione rispettivamente sentenza Tatavitto Sez. 2, numero 41269 del 03/07/2009, dep. 27/10/2009 e sentenza Scintu Sez. 3, numero 13941 del 19/12/2011, dep. 12/04/2012, entrambe non massimate hanno osservato, richiamando in motivazione la sentenza Errante numero 44609 del 14/10/2008, cit. che il contemporaneo impegno professionale del difensore, quantunque tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva sicché non da luogo ad un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione di cui all'articolo 159 cod. penumero , comma 1, numero 3 così come introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, numero 251, articolo 6, con la conseguenza che il termine resta sospeso per tutto il periodo del differimento. 3.2. Lo stesso principio di diritto è stato riaffermato, nei medesimi sensi e rinviando alla sentenza Errante, dalla Seconda Sezione Sez. 2, numero 17344 del 29/03/2011, Ciarlante, Rv. 250076 , sul presupposto che la sospensione del termine di prescrizione, come conseguenza della sospensione del processo, è limitata al periodo di sessanta giorni, oltre al tempo dell'impedimento, nel caso di rinvio dell'udienza per impedimento di una delle parti o di uno dei difensori, ma non anche, come nell'ipotesi d'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, in caso di rinvio dell'udienza a seguito di richiesta dell'imputato o del suo difensore. 3.3. Anche la Sesta Sezione Penale, ribadendo l’ eadem ratio tra il differimento dell'udienza chiesto dal difensore per l'adesione all'astensione collettiva di categoria e quello chiesto per concorrente impegno professionale, ha affermato sentenza S.A.M. Sez. 6, numero 26071 del 08/06/2011, dep. 04/07/2011, non massimata che l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non da luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'ari . 159 cod. penumero , comma 1, numero 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, numero 251, articolo 6, così come il rinvio disposto per adesione dei difensori all'astensione indetta dalle Camere penali. 3.4. Recentemente la Seconda Sezione sentenza Farina ed altro, numero 11874 del 31 gennaio - 12 marzo 2014 non massimata in tal senso anche la sentenza Palisto numero 2194 del 2014 della stessa sezione ha ribadito che la sospensione del termine di prescrizione, come conseguenza della sospensione del processo, è limitata al periodo di sessanta giorni, oltre al tempo dell'impedimento, nel caso di rinvio dell'udienza per impedimento di una delle parti o di uno dei difensori, ma non anche in caso di rinvio dell'udienza a seguito di richiesta dell'imputato o del suo difensore richiamandosi sez. 1, numero 5956 del 04/02 2009, Tortorella, Rv. 243374, dove tuttavia non è dato comprendere quale sia la fattispecie, se cioè astensione collettiva o se concorrente impegno professionale, sulla quale la detta pronuncia si innesta, numero d.r. , aggiungendo come vi sia “ ormai univoca e condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non da luogo pertanto ad un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'articolo 159, co. 1, numero 3, del codice penale, nel testo introdotto dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005 numero 251 cfr. per tutte sez. 2, numero 17344 del 29.3.2011, Ciarlante, rv. 250076 conf. sez. 1 numero 44609 del 14.10.2008, Errante, rv. 242042 . 3.5. Un avallo a tale orientamento potrebbe riconoscersi in un'affermazione, in verità incidentale, contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite Corsini Sez. U, numero 43428 del 30/09/2010, Corsini laddove si afferma che il novellato disposto dell'articolo 159, comma primo, numero 3, cod. penumero non può applicarsi al di fuori delle ipotesi ivi espressamente previste impedimento delle parti o dei difensori e, quindi, in particolare, per quanto rileva ai fini in discorso, ai rinvii disposti per adesione dei difensori all'astensione indetta dalle Camere penali o per concomitante impegno professionale del difensore. In tal senso si è già coerentemente pronunciata questa Corte con specifico riferimento sia alla prima Sez. 5, numero 18071 del 08/02/2010, dep. 12/05/2010, Rv. 247142 conformi numero 44924 del 2007, Rv. 237914, numero 4071 del 2008, Rv. 238544, numero 20574 del 2008, Rv. 239890, numero 25714 del 2008, Rv. 240460, numero 33335 del 2008, Rv. 241387 che alla seconda ipotesi Sez. 1, numero 44609 del 14/10/2008, dep. 01/12/2008, Rv. 242042 . Va infatti ricordato come la sentenza Corsini abbia affermato il principio di diritto per il quale ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, deve tenersi conto della disposizione per cui, in caso di sospensione del processo per impedimento dell'imputato o del suo difensore, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, soltanto con riguardo ai rinvii disposti dopo la sua introduzione, avvenuta con la I. 5 dicembre 2005, numero 251 Sez. U, numero 43428 del 30/09/2010, cit., Rv. 248383 , esaminando funditus solo siffatto aspetto. 