Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito in materia di retribuzione straordinaria, con la nota numero 2642/2014 spiega che, in fase di ordinanza di ingiunzione, alla violazione del datore di retribuire un lavoratore che ha effettuato straordinari senza che il valore sia iscritto nel Libro Unico del Lavoro deve essere applicata, prioritariamente, la sanzione prevista della Legge numero 4/1953.
Così si è espresso il Ministero del Lavoro, nella nota del 6 febbraio scorso, rispondendo al dubbio posto dalla DRL Veneto. Criterio di specialità. Le disposizioni per le quali si chiede l'applicabilità, in sede di ordinanza ingiunzione, del principio di specialità, ai sensi dell’articolo 9 L. numero 689/1981, sono l’articolo 5, comma 5, d.lgs. numero 66/2003 per cui «il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro » gli articolo 1 e 3 L. numero 4/1953 secondo i quali i datori di lavoro devono consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga e tale documento di riepilogo deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione. La problematica concerne quindi la verifica se una delle due disposizioni possa considerarsi speciale rispetto all'altra. Verifica a spettro più ampio. In relazione alle finalità delle citate disposizioni il MLPS evidenzia che, mentre quella del 2003 vuole consentire al lavoratore una verifica sia sulle ore di lavoro straordinario effettivamente svolto sia sulla retribuzione in base ai parametri della contrattazione collettiva, la disposizione del 1953 vuole consentire una verifica su tutta la retribuzione e sulle trattenute effettuate. La condotta della mancata indicazione in busta appare più grave nel momento in cui le maggiorazioni in questione non siano state neanche computate nell'ambito del totale ciò comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. numero 4/1953, non a caso più severe rispetto a quelle legate alla violazione dell’articolo 5, comma 5, d.lgs. numero 66/2003. In sostanza, in caso di ‘fuori busta’ trovano applicazione le sanzioni di cui alla Legge del 1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori alla previsione dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione ex d.lgs. numero 66/2003. fonte www.fiscopiu.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 6 febbraio 2014, numero 2642 Quesito sul lavoro straordinario fuori busta In relazione al quesito in oggetto si rappresenta quanto segue. Le disposizioni per le quali si chiede l'applicabilità, in sede di ordinanza ingiunzione, del principio di specialità, ai sensi dell’articolo 9 della L. numero 689/1981, sono - l’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. numero 66/2003 secondo il quale il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro - gli articolo 1 e 3 della L. numero 4/1953 secondo i quali è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute e il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione . La problematica concerne pertanto la verifica se una delle due disposizioni possa considerarsi per l'appunto speciale rispetto all'altra. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. numero 66/2003, il trasgressore incorre nella sanzione di cui all’articolo 18-bis, comma 6, dello stesso Decreto qualora ometta di computare a parte il lavoro straordinario e o non corrisponda maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro . Quanto all’illecito di cui alla L. 4/1953 è invece necessario che il prospetto paga sia infedele e non dia conto delle singole trattenute . In relazione alle finalità delle citate disposizioni va invece evidenziato che, mentre quella del 2003 vuole consentire al lavoratore una verifica sia sulle ore di lavoro straordinario effettivamente svolto che sulla retribuzione dello stesso secondo i parametri della contrattazione collettiva, la disposizione del 1953 vuole consentire una verifica su tutta la retribuzione e sulle trattenute effettuate. Inoltre la disciplina del 2003, indicando un obbligo di computabilità a parte del lavoro straordinario sembra evidentemente presupporre che lo stesso sia stato comunque computalo nel totale della retribuzione corrisposta. Ciò premesso, nel caso di specie la condotta appare più grave nel momento in cui le maggiorazioni in questione non siano state neanche computate nell'ambito del totale retributivo corrisposto come avviene per i cd. fuori busta il che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. numero 4/1953, non a caso più severe rispetto a quelle legate alla violazione dell’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. numero 66/2003. Da tale ragionamento appare dunque corretta l’applicazione della sanzione prevista per la violazione degli articolo 1 e 3 della L. numero 4/1953 mentre va verificata l'applicabilità della sanzione legata alla violazione dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. numero 66/2003 in relazione alla residua illiceità della condotta, con particolare riferimento alla corresponsione di maggiorazioni retributive inferiori a quelle comunque previste dalla contrattazione collettiva. In altri termini, in caso di fuori busta si ritiene che trovino applicazione le sanzioni di cui alla Legge del 1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al D.Lgs. numero 66/2003.