La PA paga 2mln di euro per i lavori, ma il DURC del subappaltatore è falso: giusto il sequestro preventivo

Il fatto che, secondo la normativa vigente ratione temporis, fosse il committente a dover richiedere d’ufficio il DURC, non priva di rilevanza penalistica la condotta dell’impresa subappaltatrice che, assumendo l’iniziativa di consegnarlo spontaneamente, abbia consegnato un documento falso all’appaltatore, consentendo a quest’ultimo di ottenere il pagamento dalla, indotta in errore, PA committente.

Con la sentenza numero 20843, depositata il 14 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro preventivo. Il caso. Una donna è indagata per concorso in falsità ideologica e materiale e per concorso in truffa. Le viene contestato, quale legale rappresentante di una società subappaltatrice di alcuni lavori pubblici, di aver presentato false attestazioni dell’assolvimento degli obblighi di attestazione di regolarità contributiva, in particolare presentando un DURC, con data 4 aprile 2007, mai emesso dalla Cassa edile provinciale. In tal modo avrebbe indotto la PA appaltante in errore, facendole emettere ordini di pagamento per 2,8mln di euro. Il Tribunale conferma il sequestro preventivo di 2mln di euro disposto dal GIP in relazione al profitto del reato di truffa aggravata. Ma non aveva alcun obbligo di presentazione del DURC, quale subappaltante! La donna ricorre per cassazione, sostenendo che all’epoca dei fatti, la normativa vigente poneva in capo al committente o al responsabile dei lavori l’obbligo di richiesta del DURC. Pertanto il documento da lei presentato, quale rappresentante della società subappaltatrice, sarebbe un documento per lavori privati e non per lavori pubblici, con validità di soli 90 giorni, già trascorsi al momento del pagamento da parte della PA. Non ci sarebbe alcun reato poiché solo con la delibera dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici numero 36/2008 anche i subappaltatori sarebbero divenuti destinatari dell’obbligo di acquisizione del DURC. La PA è stata indotta in errore. La Suprema Corte respinge il ricorso, rilevando anzitutto che «ai fini dell’induzione in errore della PA, rileva il momento di produzione e non quello di emissione del mandato di pagamento». Irrilevante quindi la durata del DURC. «Il fatto che, secondo la normativa vigente ratione temporis, fosse il committente a dover richiedere d’ufficio il DURC, non priva di rilevanza penalistica la condotta dell’impresa subappaltatrice che, assumendo l’iniziativa di consegnarlo spontaneamente, abbia consegnato un documento falso all’appaltatore, consentendo a quest’ultimo di ottenere il pagamento» dalla PA committente. Sequestro legittimo. Il documento falso è dunque giuridicamente offensivo. E’ quindi servito per conseguire il pagamento del corrispettivo dei lavori. Da tale impiego può dedursi una concreta irregolarità contributiva della società subappaltatrice. Legittimo il sequestro preventivo, che mira ad eliminare l’illecito profitto, che può considerarsi sostanziato «proprio nel corrispettivo percepito, pur in assenza del necessario presupposto della regolarità contributiva».

