Decreto pubblicato in Gazzetta: dal 20 aprile sarà tutto più chiaro

In attuazione della legge 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale numero 80 del 5 aprile 2013, il decreto legislativo numero 33 del 14 marzo scorso.

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, questo è quanto disciplina il decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013, che entrerà in vigore il prossimo 20 aprile. Il decreto, in primis, definisce cosa si intende per trasparenza «accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Chiunque ha diritto di conoscere di fruire gratuitamente delle informazioni e dei dati. Il decreto individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Per pubblicazione – si precisa nel d.lgs. - si intende la pubblicazione – appunto - «nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione». La P.A. deve assicurare la qualità delle informazioni. A garantire la qualità delle informazioni riportate sono le stesse pubbliche amministrazioni, «assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione e l'indicazione della loro provenienza». Ecco il diritto di accesso civico. In pratica, è riconosciuto il cosiddetto diritto di accesso civico, che consente a chiunque di richiedere al responsabile della pubblica amministrazione obbligata alla trasparenza, documenti, informazioni o dati nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione. L’amministrazione ha tempo 30 giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto, comunicando al richiedente l’avvenuta pubblicazione. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. È previsto, altresì, di rendere pubblici tutti gli incarichi di consulenza commissionati a terzi e, inoltre, l’adozione di un programma triennale per la chiarezza e la nomina del responsabile della trasparenza all’interno di ogni reparto amministrativo. Obblighi da rispettare. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione parametro di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio. Ma non è tutto.

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