La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non può considerarsi domanda nuova

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile in appello.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9929/14, depositata lo scorso 8 maggio, precisando altresì che la condanna restitutoria non può essere eseguita prima del suo passaggio in giudicato ove il giudice di appello ometta di pronunciare sul punto e che la parte potrà impugnare l’omessa pronuncia con ricorso in Cassazione oppure riproporre la domanda restitutoria in un separato giudizio. La fattispecie. All’esito del giudizio di primo grado la Compagnia assicurativa aveva rifuso il danno alla parte lesa corrispondendo l’importo indicato dal Giudice di Pace nell’attesa dell’esito del giudizio di appello. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, pur accogliendo il gravame proposto nel dispositivo non aveva preso posizione con riferimento alla domanda restitutoria formulata dall’Assicurazione costringendo, quest’ultima, a proporre ricorso in Cassazione. Proponibilità della domanda restitutoria in appello. In primo luogo il Supremo Collegio ha precisato che la domanda restitutoria delle somme corrisposte dalla parte in ottemperanza della sentenza di prime cure non costituisce una domanda nuova e può essere proposta per la prima volta in appello. Tuttavia se le somme sono state corrisposte prima della fase di gravame detta deve essere formulata, a pena di decadenza, nella citazione in appello se, per converso, il pagamento è avvenuto successivamente è ammissibile la formulazione anche nel corso del giudizio. L’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria. La Corte precisa, altresì, che ove il Giudice ometta di pronunciare sul punto la parte potrà o impugnare l’omessa pronuncia con ricorso in Cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio con la conseguenza che tale circostanza non sarebbe emendabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale. L’azione di restituzione. L’azione di restituzione non è riconducibile allo schema della ripetizione dell’indebito né si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell’ accipiens non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Chi ha effettuato il pagamento non dovuto ha diritto a ottenere la restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 27 marzo – 8 maggio 2014, numero 9929 Presidente Finocchiaro – Relatore Amendola Svolgimento del processo e motivi della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. Il relatore, cons. A.A. esaminati gli atti, osserva 1. L.G. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Viareggio F.L. e T. Assicurazioni s.p.a. per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di incidente verificatosi per responsabilità esclusiva del L Precisò che aveva accettato la somma di euro 3.000, versatagli da T., a titolo di acconto. Costitutisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese, proponendo altresì domanda riconvenzionale, il L. al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti dalla propria autovettura, e T., per sentir condannare l'attore alla restituzione dell'importo di euro 3.000. A fronte della iniziativa processuale della controparte, il G. chiese ed ottenne di chiamare in causa Friuli Venezia Giulia Assicurazioni L. s.p.a. di seguito L. Assicurazioni s.p.a. , società che assicurava il veicolo da lui guidato al momento del sinistro. 2. Con sentenza del 18 settembre 2008 il giudice adito rigettò la domanda attrice e, in accoglimento delle spiegate riconvenzionali, condannò L.G. e L. s.p.a., in solido tra loro, a restituire a T. Assicurazioni la somma di euro 3.000, nonché a pagare al L. della somma di euro 4.900, con rivalutazione e interessi. In esecuzione di siffatta pronuncia, Uniqa Protezione s.p.a. nuova denominazione assunta da L. s.p.a. , versò al L. la somma di euro 5.610,49. Propose gravame principale il G Uníga Protezione, costituitasi nel giudizio di appello, oltre ad associarsi ai motivi di censura fatti valere dal suo assicurato, propose appello incidentale al fine di ottenere la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui l'aveva condannata, in solido con il G., a restituire euro 3.000 a T. Assicurazioni s.p.a. Chiese, inoltre, la condanna del L. a rimborsarle quanto allo stesso versato in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Con sentenza del 15 febbraio 2011 il Tribunale di Lucca, accertata l'esclusiva responsabilità del L. nella causazione dell'incidente, lo ha condannato, in solido con la società T. Assicurazioni s.p.a., al risarcimento dei danni in favore del Giogetti ha rigettato la domanda riconvenzionale del L., condannando lo stesso e T. Assicurazioni s.p.a. a rifondere al G. le spese del doppio grado. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Uniqa Protezione s.p.a. sulla base di un solo, articolato motivo. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. 3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'articolo 360 bis, inserito dall'articolo 47, comma 1, lett. a della legge 18 giugno 2009, numero 69. Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi accolto. Queste le ragioni. 4. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando nullità del procedimento per omessa pronuncia, nonché violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., ex articolo 360, numero 4, cod. proc. civ., l'impugnante si duole che il giudice di merito nulla abbia statuito sulle domande, da lui avanzate con l'appello incidentale, di restituzione di quanto versato al L. in esecuzione della sentenza di primo grado nonché su quella di condanna del L. alla rifusione delle spese del giudizio innanzi al Giudice di Pace. 5. Le critiche sono fondate. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello, segnatamente precisando, al riguardo, che la stessa deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, mentre, qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, ne è ammissibile la formulazione anche nel corso del giudizio confr. Cass. civ. 8 luglio 2010, numero 16152 . In tal prospettiva si è altresì precisato che, fermo che la condanna restitutoria non può essere eseguita prima del suo passaggio in giudicato, ove il giudice di appello ometta di pronunciare sul punto, la parte potrà o impugnare l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione oppure riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che ivi, stante la menzionata facoltà di scelta, le sia opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia Cass. civ. 8 giugno 2012, numero 9287 Cass civ. 8 luglio 2010, numero 16152 Cass. civ. 24 maggio 2010, numero 12622 Cass. civ. 30 aprile 2009, numero 10124 Cass. civ. 11 giugno 2008, numero 15461 Cass. civ. 22 marzo 1995, numero 3260 Cass. civ. 16 maggio 2006, numero 11356 . 6. Peraltro, posto che l'azione di restituzione e riduzione in pristino non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale ancora oggetto di contesa né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento confr. Cass. civ. 20 ottobre 2011, numero 21699 . 7. Il ricorso andrà pertanto accolto, con ogni conseguente pronuncia sulle spese del giudizio . Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Viareggio in diversa composizione che dovrà provvedere sia in ordine alla domanda di restituzione di quanto versato dalla ricorrente al L. in esecuzione della sentenza di prime cure, sia in ordine alle spese del giudizio innanzi al Giudice di Pace, relativamente al rapporto processuale tra il medesimo L. e la società ricorrente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Viareggio in diversa composizione.