Cambia il modello di comunicazione per l’accesso al finanziamento

Con il provvedimento n. 85616 del 12 luglio 2013, alle luce delle disposizioni normative che hanno posto al 31 ottobre 2013 il termine di presentazione delle domande, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una nuova versione per la comunicazione d’accesso al finanziamento per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

L’evoluzione normativa. L’art. 6, comma 2, D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, prevede che il termine di presentazione della documentazione volta alla domanda di accesso al finanziamento per il pagamento dei tributi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sia posticipato al 31 ottobre 2013, rispetto alla data originale del 15 giugno. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'art. 11, D.L. n. 174/2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al sopra detto finanziamento i soggetti che non sono ancora riusciti a provvedervi. Possibile la presentazione di una nuova comunicazione. In allegato al Provvedimento è presente anche una nuova versione dedicata alle istruzioni e alle specifiche tecniche. I soggetti che hanno già presentato una comunicazione, possono presentarne una nuova indicando solo gli ulteriori pagamenti per i quali intendono chiedere il finanziamento. La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata - direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate - tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano interni al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale - tramite i soggetti incaricati di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni intermediari abilitati quali professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti .

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