Dal 13 giugno 2014, entreranno in vigore le modifiche, previste dalle direttive comunitarie, al Codice del consumo. I consumatori avranno la possibilità di difendersi in maniera più forte e variegata, con la possibilità di richiedere più informazioni dal venditore e dal diritto di recesso, anche in caso di bene deteriorato.
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 58 dell’11 marzo 2014 è stato pubblicato il testo del d.lgs. numero 21/2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva europea 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori. Viene, così, modificato il testo del Codice del consumo, con delle garanzie più forti a tutela dei consumatori. Tali modifiche entreranno in vigore dal 13 giugno di quest’anno ed avranno valore solo per i contratti stipulati successivamente a tale data. Più informazioni. Il consumatore avrà diritto di ricevere una serie di informazioni precontrattuali maggiori, tra cui l’identità del professionista, le caratteristiche del prodotto o del servizio, le modalità di pagamento e le garanzie a favore del consumatore. Un occhio di riguardo è dedicato, soprattutto, a tutti i contratti stipulati in luoghi non adibiti all’attività di vendita viene, infatti, uniformata la disciplina dei contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, come ad esempio le vendite a domicilio, con quella dei contratti a distanza, cioè quegli atti, stipulati da un fornitore, tramite l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza basti pensare alla televendita . Diritto di recesso. È prevista l’obbligatorietà della forma scritta, con l’aiuto in più, per il consumatore, del dovere di tenere un linguaggio semplice. Inoltre, il consumatore avrà 14 giorni di tempo per recedere unilateralmente dal contratto, senza obbligo di motivazione, perfino senza il consenso del venditore. Il venditore non faccia il furbo. Non solo, ma se il venditore decidesse di non informare il consumatore del suo diritto al recesso, si allungherebbero i termini per ripensarci mentre prima, si trattava di 60 giorni dalla stipulazione del contratto o di 90 dalla consegna del bene, dalla fatidica data del 13 giugno il termine sarà di 12 mesi. Il diritto di ripensamento non verrà, neanche, impedito dal deterioramento del bene in tal caso, il consumatore sarà responsabile solo della diminuzione del valore del bene. Una soglia più alta. Unica nota stonata l’innalzamento della soglia, al di sotto della quale è applicabile la tutela, per i contratti di valore inferiore a 50 euro, rispetto ai 26 di oggi. Tuttavia, rimane in vigore la norma, che impedisce di sottrarre al consumatore la protezione legale prevista in suo favore mediante la suddivisione del contratto in più stipulazioni, al fine di non sforare il limite legislativo.
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