Se la perizia grafologica espletata ha concluso per la compatibilità dei tratti grafici esistenti sull’atto con la grafia dell’imputato, non è corretto svalutarla del tutto - seppur non può fondare, da sola, la responsabilità per il falso - tanto da porla a base della negazione della responsabilità, quando non elide gli altri elementi indiziari.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 30499, pubblicata il 15 luglio 2013, pronunciandosi su un ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di falsità in scrittura privata. Gestore di fatto cerca di scaricare la propria responsabilità. Quest’ultimo aveva formato una scrittura privata falsa dichiarazione di accettazione della carica di amministratore di una cooperativa, depositata alla Camera di Commercio , apponendo sulla stessa la firma di un altro soggetto. Contro la sentenza di condanna, l’imputato ha lamentato la violazione delle regole di valutazione della prova e il difetto di motivazione. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato e l’ha rigettato. I giudici di merito avevano affermato la responsabilità penale del ricorrente sulla base di alcuni elementi indiziari l’imputato, gestore di fatto, era il socio largamente maggioritario della società, la quale navigava in cattive acque, tant’è che fu dichiarata fallita poco tempo dopo. Per gli Ermellini, da questi elementi, la Corte territoriale ha correttamente tratto la logica conclusione che solo l’imputato era interessato a confezionare il falso, per creare una situazione di apparenza intorno alla gestione societaria che lo mettesse al riparo dalle conseguenze del previsto fallimento societario. Compatibilità dei tratti grafici. Infatti, per Piazza Cavour si tratta di argomentazione che fa corretta applicazione di massime di esperienza e delle regole della logica, la quale vuole che nessuno, al di fuori dell’imputato-gestore, aveva interesse a far apparire un’altra persona come amministratore di diritto della società, se non il gestore di fatto della stessa. Inoltre, i giudici di legittimità hanno evidenziato che se la perizia grafologica espletata ha concluso per la compatibilità dei tratti grafici esistenti sull’atto con la grafia dell’imputato, non è corretto svalutarla del tutto, poiché è frutto di una valutazione prudenziale del perito e non elide gli altri elementi indiziari che, uniti alla compatibilità e valutati nell’insieme, sono idonei a portare il livello probatorio raggiunto in concreto - e richiesto per il giudizio di condanna - a livello di sufficienza.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 maggio - 15 luglio 2013, n. 30499 Presidente Marasca Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 22-11-2012, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Aosta, ha condannato L.R. a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 485 cod. pen. per aver formato una scrittura privata falsa dichiarazione di accettazione della carica di amministratore della Coop Edil Vallee, depositata alla Camera di Commercio di Aosta , apponendo sulla stessa la falsa firma di P.A. . 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato lamentando, con due motivi dall'identico contenuto, la violazione delle regole di valutazione della prova e il difetto di motivazione. Deduce che la sua responsabilità è stata affermata sulla base di una perizia grafologica che si è espressa, in realtà, in termini dubitativi. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va rigettato. I giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base dei seguenti elementi indiziari - l'imputato era il socio largamente maggioritario della Edil Vallee - l'imputato gestiva, di fatto, la società insieme a D.V.R. - la perizia grafica espletata ha escluso che possa essere stata quest'ultima a confezionare il falso - la perizia espletata ha concluso per la compatibilità dei tratti grafici esistenti sull'atto con la grafia dell'imputato - la Edil Vallee navigava in cattive acque, tant'è che fu dichiarata fallita poco tempo dopo. Da questi elementi la Corte di merito ha tratto la logica conclusione che solo l'imputato era interessato a confezionare il falso, per creare una situazione di apparenza intorno alla gestione societaria che lo mettesse al riparo dalle conseguenze del previsto fallimento societario. Trattasi di argomentazione che non presta il fianco a censura, perché fa corretta applicazione di massime di esperienza e delle regole della logica, la quale vuole che nessuno, al di fuori del gestore della società, aveva interesse a far apparire il P. amministratore di diritto della Edil Vallee, se non il gestore di fatto della stessa. Ragionevolmente è stato affermato, poi, che la compatibilità dei tratti grafici, se non può fondare, da sola, la responsabilità per il falso, tuttavia non è corretto svalutarla del tutto e porla a base della negazione della responsabilità, giacché è frutto di una valutazione prudenziale del perito e non elide gli altri elementi indiziari che, uniti alla compatibilità e valutati nell'insieme, sono idonei a portare il livello probatorio raggiunto in concreto, e richiesto per il giudizio di condanna, a livello di sufficienza. Alla stregua di tanto non merita, allora, censura la decisione impugnata, giacché il complesso motivazionale in esame si segnala per sufficienza argomentativa e relativa completezza del suo tessuto motivazionale. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.