Comunicazioni nell’ufficio del G.d.P. invece che presso il domicilio eletto: violato il diritto di difesa nell’opposizione ad una multa

La notifica del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio ritualmente eletto dalla società e non presso la cancelleria dello stesso Giudice di Pace procedente, il quale, perciò, non avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti per convalidare il provvedimento opposto, vista l’assenza dell’opponente.

Con la sentenza numero 9096, depositata il 15 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha ribadito la disciplina concernente l’elezione del domicilio e le relative comunicazioni. Verbale di accertamento. Una società, il 12 gennaio 2009, riceve un verbale di accertamento da parte della polizia provinciale, con cui viene riconosciuta una violazione del codice della strada. Il 18 marzo 2009 la società presenta ricorso contro il provvedimento sanzionatorio. «Neanche» un anno dopo, il 17 marzo 2010, il G.d.P., nell’assenza della parte ricorrente, convalida tale provvedimento. Il Tribunale conferma la decisione. I giudici non hanno rilevato alcun difetto di contradditorio, ritualmente instaurato, ritenendo invece ingiustificata l’assenza del ricorrente. E il contraddittorio? La società, una s.r.l., ricorre per cassazione, lamentandosi del fatto di non essere potuta comparire all’udienza davanti al G.d.P. per non aver ricevuto la notificazione del decreto che la fissava. Tale comunicazione è infatti stata fatta presso la cancelleria del G.d.P. stesso, invece che presso il praticante avvocato dove aveva regolarmente eletto domicilio al momento della presentazione del ricorso. La Suprema Corte rileva anzitutto che, ratione temporis, non debba essere applicata la legge numero 69 del 18 giugno 2009, essendo stato presentato il ricorso il 18 marzo 2009. Trovano in tal modo applicazione gli articolo 22 e 23, legge numero 689/1981. Domicilio. La Corte ricorda che l’articolo 58 disp. att. c.p.c., che prevede che le notificazioni possano essere fatte presso la cancelleria del G.d.P., «opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente». Se invece la parte è rappresentata da un procuratore, questo deve eleggere domicilio nel luogo dove il giudice ha sede, solo «quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato». Notifica illegittima. Nel caso di specie, lo studio legale domiciliato è ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di riferimento, per cui la domiciliazione è da ritenersi corretta. Illegittima quindi la notificazione presso la cancelleria del G.d.P., che ha impedito alla parte ricorrente di venire a conoscenza del giorno dell’udienza e di parteciparvi. Violato il diritto di difesa. Pertanto, non essendo state garantite le condizioni essenziali per l’esercizio pieno del diritto di difesa in primo grado, in danno di una delle parti, la mancata regressione del giudizio al primo grado sarebbe lesiva dei fondamentali principi di parità tra le parti nel processo e di garanzia del contraddittorio. Per queste ragioni la Corte annulla la sentenza del Tribunale, cui rinvia nuovamente la causa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 marzo – 15 aprile 2013, numero 9096 Presidente Goldoni – Relatore Carrato Fatto e diritto Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. “Con ordinanza adottata all'udienza del 17 marzo 2010, nell'assenza della parte ricorrente, il giudice di pace di Bologna convalidava, nei confronti dell'opponente RDM s.r.l. il provvedimento sanzionatorio impugnato con ricorso depositato il 18 marzo 2009 costituito dal verbale di accertamento della Polizia provinciale di Bologna del 12 gennaio 2009 - numero 713A/2009. Interposto appello da parte della medesima RDM s.r.l. e nella costituzione dell'ente provinciale appellato, il Tribunale di Bologna, con sentenza numero 238 del 2011 depositata il 27 gennaio 2011 , rigettava il gravame con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. Avverso la richiamata sentenza di appello non notificata ha proposto ricorso per cassazione consegnato per la notifica il 19 ottobre 2011, notificato il 20 ottobre 2011 e depositato il 27 ottobre 2011 la RDM s.r.l., basato su tre motivi. Si è costituita in questa fase con controricorso l'intimata Provincia di Bologna, che ha instato per l'inammissibilità del ricorso o, in ogni caso, per il suo rigetto. Con il primo motivo la ricorrente la dedotto, ai sensi dell'articolo 360 nnumero 3 e 4 c.p.c., l'inosservanza e la violazioni delle norme processuali di cui agli articolo 319, 354, 160, 170 c.p.c., nonché dell'articolo 24 Cost. e dell'articolo 58 disp. att. c.p.c., con conseguente applicazione del principio desumibile dagli articolo 159 e 160 c.p.c Con il secondo motivo la ricorrente la denunciato - sempre ai sensi dell'articolo 360, nnumero 3 e 4, c.p.c. - l'inosservanza e la violazione o falsa applicazione degli articolo 356 e 345 c.p.c Con il terzo motivo la ricorrente ha, per un verso, prospettato la violazione o falsa applicazione dell'articolo 354 c.p.c. e, per altro verso, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, congiuntamente alla violazione e falsa applicazione degli articolo 319, 139 e 170 c.p.c., e degli articolo 24 Cost. e 58 disp. att. c.p.c Ritiene il relatore che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per procedere nelle forme di cui all'articolo 380 bis, comma 1, c.p.c, ravvisandosi le condizioni per pervenire - in relazione al disposto dell'articolo 375, numero 5, c.p.c. - alla possibile declaratoria di accoglimento del proposto ricorso per manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri. Infatti, per come emerge ex actis, a seguito del deposito in data 18 marzo 2009 quindi, anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, numero 69 del ricorso in primo grado proposto ai sensi dell'articolo 204 bis c.d.s. 1992 il cui comma 2 richiama, per quanto non diversamente previsto, la disciplina processuale di cui agli articolo 22 e 23 della legge numero 689 del 1981, ratione temporis applicabile nella spcie , alla successiva udienza di comparizione fissata con decreto giudiziale depositato il 14 settembre 2009 del 