Elezioni dal 9 al 19 settembre 2013: il rischio del super porcellum

I Ministeri Vigilanti hanno anticipato la tornata elettorale per il rinnovo del comitato dei delegati di Cassa Forense. Poiché il Comitato dei Delegati è eletto a suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti, solo la presenza di più liste nel Collegio garantisce la partecipazione democratica e soprattutto la competizione elettorale. Ove, come spesso accade, sia presentata una sola lista frutto di accordi spartitori” tra i COA e le associazioni, la democrazia subisce un vulnus incredibile perché pochi voti determinano la elezione dei predestinati dai vertici.

Le elezioni sono disciplinate dal regolamento, allegato. Ripropongo la parte che più interessa al fine di evitare il contenzioso elettorale. Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso uno dei Consigli dell’Ordine del collegio elettorale entro le ore dodici del sessantesimo giorno antecedente l’inizio del periodo fissato dal Presidente della Cassa, come previsto dal precedente comma 3. La lista deve essere sottoscritta con la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati in essa compresi che devono contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13 dello Statuto. La lista può essere individuata da un motto e deve essere presentata da un iscritto alla Cassa e ad un albo del collegio. Essa deve riportare anche la sottoscrizione di almeno altri 50 iscritti alla Cassa appartenenti al collegio elettorale e non candidati se questo ha un numero di elettori inferiore a 1.500 e 100 se superiore. Nessuno può sottoscrivere più di una lista. Tutte le sottoscrizioni devono essere autenticate dal Presidente o dal consigliere Segretario dell’Ordine o, ancora, da uno o più dei consiglieri dell’Ordine a ciò appositamente delegati dal presidente. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite mediante l’allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine al quale la lista è presentata attesta, in calce ad essa, la data e l’ora di presentazione, la trasmette immediatamente alla commissione elettorale del collegio di cui al comma 7 e ne affigge copia all’albo del consiglio . Il rischio del super porcellum. Poiché il Comitato dei Delegati è eletto a suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti è evidente che solo la presenza di più liste nel Collegio garantisce la partecipazione democratica e soprattutto la competizione elettorale. Ove, come spesso invece accade, sia presentata una sola lista frutto di accordi spartitori” tra i Coa e le associazioni tu vai in Cassa Forense, tu al CNF, tu all’OUA e chi più ne ha più ne metta , la democrazia subisce un vulnus incredibile perché pochi voti determinano la elezione dei predestinati dai vertici. Non dobbiamo quindi indignarci solo del porcellum nazionale perché un porcellum che si presta alla stagionatura lo abbiamo anche in casa. Mi auguro quindi che in ogni Collegio elettorale vi sia una pluralità di liste e che la competizione elettorale avvenga sui programmi e sulla professionalità specifica in previdenza e finanza dei candidati. A mio giudizio dovrebbe essere preclusa la candidabilità a chi è già stato in cassa forense per tre mandati, privilegiando nella scelta dei candidati la generazione di età compresa tra i 40 e i 50 anni perché consolidata nella professione e lontana dal pensionamento. L’equilibrio di genere si impone. Buon voto a tutti!

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