“Possiamo fare un prelievo?” chiede la Polizia. “Sto bene” non è la risposta esatta

Integra il reato previsto dall’articolo 187, commi 3 e 4, c.d.s. il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, da parte di chi è sospettato di essersi messo alla guida sotto l’effetto di stupefacenti, motivato sul fatto di non aver riportato alcuna lesione. Infatti, finalità terapeutiche ed investigative procedono su binari diversi.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 29287, depositata il 4 luglio 2014. Il caso. Il tribunale di Ascoli Piceno condannava un uomo che, trovato alla guida in condizioni tali da ipotizzare l’assunzione di stupefacenti, si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti dall’articolo 187, commi 3 e 4, c.d.s L’imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che fosse suo diritto rifiutare dei trattamenti sanitari non necessitati, in quanto non aveva subito alcuna lesione nell’evento. Era, perciò, legittima la sua negazione del consenso a degli esami medici che miravano soltanto a stabilire se avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. Un conto sono gli accertamenti per finalità medichePer la Corte di Cassazione, però, questo ragionamento non sta in piedi. I giudici di legittimità concordano, infatti, con i loro colleghi di merito, secondo cui l’uomo si era evidentemente confuso tra la situazione in cui, al di fuori di necessità diagnostico-terapeutiche, venga prelevato del liquido ematico nonostante il dissenso del soggetto interessato, che è quindi inutilizzabile come prova, e quella, ben diversa, nella quale si ipotizzi che una persona si sia messa al volante in stato di alterazione e rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti dal c.d.s un altro sono quelli a scopo investigativo. Perciò, gli accertamenti a cui il ricorrente si era sottratto non corrispondevano a quelli, anche invasivi, praticati per necessità terapeutiche nel caso in cui le lesioni riportate necessitino di cure e trattamento ospedaliero. Al contrario, erano esami richiesti dagli agenti operanti quando si ha motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 maggio – 4 luglio 2014, numero 29287 Presidente Sirena – Relatore Grasso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 28/2/2012, giudicato V.P. colpevole del reato di cui all'articolo 187, comma 8, cod. della str., perché, colto alla guida in condizioni psicofisiche tali da far ritenere che si trovasse alterato a cagione dell'assunzione di sostanze psicotrope, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo, condannò il medesimo alla pena stimata sospesa di giustizia. 2. La Corte d'appello di Ancona, alla quale l'imputato s'era rivolto, con sentenza del 16/5/2013, confermò la statuizione di primo grado. 3. Con l'unitaria censura l'impugnante denunzia vizio motivazionale in questa sede rilevabile. Queste, in sintesi, le argomentazioni addotte a sostegno del gravame poiché era diritto dell'imputato rifiutare i trattamenti sanitari non necessitati dalle sue condizioni, costui, il quale non aveva riportato nell'occorso lesioni di sorta, legittimamente aveva negato il proprio consenso a sottoporsi ad esami medici volti esclusivamente a verificare se avesse fatto uso di sostanze psicotrope o alcoliche. Considerato in diritto 4. Trattasi di ricorso inammissibile a cagione della sua manifesta infondatezza. Il ricorrente, infatti, limitandosi a reiterare la sua opinione interpretativa, omette del tutto di confrontarsi con le corrette osservazioni rese sul punto dalla Corte territoriale, la quale aveva precisato che «l'appellante sembra confondere l'ipotesi in cui, al di fuori di necessità diagnostico-terapeutiche, venga prelevato liquido ematico nonostante il dissenso dell'imputato, che importa - secondo il prevalente indirizzo interpretativo - l'inutilizzabilità della prova dall'ipotesi in cui il soggetto nel caso in cui ci sia motivo di ritenere che sia alla guida in stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla normativa del codice della strada. La seconda ipotesi si è verificata nel caso in esame, ed ha integrato pienamente il reato formale contestato all'imputato e per il quale esso è stato condannato». Invero i commi 2, 2bis e 3 dell'articolo 186, richiamati dall'articolo 187, cod. della str. così testualmente dispongono « 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità' fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale. 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia ` stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.» Dal testo normativo riportato risulta evidente che gli accertamenti ai quali l'imputato illegittimamente si sottrasse non corrispondono affatto a quelli, anche invasivi, praticati per necessità terapeutiche nel caso in cui le lesioni riportate necessitino di cure e trattamento ospedaliero. Trattasi, al contrario, di esami richiesti dagli agenti operanti quando si ha motivo di ritenere che «il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» e non necessiti di cure e trattamento ospedaliero. E' bene soggiungere che, peraltro, a dispetto di quel che assume il ricorrente, la denegazione del consenso, idonea a paralizzare l'accertamento di tipo invasivo, non eliderebbe comunque la penale responsabilità penale del soggetto per essersi sottratto all'esame. 5. L'epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, nella misura stimata congrua, di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.