No, perché aveva l’obbligo di eccepirli durante il giudizio, atteso che erano fondamentali per la sua definizione. Fattispecie relativa alle sentenze De Luca v. Italia e Pennino v. Italia nelle quali la CEDU, sez. II, il 24/09/13, ha condannato l’Italia a risarcirli con una somma rispettivamente € 55.000 ed € 35.000, oltre oneri di legge, per la violazione degli articolo 1 protocollo addizionale 1 e 6 § .1 Cedu per il mancato saldo dei debiti della PA dissestata.
Sono questi i motivi per i quali la CEDU sez. II ha rigettato, in data 8/7/14, la richiesta di revisione di dette sentenze avanzata dall’Italia. Il caso. Si rinvia in toto alle citate condanne del 2013 quella Pennino è disponibile in italiano sul sito del Ministero di Giustizia . Pennino e De Luca sono due anziani cittadini che vantavano crediti nei confronti del Comune di Benevento, che nel 1993 «dichiarò lo stato di dissesto conformemente al decreto legislativo numero 66/1989 in seguito modificato dalla legge numero 68 del 19 marzo 1993, poi dai decreti legislativi numero 77 del 25 febbraio 1995 e numero 267 del 18 agosto 2000 ». Nel 1994 fu commissariato OSL . L’articolo 248 di questo ultimo norme sugli enti dissestati «prevedeva che, dalla dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, non potesse essere intrapresa o proseguita alcuna azione esecutiva relativamente ai crediti riportati nell’elenco stilato dall’OSL. Ai sensi del § .4 di quella stessa disposizione, nel periodo in questione, all’ente dissestato non potevano essere richiesti su tali crediti interessi legali o una rivalutazione monetaria». IL CDS 5578/01 lo interpretò nel senso che fosse inopponibile «ai crediti nei confronti di un ente locale ritenuti certi ed esigibili per effetto di una sentenza pronunciata dopo la dichiarazione di dissesto finanziario, e ciò anche se tali crediti erano sorti anteriormente. Pertanto, relativamente a tali crediti era possibile intraprendere un’azione esecutiva». La L. numero 140/04, invece, dichiarò che da allora era opponibile «anche ai crediti sorti prima del 31/12 dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, e ciò anche quando essi siano stati accertati con provvedimento giurisdizionale successivo a tale data» CdS numero 3715/04 e numero 6438/05 . I ricorrenti avevano intrapreso le azioni rispettivamente nel 1987, conclusa nel 2000 e nell’1992 conclusa il 18/11/03 ma la sentenza fu depositata il 10/2/04 e rifiutarono l’offerta di transazione dell’OSL, a conclusione di una procedura semplificata, pari all’80% del credito vantato, dopo che i ricorsi al Tar, per l’ottemperanza delle sentenze civili, furono dichiarati inammissibili. Da qui dette violazioni della Cedu. Il Governo ha chiesto la loro revisione evidenziando che, nel 2009 e nel 2012, il Comune aveva pagato il suo debito, comprensivo degli oneri di legge, ai ricorrenti rectius nel caso De Luca alla sua erede è stata respinta essendo fatti noti o che potevano esser conosciuti nelle more del processo. La revisione del processo presso la CEDU. Il nostro ordinamento prevede ricorsi straordinari, a motivi vincolati, azionabili con gli istituti della revoca articolo 395 c.p.c. ss, espressamente richiamata anche dal diritto ammnistrativo, applicabile alla fattispecie, v. amplius Torsello, La revocazione nella giurisprudenza amministrativa e della revisione articolo 630 ss c.p.p. sono giudizi nuovi ed autonomi da quelli di cui si chiede un nuovo vaglio. Presso la CEDU, invece, è una riapertura del processo, tanto che è affidata alla sezione che ha emesso la pronuncia contestata. È una procedura che riveste un carattere eccezionale, poiché non è prevista dall’articolo 44 Cedu le sentenze sono definitive , bensì dall’articolo 80 del regolamento interno della Corte, perciò sottoposta ad un esame particolarmente stringente delle condizioni di ricevibilità del ricorso revisione Pardo v. Francia del 10/7/96 . È azionabile solo «in caso di scoperta di un fatto che, per sua natura, avrebbe potuto essere decisivo per le definizione del caso già deciso e che, all’epoca del giudizio di cui si chiede la revisione ndr , non era noto alla Corte o ragionevolmente conoscibile dalle parti» revisione Stoicescu v. Romania del 24/9/04 . Decisone della CEDU sul punto. Pur ammettendo il lungo lasso di tempo 9 anni circa tra la presentazione dei ricorsi e l’emissione delle sentenze, dando atto della distinzione eccepita dalla difesa dei ricorrenti tra danni patrimoniali cui si riferisce il saldo invocato in questa sede e morali liquidati nelle decisioni del 2013 , ribadisce le motivazioni delle sentenze sulle carenze dello Stato, che si è sostituito in tot o alla PA dissestata e dell’OSL. Rileva come questo fatto fosse anteriore alla definizione di tali liti, delimitasse l’arco temporale del pregiudizio vantato ex adverso e, quindi, fosse essenziale per la sua corretta decisione revisione Grossi ed altri v. Italia del 30/10/12 . Infine poteva essere facilmente noto o conoscibile dall’Italia, che non avendolo eccepito, come suo dovere, nelle more del processo, non ha evitato che la sua sentenza costituisse un indebito arricchimento dei ricorrenti, potendo essi adire le competenti Corti nazioni per la soddisfazione del danno morale. Infine lo Stato aveva l’obbligo d’informarsi preventivamente circa le avvenute refusioni avendo violato i suoi doveri, per quanto sopra esplicato, la revisione è stata rigettata.
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