L’UE raggiunge un accordo per l’istituzione di un Tribunale Unico per i Brevetti

Nella G.U.UE del 20 giugno 2013 C-175/4 è stato pubblicato l’accordo del Consiglio n. 2013/C175/01 sull’istituzione di un tribunale unificato sui brevetti, stabilendone le funzioni e le modalità di azione.

Recepisce i Regolamenti UE n. 1257/2012 brevetto europeo con effetto unitario , CE 469/2009 e 1610/96 sul certificato protettivo complementare , la CBE del 5/10/73 e sue successive modifiche Convenzione sulla concessione dei brevetti europei . È stato siglato il 19/2/13 ed entrerà in vigore il prossimo 1/1/14, anche se sono previste deroghe ex articolo 89. È composto da 89 articoli, oltre ad uno statuto di 38 allegato I ed una tabella riepilogativa delle materie assegnate alle sue tre sedi allegato II . Disposizioni generali artt. 1-4 e 22-24 . È un tribunale comune a tutti gli stati membri contraenti ed è pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtù del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli stessi. Si occuperà di a brevetto europeo con effetto unitario b certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto c brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore del presente accordo o che è stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83 e d richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83 . Esso stabilisce che nei primi 7 anni dall’entrata in vigore è possibile adire anche il tribunale o le autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo . Inoltre riconosce la supremazia del diritto Ue su quello interno. Le violazioni od i dubbi esegetici potranno esser fatti valere presso la CGCE con cui collaborerà attivamente articolo 267 TFUE . Responsabilità del Tribunale e relativo foro delle controversie artt. 5, 22 e 37 . Le sue responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sono regolate dalle Convenzioni Roma I e II e, là dove non applicabili, dalla legge dello stato Ue che denuncia l’illecito. Questa vige anche quando una parte è extracomunitaria ed non è impiegabile il diritto internazionale privato articolo 22 . Sussistono responsabilità singola e solidale tra i membri per le azioni di responsabilità imputabili al Tribunale artt. 258-260 TFUE . Chi salda l’indennizzo ha diritto di rivalsa contributo pro quota sugli altri contraenti ex articolo 37. Disposizioni istituzionali artt. 6-19 ed allegato I e II . Avrà tre sedi che ne costituiscono la divisione centrale una principale a Parigi tecniche industriali, trasporti, tessile, carta, costruzioni fisse, fisica ed elettricità e due secondarie Londra necessità umane, chimica e metallurgia e Monaco di Baviera meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi ed esplosivi . Sono previste divisioni regionali presso due o più membri e divisioni locali presso ciascun contraente che ne designa le sedi. Rinviando allo statuto ed alle singole norme per l’elezione, la formazione dei giudici, sui vari comitati e sul bilancio, il Tribunale è costituito da una cancelleria, un tribunale di primo grado ed una corte di appello. con sede in Lussemburgo, composti rispettivamente da 3 e 5 giudici multinazionali rispettivamente 2 e 3 di altri stati Ue ed 1 e 2 del poll . Devono essere laureati ed avere una comprovata esperienza nei settori di competenza del Tribunale e delle procedure civili sui brevetti requisiti tecnici nonché tutte le caratteristiche per poter svolgere questi incarichi nel proprio stato d’origine requisito giuridico . I giudici del Tribunale e della Corte di appello sono scelti da un elenco stilato dal comitato consultivo, mentre per quelli del pool è stilato dalla Cancelleria articolo 20 statuto . Devono essere imparziali ed autonomi. Per garantire queste qualità, la loro competenza e la rappresentanza di tutte le regioni geografiche dell’Ue è fissato un quadro di formazione continua con tirocini, corsi, obbligo di sapere più lingue comunitarie e scambi di conoscenze processuali e tecniche. Tutela dei brevetti e sue eccezioni articolo 25- 30 . I titolari di brevetti, di invenzioni e di certificati protettivi complementari hanno ampia tutela della loro proprietà industriale contro l’uso diretto od indiretto di terzi. Se un soggetto ne aveva un precedente godimento, sarà opponibile solo nello stato ove è stato registrato. Tutto ciò è soggetto agli ordinari tempi di sfruttamento sanciti dalle norme nazionali ed Ue in materia. L’articolo 27 ne esclude la garanzia per una pluralità di ipotesi analiticamente elencate atti per finalità non commerciali o sperimentali, prodotti biologici, agricoli ex articolo 14 Reg. 2100/94/CE, farmaceutici, relativi ad ogni tipo di mezzo di trasporto, all’aviazione civile ai sensi dell’articolo 27 Convenzione 7/12/44, agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE 1 , o dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE 2 in relazione ai brevetti di un prodotto ai sensi di una di tali direttive e brevetti relativi a parti od attrezzature e loro accessori creati a bordo di navi di paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale Unione di Parigi o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dai contraenti che entrano in acque Ue. Competenza internazionale e tipologie di cause trattate artt. 31-34 . Ha competenza internazionale