Non regge l’ipotesi del malfunzionamento dell’apparecchiatura chiarissima la condotta dell’uomo, di fronte agli agenti di Polizia che lo hanno fermato. E generico è il richiamo alle condizioni di salute dell’uomo, e alla presunta necessità di assunzione di farmaci che, a suo dire, avrebbero alterato i risultati dati dall’etilometro.
Terapia farmaceutica obbligatoria ecco la ‘carta’ ultima giocata dall’automobilista beccato brillo alla guida. Perché, si sa – sostiene l’uomo –, determinati medicinali possono incidere sullo stato psico-fisico di una persona, arrivando ad alterare anche i risultati dell’etilometro. Ma la giustificazione non può reggere, soprattutto quando, come in questa vicenda, mancano ‘prove provate’ relative alle condizioni di salute dell’automobilista e alla relativa necessità di assunzione di farmaci. E poi, va aggiunto, è stata inequivocabile la condotta tenuta dall’uomo, una volta sceso dalla propria vettura – e corroborante rispetto al dato del tasso alcolemico –, alla presenza degli agenti di Polizia che lo hanno fermato Cass., sent. numero 10941/2014, Quarta Sezione Penale, depositata oggi Numeri e azioni. Numeri assolutamente indiscutibili, quelli relativi al «tasso alcolemico» dell’automobilista 1,74 grammi per litro, in «entrambe le misurazioni» effettuate. Conseguenziale, e logica, sia in primo che in secondo grado, è la condanna per «aver circolato alla guida in stato di ebbrezza alcolica». Questa visione, però, viene duramente contestata, sulla base di 2 elementi primo, «le condizioni di salute» dell’uomo, «affetto da danno all’encefalo e bisognoso della continua assunzione di farmaci, idonei a incidere sullo stato psico-fisico del soggetto e sui risultati del test» secondo, una «consulenza tecnica di parte, redatta da un biologo e tossicologo forense» ha «evidenziato l’assoluta incertezza delle misurazioni effettuate con le apparecchiature in uso alla Polizia», anche tenendo presente che «non era possibile che fosse veritiera la registrazione di due valori identici a distanza di 10 minuti, in ragione del funzionamento del metabolismo umano». A completare il quadro difensivo, poi, anche il presunto eccessivo «tempo» trascorso «tra le due misurazioni», e l’affermazione che «le caratteristiche comportamentali» dell’uomo, come «descritte dagli agenti», «erano da porre in relazione al gravissimo trauma» subito dall’automobilista e «non alla condizione di alterazione dovuta all’uso di alcool». Obiezioni complesse, quelle mosse rispetto alla pronuncia della Corte d’Appello, eppure non sufficienti a scalfire il ‘castello’ accusatorio. Da un lato, difatti, evidenziano i giudici del ‘Palazzaccio’, sulle «condizioni di salute» dell’uomo e sulla relativa «necessità di assunzione di farmaci, non ben individuati» ci sono solo richiami generici, senza «adeguate nozioni tecniche». Peraltro, viene notato, tale «circostanza» non è stata neppure riferita dall’automobilista agli «agenti» Dall’altro lato, poi, viene ritenuta non plausibile l’ipotesi del «malfunzionamento dell’apparecchiatura» quindi, è corretto il «dato risultante dalla misurazione». A renderlo indiscutibile, poi, anche «l’inequivocabile quadro sintomatico» dell’uomo, riportato «dagli agenti» per la precisione, «alito fortemente vinoso, occhi lucidi, eccessiva loquacità, difficoltà di espressione verbale, equilibrio precario».
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 febbraio – 6 marzo 2014, numero 10941 Presidente Sirena – Relatore Esposito Ritenuto in fatto Con sentenza del 25/6/2013 la Corte d'Appello di Cagliari confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto S.F. responsabile del reato di cui all'articolo 186 comma 2 lett. C C.d.S., commesso il 16/8/2008, per aver circolato alla guida in stato di ebbrezza alcolica tasso alcolemico rilevato di 1,74 g/l in entrambe le misurazioni . Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato. Deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art 186 del C.d.S., oltre a vizio motivazionale sul punto. Osserva che gli agenti accertatori, nel procedere al controllo sullo stato di ebbrezza, non si erano attenuti alle norme del C.d.S. presenza del difensore, riservatezza dell'operazione, taratura dell'apparecchio, informativa puntuale delle operazioni , né avevano considerato le condizioni di salute prospettate dal Sodde, affetto da danno all'encefalo e bisognoso della continua assunzione di farmaci, questi ultimi idonei a incidere, interagendo con alcune bevande alcoliche, sullo stato psicofisico del soggetto e sui risultati del test. Osserva che la consulenza tecnica di parte, redatta da un biologo e tossicologo forense, aveva evidenziato l'assoluta incertezza delle misurazioni effettuate con le apparecchiature in uso alla polizia, e che, in particolare, non era possibile che fosse veritiera la registrazione di due valori identici a distanza di dieci minuti, in ragione del funzionamento del metabolismo umano. Rileva, inoltre, che il tempo intercorso tra le due misurazioni superava la soglia indicata dall'articolo 379 comma 2 delle norme di attuazione al C.d.S. Rappresenta che le caratteristiche comportamentali descritte dagli agenti erano da porre in relazione al gravissimo trauma in precedenza subito dall'imputato e non alla condizione di alterazione dovuta all'uso di alcool. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che dall'esame della dott. M., consulente tecnico di parte, era emerso che era stata fornita spiegazione scientifica sia del presunto stato di ebbrezza alcolica, riferito al trauma subito dall'imputato, sia dell'incertezza dell'alcoltest, in ragione della rilevazione di valori identici a distanza di dieci minuti. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Va premesso che non risultano compiuti i termini prescrizionali stante l'intervenuta sospensione degli stessi dal 23/2/2001 al 19/10/2011, in ragione di rinvii richiesti dal difensore. Passando all'esame dei motivi proposti, va osservato che i rilievi svolti in relazione al mancato rispetto delle norme previste dal codice della strada si caratterizzano per l'estrema genericità, stante la mancata indicazione delle condotte specifiche imputate agli agenti. Infondata, inoltre, si appalesa la notazione concernente le condizioni di salute dell'istante in relazione alla necessità di assunzione di farmaci non ben individuati trattasi, infatti, di circostanza genericamente allegata - peraltro neppure riferita dall'istante agli accertatori, poiché emersa solo con l'atto d'appello - e non corredata da adeguate notazioni tecniche, con ciò connotandosi come argomentazione difensiva costruita ex post. Infondato è, altresì, il rilievo attinente alla distanza temporale tra le due misurazioni, ritenuta irrispettosa dell'articolo 379 comma 2 norme di attuazione al codice della strada la disposizione normativa, infatti, prevede l'intervallo minimo e di massima in concreto non di molto superato tra le medesime. Del pari sono destituiti di fondamento i rilievi concernenti le notazioni del consulente tecnico di parte circa l'inidoneità dell'apparecchio alla misurazione queste ultime costituenti anche oggetto del secondo motivo d'impugnazione, sotto il profilo motivazionale , notazioni correttamente disattese dai giudici territoriali in ragione della mancata dimostrazione del malfunzionamento dell'apparecchiatura e della congruità del dato risultante dalla misurazione contestata con l'inequivocabile quadro sintomatico descritto dagli agenti accertatori alito fortemente vinoso, occhi lucidi, eccessiva loquacità, difficoltà di espressione verbale, equilibrio precario , Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato, con condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.