Sanzione massima per l’uomo fermato dalla polizia municipale 500 euro. Multa ridotta poi dai giudici. Ma la battaglia giudiziaria resta aperta, perché è da approfondire la legittimità dell’ordinanza firmata dal sindaco di un Comune abruzzese e finalizzata a combattere il fenomeno della prostituzione in strada.
Stop alle trattative a bordo strada tra l’automobilista potenziale cliente e la prostituta. A stabilirlo è un’ordinanza ad hoc del sindaco di un Comune abruzzese. A pagarne le conseguenze un uomo, condannato a pagare 250. Ma la legittimità della disposizione firmata dal primo cittadino’ è tutta da dimostrare Cassazione, ordinanza n. 18073, Sesta sezione Civile, depositata oggi Beccato . Fatale, per un’automobilista, è il parcheggio’ improvvisato a bordo strada per trattare’ con una prostituta. Conseguenziale è la ordinanza ingiunzione del Comune per violazione di ordinanza sindacale che proibisce di fermarsi con autoveicolo in prossimità di esercente il meretricio sulla via pubblica . Obiettivo del Comune è combattere il fenomeno della prostituzione in strada , che offende la pubblica decenza e, allo stesso tempo, crea rischi alla sicurezza della circolazione . E, in questa ottica, ad accompagnare l’ordinanza vi è anche l’allestimento, d’intesa con la Polizia Municipale, di un controllo periodico delle strade più frequentate’, finalizzato a multare tutti i responsabili di eventuali violazioni . Multa da 500 euro il massimo previsto dall’ordinanza , in questo caso, ma ridotta a 250 euro dai giudici. Nessun dubbio, però, sulla violazione compiuta dall’automobilista beccato’ dai vigili urbani. Poteri e limiti. Ad avviso dell’uomo, però, di fondo, vi è la illegittimità dell’ordinanza sindacale, viziata , viene sostenuto nel ricorso in Cassazione, da eccesso di potere . Soprattutto tenendo presente la sentenza 115 del 2011 della Corte Costituzionale, con cui è stata ritenuta non sostenibile la possibilità per il sindaco, quale ufficiale del governo di adottare provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza . Ebbene, questa visione viene ritenuta corretta dai giudici del Palazzaccio, i quali ricordano che è stata valutata in modo negativo la attribuzione ai sindaci del potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur on potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico . Tale responso dei giudici costituzionali è legato a tre considerazioni primo, non è prevista una delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell’imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati secondo, la pubblica amministrazione può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto, in via generale, è previsto dalla legge terzo, in assenza di una valida base legislativa, gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci . Evidenti, quindi, le perplessità manifestate rispetto alla ordinanza sindacale contestata dall’automobilista, perplessità fortissime che però potranno essere superate solo attraverso la valutazione della legittimità della disposizione ordinanza sindacale posta a base della sanzione comunale . Valutazione, questa, affidata ai giudici del Tribunale, e da realizzare alla luce dei principii sanciti dalla Corte Costituzionale in ordine ai poteri del sindaco in materia di sicurezza urbana .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 24 aprile - 25 luglio 2013, n. 18073 Presidente Goldoni Relatore D’Ascola Svolgimento del processo 1 Il giudice di pace di Pescara ha respinto nel 2010 l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione n. 479 del comune di Montesilvano per la violazione di ordinanza sindacale che proibiva di fermarsi con autoveicolo in prossimità di esercente il meretricio sulla via pubblica. Ha ridotto la sanzione da 500 a 250 euro e compensato le spese. Il tribunale di Pescara con sentenza 7 aprile 2011 ha rigettato l'appello dell'opponente e lo ha condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. L'opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 aprile 2011. Il comune di Montesilvano è rimasto intimato. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo l'accoglimento del ricorso. 2 Il primo motivo di ricorso denuncia vizi di motivazione e violazione dell'art. 54 d.lgs. numero /00 e DM Interno 5-8-2008 e artt. 7 e 157 CdS. Sostiene che l'ordinanza comunale è viziata da eccesso di potere e invoca tra l'altro la sentenza della Corte Cost. n. 115/11, con la quale è stato stabilito che è incostituzionale l'art. 54, 4 comma, d.leg. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 1 comma, l. 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in cui consente che il sindaco, quale ufficiale del governo, adotti provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza . 3 Il ricorso è fondato. La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disposizione citata - attribuendo ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico - viola, da un lato, la riserva di legge relativa di cui all'art. 23 cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell'imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati dall'altro, viola l'ulteriore riserva di legge relativa di cui all'art. 97 cost., poiché la p.a. può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge e viola, infine, anche l'art. 3, comma 1, cost., in quanto, in assenza di una valida base legislativa, gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. Ne consegue che spetta al giudice di merito il compito di valutare nuovamente la legittimità della disposizione ordinanza sindacale posta a base della sanzione comunale, alla luce di principi sanciti dalla Corte Costituzionale in ordine ai poteri del Sindaco in materia di sicurezza urbana. Dovrà quindi verificare se l'ordinanza trovasse copertura normativa soltanto nella norma di legge dichiarata incostituzionale o fosse compatibile con il limitato potere in materia, abnormemente ampliato dal legislatore del 2008. 4 Fondato è anche ill secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 91 e 112 cpc in relazione alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, adottata in difetto di specifico motivo di appello incidentale da parte del Comune, vittorioso in primo grado, che non si era però lamentato della compensazione disposta dal giudice di pace. Sul punto il tribunale ha violato il principio posto da Cass. Su 15559/03 e Cass. 6540/00, secondo cui il giudice di appello, nel caso di rigetto del gravame, non puo', in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado. 5 Resta assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Pescara per il riesame dell'appello alla luce della modifica normativa causata dalla sentenza 115/11 . Provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del tribunale di Pescara, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.