Acquisti in nero ricostruibili sulla base dell’agenda rinvenuta presso il fornitore

La possibilità di ricostruire presuntivamente la materia imponibile occultata deve essere riconosciuta anche qualora le scritture contabili siano formalmente corrette.

Con l’ordinanza n. 17005/2013, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di una rettifica Irpef, Iva e Irap per il periodo di imposta 1999, fondata su documentazione rinvenuta durante una verifica presso terzi dalla Guardia di finanza e attestante acquisti in nero. Il caso. A quanto è dato comprendere dai richiami normativi, la ricostruzione induttiva di redditi occultati scaturiva infatti dalla scoperta di una agenda nella quale erano annotate cessioni tra il contribuente, esercente l’attività di commercio di mobili, ed un suo fornitore. La base normativa su cui poggia l’azione amministrativa è l’art. 39, comma 1, lett. c , d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in forza del quale, in caso di accertamento dei redditi determinati in base alle scritture contabili, l’ufficio procede alla rettifica se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto [] dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti . In materia di Iva, analoga disciplina è contenuta nell’art. 54, comma 3, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, l’esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale cfr. sent. n. 28342/2005 . Questa metodologia può essere utilizzata anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette tale statuizione è corroborata dal richiamo dell’art. 62 sexies , comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, in forza del quale le rettifiche induttive possono essere fondate anche su gravi incongruenze tra i redditi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta , quindi – secondo la Suprema Corte – anche in caso di contabilità formalmente regolare. Induttivo giustificato dalle sole irregolarità rinvenute presso i clienti. Secondo la Sesta Sezione, la possibilità di ricostruire presuntivamente la materia imponibile occultata deve essere riconosciuta anche qualora le scritture contabili siano formalmente corrette sotto questo profilo l’ordinanza in rassegna è certamente condivisibile. Pare invece non pienamente pertinente il richiamo all’art. 62 sexies , d.l. n. 331/1993, perché tale disposizione testualmente richiama non la lettera c ma la lett. d dell’art. 39, comma 1, d.p.r. n. 600/1973, disciplinando un metodo a contabile , giacché la contabilità esiste e non è sconfessata nel suo complesso, b analitico , poiché consta di rettifiche di singole componenti del reddito imponibile, c induttivo , in quanto la dichiarazione è rettificata mediante ricostruzione presuntiva di specifiche poste, delle quali risulti provata aliunde la mancanza o l’inesattezza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 27 giugno - 9 luglio 2013, n. 17005 Presidente Cicala – Relatore Bognanni Svolgimento del processo 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia n. 28/24/10, depositata il 19 febbraio 2010, con la quale, accolto l'appello di S.C. contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione relativa all'avviso di accertamento per Irpef, Irap ed Iva, inerenti all'anno 1999, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l'agenzia presumeva un maggior reddito in capo al contribuente, titolare di ditta esercente l'attività di commercio dì mobili, su altra presunzione, costituita da contabilità in nero riscontrata dalla Guardia di finanza, e quindi in base ad una doppia presunzione , non consentita. C. resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. Motivi della decisione 2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di varie norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l'avviso di accertamento era scaturito dalla verifica della Guardia di finanza, nel corso della quale era emersa la presenza di un'agenda, con annotazioni specifiche di cessioni di mobili tra il fornitore R.M. e il contribuente inciso, sicché si trattava di presunzione precisa, munita del carattere di gravità e precisione, che comportava la legittimità del metodo induttivo e l'inversione dell'onere della prova, tuttavia non assolto dal soggetto interessato. Il motivo è fondato, atteso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 39, comma primo, lett. c , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti . In tal caso, l’esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base dì presunzioni semplici, con conseguente inversione dell'onere della prova, come nella specie, spettando al contribuente dimostrare - persino anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette - l'infondatezza della pretesa fiscale V. pure Cass. Sentenza n. 28342 del 21/12/2005 . Peraltro in tema di IVA, l'art. 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel prevedere al comma 3 che gli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis dello stesso d.l. n. 331 del 1993, autorizza l'ufficio finanziario, allorché ravvisi siffatte gravi incongruenze , a procedere all'accertamento induttivo anche fuori delle ipotesi previste dal detto art. 54 e, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità. Ciò costituisce un'ulteriore deroga, in materia di accertamento, ai limiti fissati dall'art. 54, con la conseguente ammissibilità dell'accertamento induttivo oltre le ipotesi già previste dal successivo art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, e cioè anche in presenza di contabilità formalmente regolare Cfr. anche Cass. Sentenze n. 5977 del 14/03/2007, n. 26919 del 2006 . Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto. 3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc, e rigetto del ricorso in opposizione del contribuente avverso l'atto impositivo. 4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo compensa le spese del doppio grado, e condanna il controricorrente al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 1.500,00 millecinquecento/00 per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.