Immigrazione: meglio stagionale che permanente

Il lavoratore stagionale, rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

La Sezione interpreta l’articolo 24, comma 4, del t.u. numero 286/1998, come modificato dalla legge numero 189/2002. La disposizione è del seguente tenore «Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni». Secondo l’interpretazione dell'Amministrazione recepita nel provvedimento impugnato in primo grado – e sostenuta argomentatamente nell’atto di appello - questa disposizione comporta, fra l’altro, che il lavoratore subordinato titolare di un permesso stagionale non può convertirlo in un permesso ordinario non stagionale se non dopo aver fatto rientro in patria alla prima scadenza e avere conseguito un secondo permesso stagionale. Invece, l’interpretazione recepita nella sentenza del T.A.R. Lazio è nel senso che la conversione può avvenire per il solo fatto che il lavoratore entrato come stagionale ottenga un contratto di lavoro a tempo indeterminato o anche determinato ma comunque non stagionale ancorché si trovi in Italia, come stagionale, per la prima volta. Questa soluzione si baserebbe sull’articolo 5, comma 5, dello stesso t.u., la quale disposizione valorizza i «nuovi elementi sopraggiunti» al fine di regolarizzare la posizione dell’immigrato originariamente carente di titolo. Il permesso di soggiorno può essere convertito? Il Collegio sent. numero 959/2012 depositata il 22 febbraio osserva, innanzi tutto, che secondo il criterio dell’interpretazione letterale appare corretta la tesi dell’Amministrazione. Ed invero, nel secondo periodo del comma 4, il soggetto sottinteso della espressione «può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno » non può essere altri che il soggetto del periodo precedente, ossia «il lavoratore stagionale, [che] abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo». Dunque, dal punto di vista letterale, fra i presupposti della conversione prevista dal secondo periodo vi è la circostanza che il lavoratore interessato abbia già usufruito di almeno un permesso stagionale facendo rientro in patria al termine di questo, e si trovi dunque nuovamente in Italia in forza di un nuovo permesso ancora stagionale. La ratio legis minor costo economico ed umano. Ma l'interpretazione letterale va raffrontata alla verifica della compatibilità con la ratio legis . A questo proposito, osserva il Collegio, da una lettura complessiva dell’articolo 24 e dalle sue relazioni sistematiche con il resto della legge sull’immigrazione, emerge che il legislatore ha inteso agevolare l’immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria. Le motivazioni di questa scelta legislativa sono intuibili. Il legislatore si è basato sulla supposizione che non è questa la sede per discutere se sia fondata o meno che l’immigrato stagionale, non assumendo una residenza stabile in Italia, non conducendo seco la famiglia e mantenendo il suo rapporto con la comunità nazionale di provenienza, abbia minori difficoltà di inserimento e affronti minori costi sia economici che umani. In questa prospettiva, per lo stato ospitante il lavoratore stagionale sarebbe meglio gestibile con maggior soddisfazione anche sua rispetto all’immigrato permanente. Appare chiaro, tuttavia, che le norme che agevolano l’immigrazione stagionale non raggiungerebbero il loro scopo se fosse consentito a tutti i lavoratori stagionali, indiscriminatamente, di trasformare il proprio status in quello di lavoratori con permesso di soggiorno ordinario. Se così fosse, quelle norme sarebbero facile strumento per eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l’immigrazione non stagionale. Ma, d’altra parte, non si potrebbe neppure costringere il lavoratore stagionale a rimanere tale in eterno. Il legislatore, pertanto, ha individuato un punto di equilibrio fra queste contrastanti esigenze consentendo la conversione del permesso a partire dal secondo ingresso del lavoratore stagionale, anziché dal primo. In tal modo, l’interpretazione letterale dell’articolo 24, comma 4, appare convalidata dalla verifica della sua ratio . Conversione ammessa solo a partire dal secondo ingresso per lavoro stagionale. Peraltro, osserva ancora il Collegio, le disposizioni regolamentari di attuazione, e precisamente del d.p.r. numero 394/1999, articolo 38, comma 7, dispongono che «I lavoratori stranieri [stagionali] che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento». È all'evidenza che il regolamento dà per presupposto che la conversione sia ammessa solo a partire dal secondo ingresso per lavoro stagionale. L’interpretazione delle norme primarie, quindi, ne risulta convalidata e non già contraddetta.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13 gennaio – 22 febbraio 2012, numero 959 Presidente/ Relatore Lignani Fatto e diritto 1. L’attuale appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino albanese presente in Italia con regolare permesso di soggiorno per “lavoro subordinato stagionale” valido sino al 21 aprile 2006, alla scadenza ha chiesto il rinnovo del permesso modificandone il titolo in “lavoro subordinato” non stagionale . La domanda è stata respinta con provvedimento del Questore di Viterbo in data 25 agosto 2006. L’atto è motivato, in sostanza, con la considerazione che l’articolo 24, comma 4, del t.u. numero 286/1998 prevede bensì la conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale permanente subordinatamente però alla condizione che il lavoratore interessato abbia fatto rientro in patria alla prima scadenza in pratica, che si trovi in Italia per il suo secondo permesso stagionale e non per il primo. Questa condizione non si verificava nella fattispecie. Donde il diniego del permesso richiesto. 