Non è necessario che il contribuente versi quanto richiesto dalla cartella esattoriale e poi presenti istanza di rimborso, essendo sufficiente un emendamento alla dichiarazione presentata nella fase di impugnazione dell’atto impositivo.
La S.C., con sentenza numero 12338 del 17 luglio 2012, ha affermato che il contribuente può contestare l’atto impositivo impugnando la cartella esattoriale in quanto non può richiedere il rimborso dopo il pagamento della cartella. Natura giuridica dell’Irap. Com’è noto l’Irap, disciplinata dal d.lgs. numero 446/1997, è una imposta a carattere reale che grava sui lavoratori autonomi o imprenditori i quali devono svolgono l’attività mediante una “organizzazione autonoma” che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. L’eventuale accertamento dell’assenza di tale condizione rappresenta il requisito necessario per l’esclusione dal pagamento dell’imposta per quei soggetti, professionisti o imprenditori, che non si avvalgono di una struttura stabile organizzativa articolo 2 d.lgs. numero 446/1997 . La S.C. ha affermato a più riprese, riconoscendo la legittimità dei rimborsi richiesti dai professionisti, che, ai fini del pagamento dell’Irap, deve sussistere un’autonoma organizzazione dell’azienda, per cui qualora il professionista svolge l’attività in un locale in affitto e la stessa non è organizzata in modo autonomo lo stesso non è tenuto al pagamento dell’Irap e, ove versata, ne può chiedere il rimborso Cass. numero 4490/2012 ord. numero 4929/2012 . Diversamente, altri pronunciamenti di legittimità hanno posto in luce che qualsiasi tipo di retribuzione versata ai collaboratori determina l’obbligatorietà del pagamento dell’Irap. In particolare, è stato affermato l’obbligo per il professionista di versare l’Irap allorché si avvale, anche occasionalmente, di soggetti inquadrati con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa Cass., numero 23906/2011 numero 26881/2008 . Il caso. L’ufficio finanziario, a seguito di controllo della dichiarazione dei redditi, ha emesso una cartella esattoriale ai fini Irap nei confronti di un professionista, il quale ha omesso il versamento ritenendo legittima l’istanza di rimborso semplicemente emendando tale dichiarazione. L’ufficio ha proposto ricorso dinanzi al giudice tributario che lo ha accolto e tale decisione è stata confermata in appello. La CTR dell’Emilia Romagna, infatti, confermava la legittimità del diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate, in ordine all’istanza di rimborso Irap per il 2001, presentata dal contribuente un medico . Non serve versare per poi chiedere il rimborso. La S.C., avallando un precedente orientamento, ha osservato che non è necessario che il contribuente versi quanto richiesto in cartella e quindi presenti istanza di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto. In particolare, ha affermato che il contribuente può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l'azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. Ed in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall'articolo 38 del d.p.r. 602/1973 Cass. numero 9872/2012 . In sostanza, i giudici hanno ritenuto ammissibile che il contribuente possa dedurre la non debenza dell’imposta nell’atto di impugnazione della cartella esattoriale, se necessario correggendo gli eventuali errori commessi nella dichiarazione. Ciò posto, il collegio ha accolto il ricorso del professionista, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla stessa CTR che dovrà decidere sulla controversia in esame.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 20 giugno – 17 luglio 2012, numero 12338 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione È stata depositata la seguente relazione 1. Il Dott. P D. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna - Parma 5 12 1/10 del 29 gennaio 2010 che rigettava l'appello del contribuente ribadendo la inammissibilità dell'istanza di rimborso IRAP relativamente all'anno 2001. 2. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio. 3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento. È infatti pacifico che il contribuente ben possa dedurre la non debenza dell'imposta nell'atto di impugnazione della cartella esattoriale, se necessario correggendo gli eventuali errori commessi nella dichiarazione. Il Collegio condivide la proposta del relatore osservando che non è affatto necessario che il contribuenti versi quanto chiesto in cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto. Infatti la Corte di Cassazione con sentenza numero 9872 del 5 maggio 2011, ha affermato che il contribuente può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l'azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. Ed in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall'articolo 38 del d. P.R. 29 settembre 1973, numero 602. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia avanti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, che deciderà anche per le spese del presente grado di giudizio.