3.6. Per completezza, va segnalato come Cass. Sez. 6, numero 1826 del 2014 e Cass. Sez., 3, numero 19856 del 2014 abbiano recentemente approfondito, anche con specifico riferimento ai procedimenti camerali, la natura giuridica della fattispecie relativa all'astensione collettiva dalle udienze, potendo una tale ricognizione avallare o meno il presupposto che origina l'indirizzo giurisprudenziale in precedenza riportato circa la comunanza di ratio tra la fattispecie dell'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale e quella dell'astensione collettiva dalle udienze. 4. Al precedente orientamento si contrappone comunque un opposto indirizzo che può farsi risalire alle sentenze di questa Sezione Sez. 3, numero 13766 del 06/03/2007, dep. 04/04/2007, Medico nonché Sez. 3, numero 17218 del 03/03/2009, dep. 23/04/2009, Girotti ed altro, entrambe non massimate che, sulla scia dell'arresto delle Sezioni Unite Fogliani Sez. U, numero 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828 e qualificando come legittimo impedimento il concomitante impegno professionale del difensore, a condizione che venga fornita rigorosa dimostrazione di esso secondo cadenze predeterminate. dimostrazione non solo dell'esistenza dell'impegno, ma anche delle ragioni che m rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive nel diverso procedimento ragioni che debbono essere correlate alla particolarità dell'attività da presenziare, alla mancanza od assenza di un altro codifensore ed all'impossibilità di avvalersi di un sostituto - ai sensi dell'articolo 102 cod. proc. penumero - sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire, con l'ulteriore sottolineatura che, quando l'impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso la stessa sede giudiziaria, alla verifica della possibile designazione di un sostituto deve aggiungersi quella di una possibile variazione di orario ed inoltre quando si deducano più impegni concomitanti, il difensore, non potendo essere contemporaneamente presente in diverse aule o sedi giudiziarie, deve segnalare al giudice quello che ritiene improcrastinabile indicando le relative ragioni , espressamente affermano come il legislatore, con le modifiche all'articolo 159 cod. penumero introdotte con la L. numero 251 del 2005, abbia limitato la durata dell'effetto sospensivo stabilendo, in sessanta giorni successivi alla cessazione dell'impedimento, il termine per il rinvio oltre il quale non opera più la sospensione, con conseguente impossibilità di calcolare in essa il periodo eccedente . 4.1. Nel solco di tale indirizzo si segnala la sentenza Bova della Quinta Sezione Sez. 5, numero 34835 11/07/2011, dep.26/09/2011, non massimata che, ponendo le basi per una possibile distinzione, senza tuttavia particolari approfondimenti, tra l'ipotesi della richiesta di rinvio per adesione all'astensione collettiva dalle udienze e quella del concomitante impegno professione del difensore e, qualificato quest'ultimo come legittimo impedimento, ha ritenuto che, in siffatti casi, il periodo di sospensione non può superare i sessanta giorni più uno, vale a dire quello del legittimo impedimento . 4.2. Recentemente infine la sentenza La China della Quarta Sezione ha affermato funditus il principio di diritto in base al quale l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, di talché l'udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all'articolo 159, comma primo, numero 3, cod. penumero , nel testo introdotto dall'articolo 6 della L. 5 dicembre 2005, numero 251 Sez. 4, numero 10926 del 18/12/2013, La China, Rv. 258618 . Nel pervenire a tale conclusione, la pronuncia si è fatta carico di ricostruire, partendo proprio dalla sentenza Fogliani ed incrociando il percorso argomentativo già in precedenza disegnato dalle richiamate sentenze Girotti e Medico di questa Sezione, la fattispecie dell'impedimento del difensore per concorrente impegno professionale, sussumendola nell'ambito dell'impedimento assoluto, dissentendo dall'opposto orientamento che, assimilando l'impedimento giustificato dal concomitante impegno professionale in altro procedimento del difensore alla richiesta di differimento per le più varie ragioni, sia pure attinenti al miglior esercizio della difesa, finisce col porsi in contrasto con la ricostruzione d'assetto operata in sede di S.U. , radicando perciò il contrasto dal quale origina il quesito se l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale costituisca o meno un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, con la conseguenza che, qualora ricorra la prima ipotesi, l'udienza non possa essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non possa comunque avere una durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all'articolo 159, comma primo, numero 3, cod. penumero . 5. In considerazione perciò di un così radicato contrasto e comunque al cospetto dell'evidente speciale importanza della questione - dalla cui soluzione dipende l'applicazione di una causa estintiva del reato o la conferma definitiva della sanzione penale irrogata dal Giudice del merito con l'eventuale passaggio di status che conseguentemente ne deriva - s'impone l'intervento regolatore delle Sezioni Unite Penali. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite Penali.