esclusiva su a azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze b azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari c azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni d azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari e domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari f azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata g azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione h azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento UE n. 1257/2012 e i azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento UE n. 1257/2012 . Per tutte le altre è competente l’autorità giudiziaria nazionale articolo 32 . Le altre norme disciplinano i compiti delle singole divisioni del tribunale di primo grado. Le decisioni del Tribunale si applicano nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto . Centro di mediazione ed arbitrato articolo 35 . Ha due sedi a Lubiana ed a Lisbona ed offre i suddetti servizi, oltre a svolgere una funzione normativa e di elaborazione dell’albo di professionisti che possono ricoprire il ruolo di arbitri e mediatori. L’esecuzione delle sue decisioni, così come per quelle del tribunale, è soggetta all’articolo 82 cui si rinvia. Disposizioni finanziarie articolo 36-39 . Regolano le questioni del bilancio e dei finanziamenti del tribunale e del quadro di formazione dei giudici. Sono integrate dalle disposizioni dello statuto. Disposizioni procedurali artt. 40-83 procedura e lingua artt. 40-51 . Lo statuto ed un apposito regolamento di procedura ne disciplinano i giudizi. In generale vigono le stesse regole per i processi capacità giuridica e rappresentanza legale, processo telematico, distribuzione delle liti etc e per le cause di importanza eccezionale e in particolare allorché la decisione può avere ripercussioni sull'unità e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello può decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria . La lingua del procedimento è quella del tribunale di primo grado adito, salvo la possibilità, in alcuni casi, a discrezione del giudice e/o previo accordo delle parti una delle parti è extracomunitaria o non conosce la lingua scelta di ricorrere e/o prevedere la sua traduzione in altra lingua Ue od in quella in cui è stato rilasciato il brevetto. L’azione può esser promossa da chi detiene il brevetto o l’invenzione ed i relativi diritti o da chi ha licenza esclusiva per lo sfruttamento. Cause innanzi al tribunale di primo grado artt. 52-72 . Le cause possono esser trattate per scritto, in procedura provvisoria nelle cause a sessione plenaria, segue quella scritta ed è simile alla mediazione delegata od orale, che, previo accordo della parti, può escludere la fase dell’audizione delle stesse. Identiche a qualsiasi processo anche le norme sull’ammissione dei mezzi di prova, l’uso ed il ricorso a CTP e CTU, ispezioni in loco e sulle comunicazioni di cancelleria. Il giudice può decidere di fare ispezioni in loco e di segretare alcune prove e documenti per tutelarne i segreti commerciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi , i quali sono presi in considerazione anche nella prova contraria. Sono previste misure cautelari, il blocco dei beni ed ingiunzioni permanenti a salvaguardia del brevetto che colpiscono anche intermediari e terzi che lo usino indebitamente e ciò comporta anche una sanzione pecuniaria. Le misure correttive della violazione ex articolo 64 sono le stesse di quelle sinora previste per la tutela della proprietà intellettuale. È garantito il gratuito patrocinio e le spese di lite, che devono esser versate anticipatamente, seguono la soccombenza. La causa si prescrive in 5 anni dall’evento e l’onere della prova è a carico del ricorrente, salvo che nei casi previsti dagli artt. 65 e 24 che prevedono un’inversione della prova. L’articolo 68 detta i criteri per la refusione del danno. Appello e riesame artt. 73-82 . Le sentenze e le ordinanze del tribunale possono essere appellate e, in via d’eccezione, possono essere sottoposte a riesame, entro dieci anni dalla data della decisione, ma al più tardi entro due mesi dalla data della scoperta del nuovo fatto o del vizio di procedura nel caso in cui emergano fatti nuovi e decisivi, di cui l’interessato non era a conoscenza al momento dell'emissione della decisione o di vizi sostanziali della procedura, in particolare quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese . Entrambe non hanno effetto sospensivo e possono prevedere un rinvio alla corte che ha emesso la pronuncia impugnata simile alla nostra cassazione con rinvio . La sentenza o l’ordinanza, scritta e dettagliatamente motivata, munita di formula esecutiva e, se prevista, previo deposito di una cauzione/garanzia, è esecutiva in ogni stato membro. La parte che non vi ottempera nei tempi indicati nell’ordinanza è soggetta ad una proporzionale sanzione pecuniaria. Disposizioni transitorie articolo 83-89 . L’accordo ha durata illimitata ed è sottoposto a revisione ogni 7 anni od ogni 2000 cause od ad intervalli regolari stabiliti dal comitato amministrativo. Sono previsti un regime transitorio e varie deroghe per l’entrata in vigore ai sensi degli artt. 83 e 89 cui si rinvia in toto .

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