Sindacati: la nazionalità non dipende dalla firma

Per esercitare l’azione, ex articolo 28 l. numero 300/1970, di reazione alla condotta antisindacale di un’azienda, per associazioni sindacali nazionali devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano la loro attività su tutto o su ampia parte del territorio nazionale. Invece, non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, che costituisce un indice tipico, ma non l’unico, rilevante per individuare il requisito della nazionalità.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 12885, depositata il 9 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello confermava il decreto, emesso ai sensi dell’articolo 28 l. numero 300/1970 Statuto dei lavoratori , con cui era stata dichiarata l’antisindacalità della condotta di un’azienda, che aveva impedito la partecipazione di dirigenti esterni di un sindacato all’assemblea indetta dalla componente dell’associazione sindacale della rappresentanza sindacale unitaria presso uno stabilimento dell’azienda. L’azienda ricorreva in Cassazione, lamentando l’asserita legittimazione attiva del sindacato, privo, a suo giudizio, del requisito della nazionalità necessario per l’integrazione della fattispecie dell’articolo 28 l. numero 300/1970 , in quanto gli elementi su cui era stata basata tale sussistenza attenevano soltanto all’articolazione territoriale dell’associazione, riguardavano iniziative di natura propagandistica, si fondavano su risultanze dello statuto interno e su sporadici accordi aziendali senza rilievo nazionale. Inoltre, non c’erano prove di coordinamento nazionale dei diversi interessi collettivi. Il requisito della nazionalità. Secondo la Corte di Cassazione, per associazioni sindacali nazionali devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano la loro attività su tutto o su ampia parte del territorio nazionale. Invece, non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, che costituisce un indice tipico, ma non l’unico, rilevante per individuare il requisito della nazionalità. Sottoscrizione dei contratti collettivi. Mentre l’art 19 l. numero 300/1970 richiede, per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori, la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, provinciali o aziendali, purché applicati in azienda, l’articolo 28 non prevede analogo requisito, implicante il consenso della controparte datoriale, ma richiede esclusivamente che l’associazione sia nazionale. La Corte territoriale correttamente aveva rilevato tale requisito, non solo dallo statuto del sindacato, ma anche da una serie di circostanze sintomatiche dello svolgimento dell’attività in gran parte del territorio nazionale e con riguardo a varie categorie di lavoratori, mediante le sue articolazioni provinciali, facenti capo ad una struttura centrale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 aprile – 9 giugno 2014, numero 12885 Presidente Miani Canevari – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- Il Tribunale di Cassino respingeva l'opposizione della Fiat Auto Spa avverso il decreto ex articolo 28 della 1. numero 300 del 1970 con il quale era stata dichiarata l'antisindacalità della condotta dell'azienda consistita nell'avere impedito la partecipazione di dirigenti esterni del sindacato S.Inumero Cobas all'assemblea indetta dalla componente di quest'ultimo della rappresentanza sindacale unitaria presso lo stabilimento di omissis . La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 24 maggio 2010, confermava la pronuncia di primo grado. Respingeva la preliminare eccezione sollevata dalla società di difetto di legittimazione attiva del S.Inumero Cobas ritenendo che tale sigla sindacale, sulla base delle circostanze di fatto dedotte ed accertate in giudizio, fosse dotata del requisito della nazionalità di cui all'articolo 28 della l. numero 300 del 1970. Disattendeva anche l'altro motivo di appello con cui si censurava il primo giudice per aver riconosciuto il diritto di convocare l'assemblea ex articolo 20 della L. numero 300 del 1970 al rappresentante del S.Inumero Cobas nella R.S.U., piuttosto che alla R.S.U. unitariamente intesa. Argomentava la Corte distrettuale che la società aveva essa stessa autorizzato l'assemblea e che, comunque, sulla base dell'Accordo interconfederale del dicembre del 1993, il diritto di convocare l'assemblea spettava anche alla singola componente delle rappresentanze sindacali unitarie. 2.- Il ricorso di Fiat Group Automobiles Spa già Fiat Auto Spa ha domandato la cassazione della sentenza per sei motivi, illustrati da memoria. Ha resistito 1TJSB - Unione Sindacale di Base Lavoro Privato - già Sindacato dei Lavoratori Intercategoriale con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 378 c.p.c. e 437 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360, co. 1, numero 3, c.p.c., per aver la sentenza impugnata erroneamente affermato che la società avrebbe introdotto elementi nuovi e diversi rispetto a quelli proposti con il ricorso in appello, sia in ordine alla eccepita necessità di verificare l'esistenza di un vertice nazionale dell'organizzazione capace di filtrare le varie istanze locali, sia quanto all'esigenza che l'effettività dell'azione sindacale a livello nazionale debba essere riscontrata con la stipulazione di un contratto collettivo di livello nazionale. Con il secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'articolo 28 della L. numero 300 del 1970 e dell'articolo 39 della Cost. perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il requisito della nazionalità su elementi che attenevano alla mera articolazione territoriale dell'organizzazione sindacale, che riguardavano iniziative di natura propagandistica, che si basavano sulle risultanze dello statuto interno o su sporadici accordi aziendali senza rilievo nazionale. Con il terzo mezzo si afferma la violazione delle medesime norme di legge e di Costituzione, per avere la Corte romana ritenuto la legittimazione attiva del sindacato istante ai sensi dell'articolo 28 della L. numero 300 del 1970, pur in presenza di una organizzazione di tipo intercategoriale senza la prova di una effettiva sintesi e coordinamento nazionale dei diversi interessi collettivi. Con il quarto ed il quinto motivo si lamenta insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia per avere il giudice di appello ritenuto la prova della nazionalità su elementi di fatto del tutto insuscettibili di far derivare la natura effettiva dell'azione sindacale svolta dal S.Inumero Cobas o, comunque, limitati ed evanescenti . Con l'ultimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 della L. numero 300 del 1970 perché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente statuito che il diritto ad indire l'assemblea non è della RSU unitariamente considerata bensì del singolo componente, in forza dell'articolo 4 dell'Accordo interconfederale del 1993. 