In presenza dei presupposti previsti dall’articolo 384, comma 1, c.p.p. arresto in flagranza e fermo , il pm può disporre il fermo anche nei confronti di una persona detenuta per un precedente titolo di custodia cautelare, che debba essere rimessa in libertà per ragioni esclusivamente formali.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 28471, depositata il 2 luglio 2014. Il caso. Il gip del tribunale di Verona convalidava il fermo di un imputato per il reato di detenzione illecita a fini di cessione di sostanze stupefacenti, applicando la misura custodiale detentiva carceraria. L’uomo ricorreva in Cassazione, contestando al gip di aver ritenuto sussistente il pericolo di fuga a seguito dell’immediata scarcerazione disposta precedentemente dal tribunale del riesame per l’inosservanza del termine previsto dall’articolo 309, commi 5 e 10, c.p.p Secondo il gip, il ricorrente era inserito stabilmente in un’organizzazione criminale, che avrebbe potuto dargli, una volta libero, la possibilità di fuggire. Ciò veniva ricavato dall’ingente quantità di droga trasportata, pari ad 800 grammi, che difficilmente sarebbe stata affidata ad uno sconosciuto. Inoltre, si lamentava l’illegittimità del fermo, non essendovi stata la preventiva liberazione formale del fermato, la cui scarcerazione era stata disposta per motivi formali. La Corte di Cassazione ritiene il ricorso manifestamente infondato. Indizi, non prove. Da una parte, il ricorrente chiede alla Corte una diversa valutazione del ruolo da lui rivestito nel fatto, cioè un giudizio su una questione di fatto, inammissibile in sede di legittimità. Inoltre, in tema di fermo, gli specifici elementi da cui desumere il pericolo di fuga non devono essere tali da poter fornire la prova diretta del progetto di fuga. Essendo la fuga un avvenimento futuro ed incerto, la probabilità del suo verificarsi può, infatti, essere desunta da elementi indiziari. Questi erano stati ritenuti sussistenti dal gip, che aveva individuato l’esistenza di qualificati contatti dell’imputato con ambienti malavitosi, i quali, pertanto, rendevano verosimile la possibilità di fuga del medesimo. Fermo dopo la scarcerazione. Per quanto riguarda la dedotta illegittimità del fermo, in mancanza della preventiva liberazione del ricorrente, disposta dal tribunale del riesame per motivi formali, la Cassazione ricorda che, in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 384, comma 1, c.p.p. arresto in flagranza e fermo , il pm può disporre il fermo anche nei confronti di una persona detenuta per un precedente titolo di custodia cautelare, che debba essere rimessa in libertà per ragioni esclusivamente formali. Da ciò, deriva l’inammissibilità anche di tale motivo di ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 giugno – 2 luglio 2014, numero 28471 Presidente Fiale – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 8/11/2013, depositata in pari data, il GIP del tribunale di VERONA convalidava il fermo di U.J. , applicando la misura custodiale detentiva carceraria per il reato detenzione illecita per fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo eroina, occultata all'altezza del polpaccio della gamba dx, tra i jeans e di pantaloni di una tuta ginnica che indossava al momento del controllo fatto contestato come commesso in data omissis . 2. Ha proposto personalmente ricorso l'U. , impugnando la predetta ordinanza e deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero . 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'articolo 606, lett. b , c.p.p. in relazione all'articolo 384 c.p.p In sintesi, il ricorrente muove all'ordinanza impugnata una censura di violazione di legge penale per aver il GIP ritenuto di convalidare il fermo pur in assenza del pericolo di fuga, non sussistendo nel caso di specie specifici elementi da cui potersi desumere il reale e concreto pericolo che il ricorrente potesse darsi alla fuga a seguito dell'immediata scarcerazione disposta dal Tribunale del riesame per l'inosservanza del termine di cui all'articolo 309, commi 5 e 10, c.p.p. Il pericolo di fuga, in particolare, sarebbe stato desunto dal GIP in quanto il ricorrente sarebbe inserito stabilmente in un'organizzazione criminale che gli darebbe, una volta libero, la possibilità di fuggire e di sottrarsi al processo ciò si ricaverebbe dal fatto che al ricorrente non sarebbe mai sta affidata una quantità così ingente di stupefacente del tipo cocaina, pari ad 800 gr., da trasportare da a , transitando per . Detta valutazione sarebbe errata, attesa la veste di corriere del ricorrente questi, in particolare, si definisce un manovale del crimine e non un soggetto stabilmente inserito in un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, come emergerebbe a dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di interrogatorio svolto in sede di convalida dell'arresto il omissis b dalle modalità rudimentali di occultamento dello stupefacente dalle modalità con cui lo stupefacente è stato rinvenuto dai CC dalla condotta tenuto dal medesimo al momento del suo arrivo a . Tanto dedotto in fatto, il ricorrente cesura, in particolare, la ricorrenza del pericolo di fuga, evidenziando che è soggetto identificato a mezzo di passaporto, svolge attività lavorativa regolare essendo titolare di partita IVA e di una ditta individuale ed è titolare di un permesso di soggiorno di cui ha richiesto il rinnovo, oltre ad essere residente a con contratto di locazione registrato aggiunge, peraltro, che il pericolo di fuga non è stato nemmeno evocato come esigenza cautelare da soddisfare all'atto della richiesta di misura custodiale infine, si rileva, il fermo disposto sarebbe illegittimo non essendovi stata la preventiva liberazione formale del fermato, la cui scarcerazione sia stata disposta per motivi formali nel caso in esame, il tribunale del riesame aveva annullato il fermo per mancato rispetto del disposto dell'articolo 309, commi 5 e 10, c.p.p. - Il fermo, in particolare, sarebbe stato disposto nello stesso giorno in cui era stata disposta la scarcerazione da parte del tribunale del riesame, sicché se -formalmente - il ricorrente risultava libero dalle ore 18.10 alle ore 19.00 del omissis , in realtà sarebbe sempre rimasto fisicamente in carcere senza mai tornare in libertà, con conseguente nullità dell'ordinanza di convalida del fermo. 