Case vacanze, affitta camere, bed and breakfast, agriturismi, residence e tutti gli immobile destinati ad un’attività di tipo turistico ricettivo, vanno trattati come fabbricati strumentali per natura, a prescindere dalla classificazione catastale.
L’Iva sulle spese per acquisto, locazione, manutenzione e gestione di abitazioni, sostenute da imprese operanti nel settore turistico, è detraibile. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 18/E del 22 febbraio 2012. Non è detraibile l’Iva sull’acquisto di immobili a destinazione abitativa Questa risoluzione deroga all’articolo 19-bis1, lettera i , d.p.r. 633/1972, che stabilisce l’indetraibilità dell’Iva sull’acquisto, sulla manutenzione o recupero di immobili «a destinazione abitativa». La ratio sta nel fatto che le operazioni attive di cessione e locazione di abitazioni sono esenti Iva, pertanto non può essere detratta l’imposta dei relativi costi. diverso il discorso per gli immobili strumentali ad attività turistiche. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha precisato che gli immobili abitativi, utilizzati dal «soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad Iva, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura».
Agenzia delle Entrate, risoluzione 22 febbraio 2012, numero 18/E Consulenza giuridica - Detrazione Iva su spese di ristrutturazione di immobili abitativi destinati ad attività d’impresa – articolo 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633 Quesito È stato chiesto se l'indetraibilità dell'IVA assolta su immobili a destinazione abitativa e relative spese, stabilita dall’articolo 19-bis-1, lett. i , del D.P.R. numero 633/1972, debba applicarsi anche quando gli stessi sono utilizzati nell'ambito imprenditoriale dell’attività turistico-alberghiera. Soluzione interpretativa prospettata dall’istante Non viene prospettata alcuna soluzione. Parere dell'agenzia delle entrate L'articolo 19-bis1, lett. i , del D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633 preclude la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta in relazione all'acquisto ed alla manutenzione di immobili abitativi. La preclusione non opera, in virtù di una specifica previsione contenuta nella norma, per le spese sostenute dalle imprese di costruzione nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti [di cui all'articolo 10, numero 8 ] che determinano l'applicazione del pro rata articolo 19, comma 5 e 19-bis . L’indetraibilità dell’imposta riguarda i fabbricati abitativi che risultano tali secondo le risultanze catastali e, in linea generale, prescinde dall'utilizzo effettivo dei medesimi principio consolidato e da ultimo affermato nella circolare 1° marzo 2007, numero 12 . Tuttavia, si ritiene che gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo gestione di case vacanze, affitto camere, etc. che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell'indetraibilità di cui all'articolo 19-bis1, lett. i , del D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633. Tali principi risultano peraltro già desumibili dalla menzionata circolare numero 12 del 2007, par. 9 , e dalla risoluzione 10 agosto 2004, numero 177, nelle quali si è affermato che gli immobili abitativi, quando sono destinabili, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad IVA con l'aliquota del 10 per cento, ai sensi del numero 120 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA. In conseguenza dell’imponibilità delle prestazioni di alloggio in esame, in coerenza con i principi generali dell'IVA, l'imposta sull'acquisto di beni o servizi afferenti dette tipologie di prestazioni risulta detraibile benché relativa ad unità che sotto l'aspetto catastale si presentano come abitative. Ai fini dell’applicazione dei principi sopra enunciati, occorre, pertanto, verificare, in linea di fatto, se l'immobile abitativo, nel momento in cui sono realizzati i lavori di manutenzione o ristrutturazione, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia, ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.