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 febbraio – 14 maggio 2013, numero 20843 Presidente Ferrua – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24/04/2012 il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di P.N. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 08/03/2012 dal G.i.p. del Tribunale di Bari, così come limitato nell'importo dal P.M. in data 20/04/2012, avente ad oggetto la somma di Euro 2.019.316,87, in relazione al profitto del reato di truffa aggravata ascritto all'indagata. 2. A quest'ultima è contestato, per quanto rileva ai fini del presente procedimento a il delitto di cui agli articolo 110, 479, in relazione all'articolo 476, comma secondo, cod. penumero e in relazione all'articolo 2, comma 2 della l. 22/11/2002, numero 266, per avere in concorso con altri, formato ed utilizzato false attestazioni dell'assolvimento degli obblighi previsti nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa edile D.U.R.C. e, in particolare, per avere prodotto il menzionato D.U.R.C. recante la data del 04/04/2007, mai emesso dalla Cassa edile della Provincia di Bari b il delitto di cui agli articolo 81, 110, 640, comma secondo, numero 1, cod. penumero , per avere, in concorso con altri, mediante artifizi e raggiri consistiti nel far apparire il subappaltatore in possesso della regolarità contributiva, attraverso il reato di cui al capo sopra menzionato, indotto in errore la pubblica amministrazione appaltante ad emettere ordini di pagamento per la complessiva somma di Euro 2.863.235,90, di cui aveva conseguito l'ingiusto profitto. 3. Nell'interesse della P. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'insussistenza dei reati di cui agli articolo 476 e 479, cod. penumero , in relazione all'articolo 3, comma 8, d. lgs. numero 494 del 1996. In particolare, si rileva che la norma vigente all'epoca dei fatti statuiva che era il committente o il responsabile dei lavori a dover richiedere il D.U.R.C., con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui la società della quale la P. era legale rappresentante avesse fornito tale documento, si sarebbe realizzata una condotta inidonea al perfezionamento della pratica e dello stesso reato. Inoltre, il documento acquisito era apparentemente un D.U.R.C. per lavori privati e non per lavori pubblici, avente una validità di soli novanta giorni. Poiché esso recava la data del 04/04/2007 esso non aveva alcuna validità alla data del pagamento da parte della P.A. 29/02/2008 . La ricorrente aggiunge che tale documento non era mai stato formato o richiesto da lei, che aveva avuto rapporti non con la P.A., ma con la società appaltatrice dei lavori. Solo in data successiva alla commissione dei fatti, l'obbligo di acquisizione del D.U.R.C. aveva avuto come destinatari i subappaltatori, in forza della delibera dell'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n, 36 del 10/09/2008. Peraltro, nessun accertamento era mai stato condotto quanto al fatto che la società di cui la P. era la legale rappresentante fosse o non in regola con i propri obblighi contributivi. 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la insussistenza del delitto di truffa, conseguente all'insussistenza della falsità. 3.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l'insussistenza di motivazione in ordine ai reati di cui all'articolo 21 l. numero 646 del 1982, in relazione agli articolo 1655 cod. civ. e 118 d. lgs. numero 163 del 2006. 3.4. Con il quarto motivo, la ricorrente contesta l'applicabilità degli articolo 322 ter e 640 quater cod. penumero , per assenza del nesso di pertinenzialità tra il profitto del reato e beni oggetto del sequestro, pervenuti alla prima in forza della successione materna, e comunque per assenza di profitto, dal momento che ella aveva solo ritratto un legittimo ricavo dalle opere effettuate. Considerato in diritto 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. 2. Il fatto che, secondo la normativa vigente ratione temporis, il committente o il responsabile dei lavori dovessero richiedere d'ufficio il D.U.R.C., non priva di rilevanza penalistica la condotta dell'impresa subappaltatrice, che, assumendo l'iniziativa di fornirlo spontaneamente, abbia consegnato un documento falso all'appaltatore, consentendo, come, nella specie, a quest'ultimo di ottenere il pagamento del IV s.a.l. stato avanzamento lavori dalla p.a. committente, indotta pertanto in errore. In questa prospettiva, la questione della durata di efficacia del D.U.R.C., anche a prescindere dalla sua premessa ipotetica il documento acquisito è apparentemente un DURC per lavori privati , non coglie nel senso dal momento che, ai fini dell'induzione in errore della p.a., rileva il momento di produzione e non quello di emissione del mandato di pagamento. In definitiva, escluso che l'utilizzo del documento falso sia privo di offensività giuridica, in quanto il D.U.R.C. è positivamente servito per conseguire il pagamento del corrispettivo dei lavori, resta da considerare che, ai fini della valutazione richiesta nel presente procedimento cautelare, siffatto impiego può ragionevolmente spiegarsi solo con una effettiva situazione di irregolarità contributiva della società della P. . 3. Il terzo motivo investe norme non direttamente rilevanti nel presente procedimento, talché le censure proposte sono inammissibili. 4. Il quarto motivo è infondato, giacché il sequestro preventivo è operato nella prospettiva della confisca che, ai sensi dell'articolo 322 ter, cod. penumero applicabile nella specie, per effetto del rinvio operato dall'articolo 640 quater cod. penumero , in relazione all'articolo 640, comma secondo, numero 1 dello stesso codice , concerne i beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo. A questo riguardo, deve ribadirsi che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato, è legittimamente adottato quando, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell'attività illecita, di cui pure sia certa l'esistenza, non siano rinvenuti nella sfera giuridico - patrimoniale dell'indagato Sez. 5, numero 46500 del 19/09/2011, Lampugnani, Rv. 251205 . Nella specie, peraltro, il profitto ritratto si sostanzia proprio nel corrispettivo percepito, pur in assenza del necessario presupposto della regolarità contributiva. 5. Alla decisione di rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.