3. Con la requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte, il Procuratore Generale presso la S.C. ha chiesto rigettarsi il ricorso, sia perché le doglianze prospettate si risolvono in censure di merito, inammissibili davanti alla Corte Suprema, sia in quanto la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto del tutto legittimo il fermo emesso dal PM nei confronti di persona rimessa solo formalmente in libertà, non esistendo alcuna disposizione che prescriva che condizione per il fermo sia il previo ripristino, in concreto, dello status libertatis del soggetto indagato, ove la precedente restrizione si estingua per ragioni formali, onde l'infondatezza della deduzione difensiva. Considerato in diritto 4. Il ricorso è manifestamente infondato. 5. Ed invero, deve qui premettersi che nell'attuale assetto normativo il fermo è una misura endoprocessuale limitativa della libertà personale, che può essere adottato quando, trascorsa inutilmente la flagranza, siano emersi gravi motivi a carico dell'indagato e sussista concreto pericolo di fuga. I due suddetti presupposti - di natura sostanziale, il primo, e cautelare il secondo - costituiscono il referente accertativo e valutativo, sul quale, fra l'altro, deve vertere il controllo di legalità dell'operato del P.M. o della polizia giudiziaria da parte del G.I.P. in sede di convalida. Più precisamente il riscontro che tale giudizio è chiamato ad effettuare deve riguardare non solo la legittimità sostanziale delle misure negli aspetti relativi all'edittalità della pena stabilita per il reato, in ordine al quale il fermo è stato eseguito e all'osservanza dei termini stabiliti dagli articolo 386, commi terzo e quarto, e 390, comma primo, cod. proc. penumero , ma anche la sua legittimità formale con riferimento alla ricorrenza del pericolo di fuga e alla sussistenza di indizi atti a giustificarla v., tra le tante Sez. 1, numero 1090 del 09/03/1992 - dep. 22/06/1992, Criscuolo, Rv. 191162 . Tanto premesso, il GIP ha valutato la sussistenza delle condizioni di legittimità del fermo - come emerge dalla lettura dell'impugnata ordinanza - ravvisando il pericolo concreto di fuga dall'esistenza di qualificati contati in ambiente malavitoso desunti non solo in via logica dai quantitativi di droga trattati invero rilevanti, ma resi espliciti dallo stesso ricorrente in ragione degli spostamenti sulla tratta omissis per conto di emissari ignoti di nazionalità straniera , così ritenendo poco plausibile la tesi che il trasporto di un ingente quantitativo di eroina del peso loro di più di gr. 800 sia stato affidato ad uno sconosciuto privo dei necessari contatti per la consegna successiva al trasporto da qui, secondo l'ordinanza, la sussistenza del concreto pericolo che, ove in libertà, l'indagato possa darsi alla fuga e comunque sottrarsi al processo, anche in ragione della pena prevista per il reato in esame. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente oppone, come correttamente rilevato dal PG di questa Corte, rilievi di merito, qualificandosi come corriere e non come soggetto inserito stabilmente in un'organizzazione stabilmente dedita al traffico di stupefacenti trattasi, all'evidenza, di censure con cui si sollecita questa Corte ad una valutazione del ruolo rivestito dal ricorrente nell'occorso, così chiedendosi in sostanza alla Cassazione di esprimere un giudizio su questione di fatto, certamente inammissibile in questa sede. Del resto, come già affermato da questa Corte, in tema di fermo, gli specifici elementi dai quali assumere il pericolo di fuga non devono essere tali da poter fornire la prova diretta del progetto di fuga infatti, essendo la fuga un avvenimento futuro ed incerto, la probabilità del suo verificarsi può essere desunta da elementi indiziari Sez. 1, numero 1396 del 23/03/1994 - dep. 26/04/1994, Spangher, Rv. 197214 . Orbene, nel caso in esame, il pericolo di fuga è stato desunto dall'esistenza di elementi indiziari che denotavano l'esistenza di qualificati contatti del ricorrente con ambienti malavitosi, che, pertanto, rendevano verosimile la possibilità di fuga del medesimo. Da qui, dunque, l'infondatezza manifesta del primo profilo di censura. 6.1. Quanto, poi, alla ulteriore censura mossa dal ricorrente secondo cui l'ordinanza di convalida si appaleserebbe illegittima perché il PM avrebbe emesso il fermo quando ancora il ricorrente non aveva riacquistato la libertà a seguito dell'annullamento del primo provvedimento di fermo disposto dal tribunale del riesame per ragioni di carattere formale, può condividersi quanto argomentato dal PG, atteso che è ormai principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 384, comma primo, cod. proc. penumero , il P.M. può disporre il fermo anche nei confronti di persona detenuta per un precedente titolo di custodia cautelare, che debba essere rimessa in libertà per ragioni esclusivamente formali Sez. 6, numero 21513 del 06/05/2008 - dep. 28/05/2008, Ghabbar, Rv. 240074, relativa a fattispecie, analoga a quella qui esaminata, concernente la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per tardiva trasmissione degli atti del procedimento . Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 6. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 mille/00 . Segue la prescritta comunicazione ex articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p