2. L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Lazio sostenendo una diversa interpretazione sistematica del t.u. numero 286/1998. Il ricorso è stato accolto dal T.A.R E’ seguito l’appello dell’Amministrazione, con istanza di sospensione della sentenza impugnata. In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ritiene di poter procedere alla definizione immediata della controversia, ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo. 3. Va premesso che nella presente vicenda i dati di fatto sono sostanzialmente incontroversi, né vengono altrimenti in questione problemi relativi al caso di specie ad es., insufficienza della motivazione, vizi di forma, ecc. . Viene invece in rilievo unicamente un problema di massima e precisamente l’interpretazione dell’articolo 24, comma 4, del t.u. numero 286/1998, come modificato dalla legge numero 189/2002. La disposizione è del seguente tenore «Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni». Secondo l’interpretazione recepita nel provvedimento impugnato in primo grado – e sostenuta argomentatamente nell’atto di appello - questa disposizione comporta, fra l’altro, che il lavoratore subordinato titolare di un permesso stagionale non può convertirlo in un permesso ordinario non stagionale se non dopo aver fatto rientro in patria alla prima scadenza e avere conseguito un secondo permesso stagionale. Invece l’interpretazione recepita nella sentenza del T.A.R. Lazio è nel senso che la conversione può avvenire per il solo fatto che il lavoratore entrato come stagionale ottenga un contratto di lavoro a tempo indeterminato o anche determinato ma comunque non stagionale ancorché si trovi in Italia, come stagionale, per la prima volta. Questa soluzione si basa sull’articolo 5, comma 5, dello stesso t.u., la quale disposizione valorizza i “nuovi elementi sopraggiunti” al fine di regolarizzare la posizione dell’immigrato originariamente carente di titolo. 4. Questo Collegio osserva, innanzi tutto, che secondo il criterio dell’interpretazione letterale appare corretta la tesi dell’Amministrazione. Ed invero, nel secondo periodo del comma 4, il soggetto sottinteso della espressione «può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno .» non può essere altri che il soggetto del periodo precedente, ossia «il lavoratore stagionale, [che] abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo». Dunque, dal punto di vista letterale, fra i presupposti della conversione prevista dal secondo periodo vi è la circostanza che il lavoratore interessato abbia già usufruito di almeno un permesso stagionale facendo rientro in patria al termine di questo, e si trovi dunque nuovamente in Italia in forza di un nuovo permesso ancora stagionale. 5. Si deve ora sottoporre l’interpretazione letterale alla verifica della compatibilità con la ratio legis. A questo proposito, da una lettura complessiva dell’articolo 24 e dalle sue relazioni sistematiche con il resto della legge sull’immigrazione, emerge che il legislatore ha inteso agevolare l’immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria. Le motivazioni di questa scelta legislativa sono intuibili. Il legislatore si è basato sulla supposizione che non è questa la sede per discutere se sia fondata o meno che l’immigrato stagionale, non assumendo una residenza stabile in Italia, non conducendo seco la famiglia e mantenendo il suo rapporto con la comunità nazionale di provenienza, abbia minori difficoltà di inserimento e affronti minori costi sia economici che umani. In questa prospettiva, per lo stato ospitante il lavoratore stagionale sarebbe meglio gestibile con maggior soddisfazione anche sua rispetto all’immigrato permanente. Appare chiaro, tuttavia, che le norme che agevolano l’immigrazione stagionale non raggiungerebbero il loro scopo se fosse consentito a tutti i lavoratori stagionali, indiscriminatamente, di trasformare il proprio status in quello di lavoratori con permesso di soggiorno ordinario. Se così fosse, quelle norme sarebbero facile strumento per eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l’immigrazione non stagionale. Ma, d’altra parte, non si potrebbe neppure costringere il lavoratore stagionale a rimanere tale in eterno. Il legislatore, pertanto, ha individuato un punto di equilibrio fra queste contrastanti esigenze consentendo la conversione del permesso a partire dal secondo ingresso del lavoratore stagionale, anziché dal primo. In tal modo, l’interpretazione letterale dell’articolo 24, comma 4, appare convalidata dalla verifica della sua ratio. 6. Sin qui, l’analisi delle fonti legislative. Si passa ora all’esame delle disposizioni regolamentari di attuazione, e precisamente del d.P.R. numero 394/1999, articolo 38, comma 7, il cui tenore è il seguente «I lavoratori stranieri [stagionali] che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento». Come si vede, il regolamento dà per presupposto che la conversione sia ammessa solo a partire dal secondo ingresso per lavoro stagionale. L’interpretazione delle norme primarie, che si è sopra illustrata, ne risulta convalidata e non già contraddetta. 7. Si passa ora all’esame dell’altra disposizione sulla quale il T.A.R. ha inteso basare la sua decisione. Si tratta dell’articolo 5, comma 5, del testo unico, del seguente tenore «Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati . quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato . sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio». Ad avviso di questo Collegio, la disposizione in parola non è conferente ai fini di cui si discute. Essa è formulata in termini assolutamente generici, e contiene un rinvio implicito – non già una deroga – alle disposizioni di dettaglio che concernono le varie tipologie di permesso di soggiorno e stabiliscono i relativi presupposti. In buona sostanza la sua funzione è quella di chiarire che i provvedimenti in materia debbono sempre basarsi sulla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui sono emanati, vale a dire che si deve tener conto di tutte le sopravvenienze, in particolare quelle favorevoli all’interessato. Ma s’intende che di ogni sopravvenienza favorevole si terrà conto nel rispetto della normativa che regola la singola fattispecie – in questo caso delle disposizioni che delimitano la possibilità di convertire il permesso di soggiorno da stagionale ad ordinario. 8. In conclusione, si deve accogliere l’appello e si deve confermare la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado. S’intende che ciò non preclude all’interessato di conseguire un nuovo permesso di soggiorno secondo le procedure ordinarie, qualora ve ne siano i presupposti. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate per ragioni di equità. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annullata la sentenza impugnata rigetta il ricorso proposto in primo grado. Spese compensate per l’intero giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.