2.- Il primo motivo di ricorso è infondato. Con esso si prospetta una violazione della legge processuale, censurando specificamente un passo della sentenza impugnata a pagina 7 in cui si sarebbe erroneamente affermato che la società avrebbe introdotto elementi nuovi e diversi rispetto a quelli proposti con il ricorso in appello. In realtà il passaggio denunciato è parte del testo della sentenza numero 13240 del 2009 della Cassazione riportato integralmente dalla Corte territoriale con un virgolettato aperto a pagina 5 e chiuso a pagina 8 della sentenza. Sicché non è in alcun modo riferibile alla concreta vicenda processuale, sottoposta al vaglio dei giudici di appello, non costituendo dunque ragione della decisione censurabile. 3.- Il secondo, terzo, quarto e quinto mezzo di gravame, attenendo al requisito della nazionalità che consente l'accesso al peculiare procedimento per la repressione della condotta antisindacale, requisito contestato dalla società ricorrente, possono essere esaminati congiuntamente per la loro reciproca connessione. Il Collegio, in continuità con un orientamento anche di recente espresso da questa Corte v., per analoga fattispecie, Cass. numero 21941 del 2012 , ritiene che tali motivi non possano essere accolti. Ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, per associazioni sindacali nazionali devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali Cass. numero 6206 del 2012 Cass. numero 16787 del 2011 Cass. numero 13240 del 2009 Cass. SS.UU. numero 28269 del 2005 che rimane, comunque, un indice tipico - ma non l'unico - rilevante ai fini della individuazione del requisito della nazionalità . Non deve confondersi, anche per la pretesa incidenza della recente sentenza numero 231 del 2013 della Corte Costituzionale prospettata da parte ricorrente, la legittimazione ai fini dell'articolo 28, con i requisiti richiesti dall'articolo 19 della medesima legge per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo terzo l'articolo 19, a questo specifico fine, richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda l'articolo 28 non prevede analogo requisito, implicante il consenso della controparte datoriale, ma richiede esclusivamente che l'associazione sia nazionale Cass. numero 16787 del 2011 Cass. numero 5209 del 2010 Cass. numero 13240 del 2009 Cass. numero 29257 del 2008 . L'accertamento di fatto relativo al requisito di rappresentatività necessario per l'accesso alla tutela prevista dall'articolo 28 dello Statuto costituisce indagine demandata al giudice di merito e, pertanto, è incensurabile, in sede di legittimità, ove assistita da sufficiente motivazione Cass. numero 21941 del 2012 Cass. numero 3545 del 2012 Cass. numero 3544 del 2012 Cass. numero 16787 del 2011 Cass. numero 15262 del 2002 . Orbene, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati in quanto ha ritenuto sussistente il requisito della nazionalità nel sindacato istante sulla scorta non solo dello statuto dello stesso, ma, soprattutto, avuto riguardo ad una serie di circostanze sintomatiche dello svolgimento di attività sindacale in gran parte del territorio nazionale e con riguardo a varie categorie di lavoratori, attraverso le proprie articolazioni provinciali, facenti capo alla struttura centrale . Ha ritenuto infatti provato, perché fatti allegati in ricorso non oggetto di specifica contestazione e in gran parte anche documentati, che il S.Inumero Cobas era attivamente presente in numerose province e regioni, che aveva promosso e partecipato ad innumerevoli manifestazioni nazionali, che aveva presentato proprie liste in tutte le elezioni per il rinnovo delle RR.SS.UU. ottenendo l'elezione di propri membri, che il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva preso atto della formalizzazione di esso sindacato nel settore pubblico, che aveva partecipato a scioperi a carattere nazionale, che aveva organizzato e promosso numerosissime vertenze legali e contrattuali su tutto il territorio nazionale. Il ricorso per cassazione propone una diversa valutazione del quadro probatorio che non è consentita in sede di legittimità, quando, come nel caso in esame, la motivazione sia adeguata cfr. Cass. numero 13886 del 2012, tra le stesse parti . 4.- Con il sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 della L. numero 300 del 1970 perché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente statuito che il diritto ad indire l'assemblea non è della RSU unitariamente considerata bensì del singolo componente, in forza dell'articolo 4 dell'Accordo interconfederale del 1993. Premesso che il motivo non è rispettoso del combinato disposto dell'articolo 366, co. 1, numero 6, c.p.c. e dell'articolo 369, co. 2, numero 4, c.p.c., in quanto la società ricorrente, pur riproducendo il contenuto dell'articolo dell'Accordo interconfederale, non indica in quale sede tale documento sia stato prodotto, né se sia presente e dove tra gli atti prodotti nel giudizio di legittimità cfr., in fattispecie analoga, Cass. numero 17958 del 2011 , il Collegio ritiene in ogni caso la censura infondata per irrilevanza. Invero, come constatato dalla Corte distrettuale, l'assemblea indetta dal S.Inumero Cobas era stata autorizzata dalla società, per cui oggetto del contendere era la partecipazione di dirigenti esterni all'assemblea oramai autorizzata e non se la stessa fosse stato o meno convocata da soggetto titolato. 5.- Alla stregua delle motivazioni esposte il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori.