Il giudice ha correttamente escluso errori di progettazione, riconducendo i danni alla esecuzione dei lavori da parte della società appaltatrice che si è discostata da quello che era stato il progetto. Peraltro, l’architetto ha disconosciuto la propria sottoscrizione del progetto.
Con la sentenza numero 13420, depositata il 29 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della corte territoriale. Il caso. Dopo essersi vista rigettata dal Tribunale la propria domanda, una donna ottiene dal giudice di secondo grado il «ripristino della porzione di rivestimento della facciata del fabbricato asportata in occasione» di lavori di ristrutturazione dell’edificio confinante. Condannati i due proprietari di questo, con la manleva della società esecutrice dei lavori. La corte territoriale rigetta invece la domanda di garanzia, proposta dai due, nei confronti dell’architetto progettista dei lavori, poiché ritiene di dover escludere un collegamento causale tra il progetto ed i difetti denunciati, «che avevano riguardato non vizi strutturali dell’opera ma modalità esecutive, alle quali il professionista era estraneo». Peraltro l’architetto ha anche disconosciuto la propria sottoscrizione del progetto. Ma l’architetto è responsabile? Contro quest’ultima decisione, i due proprietari dell’edificio ricorrono per cassazione, sostenendo che un progetto termico, un elaborato grafico, non potrebbe essere disconosciuto, e comunque, quale autore del progetto murario, l’architetto avrebbe dovuto tener conto del progetto termico, assumendosi le responsabilità delle errate soluzioni tecniche. Nessuna responsabilità per una pluralità di ragioni. La Suprema Corte respinge il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello, che si fonda su un pluralità di rationes decidendi la sottoscrizione del progetto è stata disconosciuta ed è stato escluso un errore progettuale. Non contestate tutte le rationes decidendi. I due ricorrenti non contestano specificamente questa seconda ratio decidendi. Peraltro non è stata nemmeno censurata la ritenuta inammissibilità, perché nuova, della deduzione circa la qualità di direttore dei lavori dell’architetto. La Corte ricorda che, nel caso in cui una decisione si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’infondatezza anche di una sola delle censure, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto d’interesse, le censure relative alle altre ragioni.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 aprile – 29 maggio 2013, numero 13420 Presidente Felicetti – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1. - Con sentenza dep. il 21 novembre 2005 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda con la quale F C. , proprietaria di un edificio sito in omissis , aveva chiesto la condanna solidale dei convenuti D.L. e D.R. , proprietari di un edificio confinante, nonché della Habitat 80 s.r.l., esecutrice dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di questi ultimi, al ripristino della porzione di rivestimento della facciata del fabbricato di essa attrice, che era stata asportata in occasione dei predetti lavori respingeva l'appello con il quale D.L. e R. avevano censurato la condanna all'arretramento a distanza legale della caldaia e dei tubi di adduzione dell'impianto termico accoglieva la domanda di manleva proposta da D.L. e R. nei confronti della Habitat 80 s.r.l. rigettava, invece, la domanda di garanzia proposta D.L. e R. nei confronti del terzo chiamato arch. D B. , quale progettista dei lavori eseguiti dalla Habitat 80 s.r.l Per quel che ancora interessa nella presente sede, i Giudici escludevano la responsabilità dell'arch. B. , quale progettista dei lavori mentre era dichiarata inammissibile, perché nuova, la deduzione di una responsabilità del medesimo quale direttore dei lavori , sul rilievo che la richiesta di concessione edilizia del 3-8-1983 era irrilevante mentre la copia del progetto prodotta dai convenuti era stata disconosciuta nella sottoscrizione e nella conformità all'originale mentre non era stata chiesta da controparte la verificazione. In ogni caso, doveva essere escluso un collegamento causale fra il progetto dell'arch. B. e i difetti denunciati, che avevano riguardato non vizi strutturali dell'opera ma modalità esecutive, alle quali il professionista era estraneo. 2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione D.L. e R D. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’intimato depositando memoria illustrativa. Motivi della decisione 1.1. - Il primo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto irrilevante la richiesta di concessione edilizia del 3-8-1983 quando invece in essa l'arch. B. era indicato autore dell'intero progetto, quindi anche dell'impianto termico non essendo peraltro indicato un altro progettista. L'istanza venne ricevuta dal pubblico ufficiale il quale non solo ebbe a verificare le firme ma anche a dichiarare di avere effettuato l’ esame sommario preliminare nei riguardi tecnici era precluso il disconoscimento della sottoscrizione del doc. numero 9, posto che la stessa era stata verificata dal pubblico ufficiale, il quale aveva riscontrato la corrispondenza fra il progetto e quanto dichiarato nell'atto stesso. In ogni caso, era da considerarsi tardivo il disconoscimento del documento prodotto con l'atto di appello, effettuato soltanto con la memoria del 28-10- 2004. 1.2. - Il secondo motivo, lamentando violazione dell'articolo 214 cod.proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto inutilizzabile il progetto termico in quanto tempestivamente disconosciuto, posto che un elaborato grafico - che non è equiparabile a una scrittura privata - non può essere disconosciuto il disconoscimento si era limitato alla sola sottoscrizione ma non anche al timbro apposto, dal quale emergeva la provenienza, per cui doveva ritenersi che il B. era esclusivo responsabile dello stesso. Il progetto termico non avrebbe potuto essere disconosciuto perché allegato alla concessione del 3-8-1983 a stregua di quanto rilevato con il primo motivo, essendosi rivelato infondato quanto il B. aveva affermato a proposito della circostanza che effettivo autore del progetto sarebbe stat l'arch. Enumero .Bo. il che era smentito dalla copia rilasciata dal Comune di Novara il 9-2-2004. 1.3 - Il terzo motivo, lamentando insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che il progetto termico non era un' opera avulsa dal progetto murario inequivocabilmente redatto dall'arch. B. , di guisa che del progetto termico avrebbe dovuto necessariamente tenere conto, assumendo le responsabilità delle errate soluzioni tecniche. La Corte - senza indicarne le ragioni - non aveva esaminato la documentazione prodotta dalla quale era emersa la qualifica di progettista della intera opera nonché di quella di direttore dei lavori in particolare, dalla visita tecnico edilizia compiuta dal Comune del 29-3-1989 era specificato, senza alcuna distinzione fra progetto murario e termico, che progettista dell'opera era l'arch. B. . Censura la sentenza laddove aveva escluso il collegamento fra il progetto e i difetti denunciati perché tale affermazione avrebbe potuto essere fondata ove il progetto fosse stato redatto da altro professionista e non come invece avvenuto dal B. in ogni caso, essendo autore del progetto murario, avrebbe dovuto rendersi conto di eventuali errori progettuali. 1.4.- Il primo, il secondo, il terzo motivo - che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati. La motivazione della sentenza impugnata, nell'escludere la responsabilità addebitata al professionista quale progettista dell'impianto termico, si fonda basa su una pluralità di rationes decidendi, avendo ritenuto a in primo luogo, che non era stata fornita la prova che il progetto in base al quale era stato realizzato l'impianto fosse quello redatto dal chiamato in causa, per essere stata non solo disconosciuta la sottoscrizione del progetto ma anche la conformità della copia prodotta all'originale articolo 2702 cod. civ. b quindi, è stata esclusa la non imputabilità dei difetti denunciati a vizi strutturali del progetto. Quest'ultima affermazione è assorbente di ogni altra, avendo i Giudici evidentemente inteso dire che l'attività posta in essere in violazione dei diritti dell'attrice era riconducibile alla condotta realizzata dall'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori ovvero che la stessa si era discostata da quello che era stato il progetto, così implicitamente escludendo errori di progettazione. Tale ratio decidendi non appare specificamente contestata con i motivi di ricorso ed è perciò idonea a sorreggere la motivazione, posto che le doglianze al riguardo formulate sono inconferenti, laddove sono tese a dimostrare la responsabilità del B. , in quanto dovrebbe ritenersi autore del progetto termico o che comunque il predetto, quale autore del progetto murario, avrebbe dovuto rilevare eventuali errori di progettazione relativamente alla installazione delle tubazioni e della caldaietta dunque, i ricorrenti insistono sulla esistenza di errori del progetto che - secondo la ratio decidendi qui in esame - non costituiscono la ragione fondante della responsabilità per i danni cagionati alla convenuta, dovendosi qui aggiungere che è stata ritenuta inammissibile, perché nuova, la deduzione circa qualità di direttore dei lavori e tale declaratoria di inammissibilità non è stata specificamente censurata. Orbene va ricordato che, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa Cass. 2108/2012 . 2.1.- Il quarto motivo denuncia la violazione dell'articolo 92 per avere condannato i ricorrenti alle spese in favore del B. , quando numerosi documenti rilasciati dal Comune di Novara evidenziavano che l'impianto termico era redatto dal resistente e comunque era emersa la buon fede di essi ricorrenti nel ritenere il medesimo autore del progetto. 2.2.- Il motivo è infondato. La sentenza ha posto a carico dei ricorrenti le spese relative al rapporto con il B. ai sensi dell'articolo 91 cod. proc. civ., essendo gli stessi risultati soccombenti, dovendo qui rilevarsi che, mentre la scelta di compensare le spese processuali è rimessa al prudente e motivato apprezzamento del giudice di merito, l'unico divieto posto nella regolamentazione delle spese è quello di porle a carico della parte interamente vittoriosa. Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.