17 marzo 2010, il giudice di pace di Bologna, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge numero 689 del 1981, ebbe a convalidare il provvedimento opposto, sul presupposto della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, della ingiustificata mancata comparizione dell'opponente e della insussistenza delle condizioni per pervenire, sulla scorta della documentazione allegata, all'accoglimento del ricorso. Il Tribunale di Bologna, in sede di appello, con la sentenza in questa sede impugnata, ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame rilevando che la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza davanti al Giudice di pace presso il domicilio eletto non costituisse un motivo di rimessione al giudice di primo grado e non potesse, quindi, ravvisarsi alcun difetto nell'integrazione del contraddittorio, anche perché il buon diritto della ricorrente non risultava compromesso. Osserva, invece, il relatore che - come correttamente dedotto con la prima parte del primo motivo in esame - benché la società ricorrente, nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avesse ritualmente eletto domicilio presso il praticante avvocato dr. P L. con studio ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Bologna circostanza ritenuta pacifica con la stessa sentenza di appello , la notificazione della comunicazione relativa al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti era stata fatta presso la stessa cancelleria dell'Ufficio del giudice di pace procedente, con la conseguenza che essa opponente non ne era venuta ritualmente a conoscenza. Conformemente alle ragioni dedotte con il motivo in questione certamente autosufficiente , la giurisprudenza di questa Corte v. Cass. numero 9394 del 2002 e Cass. numero 22093 del 2010, ord. ha affermato che l'articolo 58 disp. att. c.p.c. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'articolo 319, secondo comma, c.p.c., nel Comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione del suddetto articolo del codice di rito se, invece, la parte è rappresentata da procuratore alla lite o, come nella fattispecie, si difenda personalmente ai sensi dell'articolo 86 c.p.c. , questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nello stesso codice di rito ed alla stregua della legge professionale articolo 82 R.D. 22 gennaio 1934, numero 37 , è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi in qualunque luogo, e perciò anche in Comune diverso da quello sede del Tribunale nell'ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia. Alla luce di tali principi va interpretata anche la disposizione dell'articolo 22, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, numero 689, che, per l'ipotesi in cui l'opponente avverso provvedimento in materia di sanzioni amministrative abbia nominato un procuratore, per le notificazioni e comunicazioni in corso di procedimento rinvia alle modalità stabilite dal codice di procedura civile, con la conseguenza che in tale ipotesi la notifica presso la cancelleria è consentita solo ove il procuratore eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato e non abbia eletto domicilio nel comune in cui il giudice ha sede. Pertanto, con riferimento al caso di specie, la notifica relativa al predetto decreto avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio ritualmente eletto dalla società ricorrente e non presso la cancelleria dello stesso Giudice di pace procedente, il quale, perciò, non avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti per convalidare il provvedimento opposto ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge numero 689 del 1981, avuto riguardo alla necessaria valutazione preventiva della legittima instaurazione del contraddittorio. Di conseguenza, appare erronea la sentenza del Tribunale di Bologna, laddove ha ritenuto, invece, che il contraddittorio fosse stato ritualmente incardinato e che non ricorressero i presupposti per disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado. Al contrario, in questa ipotesi, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'articolo 354, comma 1, c.p.c., sul presupposto della nullità assoluta della notificazione dell'atto di evocazione in giudizio, costituito, nella specie, dal ricorso introduttivo integrato dal pedissequo decreto giudiziale di comparizione delle parti, il cui onere di corretta notificazione incombeva alla cancelleria del giudice di pace adito. Del resto, la ratio legis alla base delle ipotesi di tale rimessione sussiste pienamente anche con riguardo alla nullità in esame, poiché, non essendo state garantite le condizioni essenziali per l'esercizio pieno del diritto di difesa in primo grado, in danno di una delle parti, la mancata regressione del giudizio al primo grado sarebbe lesiva dei fondamentali principi di parità tra le parti nel processo e di garanzia del contraddittorio, in particolare comportando una grave distorsione nell'equilibrio e nella struttura stessa del processo speciale in questione che si introduce con ricorso cfr., per opportuni riferimenti al correlato processo del lavoro, Cass. numero 4867 del 1993 Cass. numero 11151 del 1998 e Cass. numero 7227 del 2000 . In definitiva, in virtù delle esposte argomentazioni, si ritiene che sembrano emergere le condizioni, in relazione al disposto dell'articolo 380 bis, comma 1, c.p.c. e con riferimento alla correlata norma di cui all'articolo 375, numero 5, c.p.c. , per poter pervenire al possibile accoglimento del proposto ricorso per manifesta fondatezza del suo primo motivo, con riferimento all'esaminata pregiudiziale doglianza, a cui consegue l'assorbimento dell'esame degli altri motivi”. Considerato che il Collegio condivide argomenti ed orientamenti propositivi contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna memoria difensiva ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato accolto in ordine al primo motivo a cui si correla l'assorbimento delle altre doglianze , con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Bologna in composizione monocratica , in persona di altro giudicante, che provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante.