Con la Circolare congiunta del 10 luglio 2014, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Interno hanno disposto la proroga al 31 dicembre 2014 del termine, originariamente fissato al 20 agosto prossimo, per la presentazione delle istanze, a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. del 25 novembre 2013, per l'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel Paese d'origine.
Rinvio. Prorogato alle ore 24.00 del 31 dicembre 2014 il termine - originariamente fissato al 20 agosto prossimo dalla nota congiunta del 16 dicembre 2013 - per la presentazione delle istanze, a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. del 25 novembre 2013 «Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013» •per l'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel Paese d'origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Immigrazione d.lgs. numero 286/1998 e successive modifiche , per i quali il citato D.P.C.M. ha fissato la quota pari a 3000 ingressi •per la conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di un Paese terzo da altro Stato membro UE, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato quota pari a 1000 ed autonomo quota pari a 250 ai sensi dell'articolo 9-bis T.U. «Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro» . La proroga è stata disposta dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Interno, con la Circolare congiunta del 10 luglio 2014 numero 35/0004319 , alla luce del ridotto utilizzo delle quote in esame per una percentuale pari al 5,6% della quota, riguardo agli ingressi ex articolo 23 T.U da parte degli Sportelli Unici Immigrazione. Verifica dei requisiti. La Circolare, rinviando per quanto non specificato alla su indicata nota del 16 dicembre 2013, dispone che, per gli ingressi ex articolo 23 T.U., a fronte delle istanze pervenute al SUI, le Direzioni territoriali del Lavoro, verificata la sussistenza dei requisiti per l’assunzione, segnalano l’esigenza di quote, con i relativi elementi identificativi dell’istante, alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro che, dopo aver riscontrato che il nominativo dei lavoratori rientri tra quelli inseriti nelle liste predisposte sulla base di comunicazioni inviate dai Paesi in cui sono stati svolti i programmi di istruzione e formazione, attribuiscono le relative quote tramite il sistema informatizzato SILEN. fonte www.lavoropiu.info
TP_LAV_14circMinLav_s